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Nota di credito oltre 12 mesi: quando si può e come si recupera l’IVA

Il limite di un anno riguarda due sole ipotesi. Per tutte le altre non c’è termine — ma il diritto di emettere la nota e quello di recuperare l’imposta seguono orologi diversi, e uno dei due è cambiato il 12 agosto 2026.

Redazione TurboFattura·Aggiornato al 14 settembre 2026·16 min di lettura

Oltre 12 mesi la nota di credito si può emettere?

Sì, in parecchi casi. Il limite di un anno di cui tutti parlano non è il limite delle note di credito: riguarda due sole ipotesi. Per tutte le altre — un contratto risolto, un cliente in procedura concorsuale, un pignoramento andato a vuoto — la legge non mette alcun termine, e una nota di credito su una fattura di tre anni prima è perfettamente legittima.

La domanda però ne nasconde tre, e confonderle è il modo più rapido per perdere l’IVA:

  • posso emettere il documento? — quasi sempre sì;
  • vale come variazione IVA? — solo se rientri in uno dei casi della norma;
  • sono ancora in tempo a portarla in detrazione? — è un orologio diverso dai primi due, e nel 2026 è appena cambiato.

Questa guida le tiene separate. Se invece ti serve il funzionamento generale del documento — che cos’è, storno totale o parziale, come si manda allo SdI — parti dalla guida su come funziona la nota di credito elettronica TD04 e torna qui per i casi oltre l’anno.

La norma cambia numero nel 2027. Le note di variazione vivono oggi nell’art. 26 del DPR 633/1972. Dal 1º gennaio 2027 quell’articolo è abrogato dal Testo unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10) e la stessa disciplina passa all’art. 92 del Testo unico, con identica rubrica. La sostanza non cambia; cambia la numerazione di tre commi, e lo segnaliamo dove serve.

La regola dell’anno: che cosa copre davvero, e da quando si conta

Il termine sta nel comma 3 dell’art. 26, e la sua formulazione è più stretta di come viene di solito raccontata:

«La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’articolo 21, comma 7.»

Leggendola con attenzione si vede che l’anno vincola due fattispecie soltanto:

  1. 1
    Il sopravvenuto accordo fra le parti

    Tu e il cliente vi mettete d’accordo dopo l’operazione per ridurre il corrispettivo: uno sconto concesso a posteriori, una transazione, una rinuncia parziale. Qui hai un anno, e non un giorno di più.

  2. 2
    La rettifica di inesattezze della fatturazione

    Più precisamente: le inesattezze che hanno dato luogo all’applicazione dell’art. 21, comma 7 — la regola per cui l’IVA indicata in fattura è comunque dovuta. È il caso dell’imposta addebitata per errore, o addebitata in misura maggiore del dovuto.

Tutto il resto sta nel comma 2 e non ha termine. Se il tuo caso non è un accordo sopravvenuto né una fattura sbagliata, il calendario non è il tuo problema principale.

Attenzione poi al punto di partenza. La norma dice «dall’effettuazione dell’operazione imponibile», non dalla data della fattura e nemmeno dalla sua registrazione. Per i servizi l’effettuazione coincide con il pagamento del corrispettivo; per i beni mobili con la consegna o spedizione. Nella fatturazione immediata le due date quasi coincidono, ma con la fattura differita, con gli acconti o a cavallo d’anno possono divergere anche di settimane — e l’anno si conta sempre dalla prima.

Un errore ricorrente. «Un anno dalla fattura» è la formula che gira nella maggior parte degli articoli online. La legge dice un’altra cosa. Se hai fatturato il 15 gennaio un servizio incassato il 20 dicembre dell’anno prima, l’anno era già cominciato a dicembre.

I casi in cui il limite dell’anno non c’è

Il comma 2 elenca gli eventi che fanno venire meno l’operazione, in tutto o in parte. L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 20/E del 29 dicembre 2021, scrive che in quelle ipotesi la variazione si può fare «senza specifici limiti di tempo».

