Scadenze
Bollo sulle fatture elettroniche: cosa scade il 30 novembre 2026
Il 30 novembre si versa il bollo del terzo trimestre, più il primo e il secondo se insieme restano sotto i 5.000 € e non li hai ancora versati. Cosa versare, con quali codici tributo e cosa fare se hai saltato il 30 settembre.
Cosa scade il 30 novembre 2026 (e cosa no)
Lunedì 30 novembre 2026 è il termine per versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre 2026 (codice tributo 2523), quelle consegnate (o messe a disposizione) dallo SdI fra luglio e settembre. È un giorno lavorativo, quindi la data non si sposta. Il terzo trimestre si versa sempre, qualunque sia l’importo: per lui la legge non prevede rinvii. L’importo esatto te lo mostra l’Agenzia nel portale Fatture e Corrispettivi, entro il 15 novembre.
Alla stessa data possono agganciarsi il primo e il secondo trimestre, se li hai rimandati. La legge lo consente quando l’imposta dei due trimestri è «inferiore complessivamente a 5.000 euro», e in quel caso il versamento avviene «senza applicazione di interessi e sanzioni». Le situazioni possibili al 30 novembre sono quattro:
| Situazione | Cosa versi | Codici tributo |
|---|---|---|
| Hai già versato il 1º e il 2º trimestre | Solo il 3º trimestre | 2523 |
| Hai rimandato il 1º e il 2º, che insieme restano sotto i 5.000 € | 1º + 2º + 3º trimestre | 2521 + 2522 + 2523 |
| Hai versato il 1º a giugno e rimandato il 2º, e 1º + 2º restano sotto i 5.000 € | 2º + 3º trimestre | 2522 + 2523 |
| 1º + 2º arrivano a 5.000 € o più e il 30 