CasoLimite di un anno?Da quando puoi emetterla
Nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione «e simili»NoDa quando l’evento si produce
Abbuoni e sconti previsti contrattualmenteNoDa quando maturano
Sconto o riduzione concordata dopo, senza una clausola che la prevedaEntro un anno dall’effettuazione
Fattura con IVA sbagliata o non dovuta (art. 21, c. 7)Entro un anno dall’effettuazione
Mancato pagamento: procedura concorsuale del clienteNoDalla data di apertura della procedura
Mancato pagamento: procedura esecutiva individuale infruttuosaNoDall’esito infruttuoso

La risoluzione contrattuale è il caso che nella pratica sblocca più situazioni, ed è anche quello su cui l’Agenzia si è pronunciata in modo più utile. Nella risposta a interpello n. 119 del 17 febbraio 2021 ha chiarito che in quel caso «non operi il limite temporale di un anno di cui al comma 3, posto che i mancati pagamenti segnalati dall’istante non dipendono da un “sopravvenuto accordo fra le parti”», e ha individuato il momento da cui partire nella materiale interruzione del rapporto contrattuale, comunicata al cliente inadempiente. Da lì la variazione copre tutte le fatture insolute emesse prima della risoluzione.

Un limite però c’è, e non è temporale: il comma 9 esclude dalla variazione, nei contratti a esecuzione continuata o periodica risolti per inadempimento, le prestazioni per cui «sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni». I mesi pagati e regolarmente forniti restano fuori.

Emettere la nota, recuperare l’IVA, detrarla: tre orologi diversi

È qui che si perdono i soldi, ed è la parte che quasi nessuno separa. Il fatto che tu possa emettere una nota di credito non significa che tu sia ancora in tempo a recuperare l’imposta.

Il meccanismo è indiretto. Il comma 2 dell’art. 26 dice che il cedente «ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione». Da quel rinvio l’Agenzia ricava da anni la regola operativa, ribadita nella circolare 20/E: la nota va emessa «entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione», e una volta emessa «l’imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento».

L’esempio che l’Agenzia usa — tarato sulla norma allora vigente — è questo: presupposto maturato nel 2021, nota emessa al più tardi entro il 30 aprile 2022; se la nota esce fra il 1º gennaio e il 30 aprile 2022, la detrazione entra nella liquidazione del periodo di emissione o nella dichiarazione del 2022, da presentare entro il 30 aprile 2023.

Il 12 agosto 2026 la regola a monte è cambiata. L’art. 12 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha sostituito nell’art. 19, comma 1, del DPR 633/1972 le parole «all’anno» con «al secondo anno successivo a quello». Il diritto alla detrazione si esercita quindi al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto: per un diritto sorto nel 2026, la dichiarazione per il 2028, da presentare entro il 30 aprile 2029. Prima della modifica il termine era il 30 aprile 2027.

E il termine per emettere la nota? Qui bisogna essere onesti. Poiché l’Agenzia lo deriva proprio dall’art. 19, comma 1, la conseguenza sistematica sarebbe che si allunghi anch’esso di due anni. Ma l’Agenzia non si è ancora pronunciata dopo la modifica, il decreto non contiene una disciplina transitoria, e la prassi disponibile — circolare 20/E compresa — è costruita sul testo vecchio. Chiunque ti dia oggi una data come se fosse certa sta indovinando.

Il comportamento prudente, finché non arriva un chiarimento, è questo:

  1. 1
    Tratta il termine breve come se valesse ancora

    Punta a emettere la nota entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui è maturato il presupposto. Se ce la fai, nessuna interpretazione ti può danneggiare.

  2. 2
    Se sei già oltre, non dare per persa la partita

    La lettura sistematica ti dà due anni in più, ed è la lettura che la stampa specializzata considera prevalente. Ma è una tesi interpretativa, non una norma: portala al commercialista prima di emettere, non dopo.

  3. 3
    Metti a calendario il presupposto, non la fattura

    Il termine decorre da quando matura il presupposto — la risoluzione, l’apertura della procedura, il verbale di pignoramento — non da quando te ne accorgi. È la data da annotare il giorno stesso.

Cliente in liquidazione giudiziale o in procedura concorsuale

È il caso in cui l’oltre-l’anno è la regola e non l’eccezione: fra la fattura e l’apertura della procedura passano quasi sempre più di dodici mesi. Dal 2021 le cose sono migliorate parecchio.

Prima si doveva attendere la conclusione infruttuosa della procedura: anni, a volte più di dieci. L’art. 18 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Sostegni-bis) ha spostato il mancato pagamento nel nuovo comma 3-bis e ha anticipato il momento utile. Oggi, scrive l’Agenzia, la variazione «può essere operata […] a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale (senza quindi attenderne l’esito)».

Le date che contano sono queste: la sentenza che apre la liquidazione giudiziale (quello che la legge del 1942 chiamava fallimento), il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, il decreto di ammissione al concordato preventivo, il decreto che dispone l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Per gli accordi di ristrutturazione conta il provvedimento di omologazione, per i piani attestati la pubblicazione nel registro delle imprese.

Non serve più insinuarsi al passivo. La circolare 20/E ha superato la prassi precedente: l’emissione della nota «non risulta preclusa al cedente/prestatore (creditore) che non abbia effettuato l’insinuazione al passivo del credito corrispondente». Era il vincolo che rendeva antieconomico recuperare l’IVA sui crediti piccoli.

La trappola della data. Il regime nuovo vale solo per le procedure avviate dal 26 maggio 2021 compreso. Per quelle aperte prima si torna alla disciplina vecchia, con l’attesa dell’esito. E c’è un caso che inganna: se una liquidazione giudiziale aperta oggi consegue a un concordato preventivo di anni fa, l’Agenzia applica il principio della consecutio fra procedure e guarda alla prima. Nella risposta a interpello n. 276 del 2025 ha concluso proprio così, riportando il creditore alla disciplina anteriore al 26 maggio 2021. La data da verificare non è quella del provvedimento che hai in mano.

Tre precisazioni che cambiano il conto:

  • Concordato preventivo: si varia solo per la quota di credito chirografario destinata a restare insoddisfatta, secondo le percentuali della procedura — non per l’intero.
  • Credito falcidiato o escluso dallo stato passivo: la nota si può emettere da quando il decreto di formazione ed esecutività dello stato passivo diventa definitivo.
  • Accordi di ristrutturazione e piani attestati non sono procedure concorsuali in senso stretto: per l’Agenzia mancano di «concorsualità» e «ufficialità». Conseguenza pratica sul cliente: nelle procedure concorsuali vere non deve registrare la variazione in aumento, in questi due casi sì.

Le procedure esecutive individuali restano invece sempre legate all’esito infruttuoso: il comma 12 lo considera raggiunto quando il verbale di pignoramento presso terzi non trova beni o crediti da pignorare, quando il verbale su beni mobili attesta la mancanza di beni o l’irreperibilità del debitore, oppure quando dopo tre aste deserte si interrompe la procedura per eccessiva onerosità.

Perché l’art. 26 parla ancora di «fallimento». Il Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) ha sostituito il lessico — l’art. 349 dispone che «fallimento» si legga «liquidazione giudiziale» — ma non ha riscritto i rinvii numerici dell’art. 26, che nominano ancora articoli della legge fallimentare del 1942. Chi li cerca nel Codice della crisi non li trova. Il raccordo però è già scritto: nel Testo unico IVA che dal 2027 sostituisce l’art. 26, il comma corrispondente cita l’art. 57 del Codice della crisi per gli accordi di ristrutturazione, l’art. 56 per gli accordi in esecuzione di un piano attestato, e parla di «liquidazione giudiziale». È la lettura corretta già oggi.

Se il termine è scaduto: che cosa resta

Poniamo il caso peggiore: il presupposto è maturato, il termine per la variazione IVA è passato, l’imposta l’hai versata e il cliente non ti ha mai pagato. Che cosa puoi ancora fare?

  1. 1
    Emettere comunque un documento, ma senza effetti IVA

    Nulla ti vieta di emettere un documento che chiuda la partita in contabilità e nei rapporti col cliente. Ma non è una nota di variazione ai fini IVA: l’imposta resta a tuo carico, e il documento non ti dà alcuna detrazione. Il trattamento da dare a quel documento va concordato con il commercialista, perché dipende da come è impostata la tua contabilità.

  2. 2
    Il rimborso dell’art. 30-ter — non la rete di sicurezza che sembra

    La norma consente di chiedere la restituzione dell’imposta non dovuta entro due anni dal versamento o, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto. L’Agenzia però la considera «una norma residuale ed eccezionale» e ha scritto a chiare lettere che non serve «per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per “colpevole” inerzia del soggetto passivo». La via resta aperta a chi, per motivi a lui non imputabili, non era legittimato a emettere la nota.

  3. 3
    La dichiarazione integrativa a favore non è una scorciatoia

    Circola spesso come rimedio: non lo è. L’Agenzia lo esclude, perché l’integrativa presuppone errori od omissioni da correggere, mentre «l’emissione di una nota di variazione in diminuzione è una facoltà cui il contribuente può rinunciare». Non aver emesso la nota non è un errore da rettificare.

Un elemento a favore del contribuente, se il caso vale la pena di essere difeso, viene dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Nella sentenza C-314/22 del 29 febbraio 2024 la Corte ha stabilito che un termine di decadenza è ammissibile, ma non può decorrere da un momento anteriore a quello in cui il soggetto passivo ha potuto far valere il proprio diritto senza negligenza. È una lettura più generosa di quella dell’Agenzia sul punto di partenza, ed è materia da avvocato tributarista più che da procedura interna.

A volte la risposta giusta è non emettere niente. Se il termine è scaduto e il presupposto non regge, emettere lo stesso una nota con IVA significa detrarre un’imposta che non ti spetta: la sanzione, per le violazioni commesse dal 1º settembre 2024, è il 70% della detrazione compiuta (art. 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997). Meglio una perdita certa e contenuta di un recupero che si trasforma in accertamento.

Come si compila la nota di credito su una fattura vecchia

Sul piano tecnico non c’è nulla di speciale: è un TD04 come tutti gli altri. Quello che cambia è la cura da mettere nel collegamento, perché a distanza di anni il riferimento è l’unica cosa che lega i due documenti.

Gli estremi della fattura da rettificare vanno nel blocco 2.1.6 DatiFattureCollegate del tracciato: la guida dell’Agenzia alla compilazione della fattura elettronica lo dice per il TD04 (per il TD05, la nota di debito, vale la stessa indicazione). Dentro il blocco, IdDocumento porta il numero della fattura originaria e Data la sua data — anche se è di tre anni fa.

Lo SdI non è un controllore fiscale. Nel tracciato quel blocco è facoltativo e la sua Data lo è a sua volta; fra i controlli del Sistema di Interscambio non ne esiste nessuno che confronti la data della fattura richiamata con quella della nota o con un limite temporale. Una nota di credito su una fattura di cinque anni prima viene accettata. «È passata dallo SdI, quindi va bene» è il ragionamento che costa l’accertamento: il controllo, qui, è solo fiscale.

Due dettagli che evitano scarti e confusione:

  • la nota di credito è esente dal controllo di duplicazione: può avere lo stesso emittente, lo stesso anno e lo stesso numero di una fattura, e non viene scartata per questo;
  • se la fattura da rettificare era in reverse charge — un’integrazione o autofattura da TD16 a TD19 — il TD04 non è il documento giusto: si riusa la stessa tipologia con gli importi negativi. Il TD04 serve per le fatture ordinarie e per i documenti TD24, TD25 e TD27.

Come si fa in TurboFattura

Il percorso consigliato è sempre partire dalla fattura, anche quando è di anni fa: da Fatture SDI apri il menu AZIONI della riga e scegli Emetti nota di credito. Se la fattura non è dell’anno in corso, cambia il filtro dell’anno — la tendina copre l’anno corrente e i cinque precedenti, e c’è la voce Tutti gli anni — oppure cercala con la ricerca globale, che l’anno non lo filtra affatto.

Partendo dalla fattura, TurboFattura imposta il tipo documento su TD04, copia le righe dell’originale dal suo XML e aggiunge a ciascuna la dicitura di storno con numero e data della fattura di riferimento; il riquadro Fattura originale (storno) arriva già compilato, e i suoi due campi — Numero fattura e Data fattura — finiscono nel blocco delle fatture collegate. Per uno storno parziale si modificano o si eliminano le righe prima di inviare. Se la fattura originaria non è nel gestionale, perché arrivi da un altro software, quei due campi si compilano a mano dal pulsante Nuova Nota di Credito.

Un controllo automatico verifica prima dell’invio che la data della nota non sia anteriore a quella della fattura collegata (è lo scarto 00418; la stessa data è ammessa). Le note di credito, infine, non consumano il plafond di fatture del tuo piano e sono disponibili su tutti i piani: emetterle è un obbligo di legge, non una funzione premium. Se ti serve capire come vengono numerate, la guida sulla numerazione delle fatture spiega come funzionano le serie separate.

Gli errori che costano l’IVA

Cinque modi ricorrenti di perdere il recupero, in ordine di frequenza.

L’errorePerché costa
Contare i dodici mesi dalla data della fatturaLa norma conta dall’effettuazione dell’operazione. Con fattura differita o acconti puoi scoprire di essere fuori termine mentre credi di avere settimane.
Trattare l’anno come il limite delle note di creditoFa rinunciare a variazioni perfettamente legittime: risoluzioni, procedure concorsuali, esecuzioni infruttuose non hanno termine.
Aspettare la chiusura della procedura concorsualeDal 2021 si emette dall’apertura. Aspettare significa far scadere il termine di detrazione mentre si crede di essere prudenti.
Fidarsi del fatto che lo SdI l’ha accettataIl Sistema di Interscambio non verifica né la data della fattura richiamata né il presupposto: accetta note fuori termine senza dire nulla.
Emettere con IVA quando il termine è scadutoÈ una detrazione indebita: 70% dell’importo detratto, per le violazioni commesse dal 1º settembre 2024.

Il filo comune è uno solo: il documento è facile, il presupposto no. La nota di credito si emette in due minuti e passa i controlli tecnici; quello che nessun software può verificare al posto tuo è se il caso rientra davvero in una delle ipotesi della norma e se sei ancora nei termini. Quando il dubbio riguarda un importo significativo o una procedura concorsuale, quei due minuti di compilazione meritano una telefonata al commercialista prima, non dopo.

E se il documento che hai in mano è una fattura scartata dallo SdI, non serve nessuna nota di credito: una fattura scartata non è mai stata emessa, si corregge e si reinvia. Il caso è trattato nella guida sui codici di errore dello SdI.

Domande frequenti

Quanto tempo ho per fare una nota di credito?

Dipende dal motivo. Se riduci il corrispettivo per un accordo preso dopo l’operazione, o se correggi un’IVA addebitata per errore, hai un anno dall’effettuazione dell’operazione (art. 26, comma 3, DPR 633/1972). In tutti gli altri casi del comma 2 — nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione, e il mancato pagamento da procedure concorsuali o esecutive infruttuose — la legge non mette alcun termine alla legittimazione. Resta però il termine entro cui la variazione va esercitata per recuperare davvero l’imposta, che è una questione diversa.

Come si storna una fattura emessa più di un anno fa?

Con una normale nota di credito TD04, indicando gli estremi della fattura originaria nel blocco delle fatture collegate: numero e data, anche se la data è di anni prima. Tecnicamente non cambia nulla rispetto a uno storno recente, e lo SdI non obietta. Quello che devi verificare prima è il presupposto: se il motivo è un accordo sopravvenuto o una fattura sbagliata sei fuori termine, se è una risoluzione o un mancato pagamento da procedura no.

La nota di credito oltre l’anno va fatta con o senza IVA?

Se rientri in uno dei casi senza limite temporale e sei nei termini per esercitare la detrazione, la nota è una normale variazione in diminuzione, con l’IVA, e l’imposta la recuperi. Se invece il termine è passato, il documento non vale come variazione ai fini IVA: l’imposta resta a tuo carico e il documento ha effetti solo civilistici e contabili. Come trattarlo in concreto va deciso con il commercialista: non è una scelta da fare a intuito nel gestionale.

Il mio cliente è fallito: entro quando devo emettere la nota di credito?

Da maggio 2021 puoi emetterla dalla data di apertura della procedura — la sentenza di liquidazione giudiziale, il decreto di ammissione al concordato e così via — senza attenderne l’esito e senza esserti insinuato al passivo. Il termine per esercitare la detrazione si conta da quel momento, quindi conviene non lasciar passare l’anno. Attenzione a due cose: il regime nuovo vale per le procedure avviate dal 26 maggio 2021, e se la procedura attuale consegue a una precedente aperta prima di quella data si torna alla disciplina vecchia.

Posso recuperare l’IVA di una fattura di due anni fa?

Sì, se il presupposto della variazione è maturato di recente. Il termine non si conta dalla fattura ma dal momento in cui si verifica l’evento che giustifica la nota: una risoluzione avvenuta quest’anno su una fattura di due anni fa è pienamente utile. Il calendario che conta è quello del presupposto, non quello del documento originario.

Che differenza c’è tra il limite dei 12 mesi e il termine per la dichiarazione IVA?

Sono due orologi diversi. I dodici mesi dicono se hai il diritto di fare la variazione, e riguardano solo l’accordo sopravvenuto e la rettifica di inesattezze. Il termine legato alla dichiarazione IVA dice invece entro quando devi emettere la nota e portare in detrazione l’imposta perché il recupero sia efficace, e vale per tutti i casi. Si può benissimo avere il diritto e aver perso il tempo, o viceversa. Su questo secondo termine, peraltro, la norma a monte è cambiata il 12 agosto 2026 e l’Agenzia non ha ancora chiarito che effetto abbia sull’emissione delle note: se sei al limite, fatti assistere.

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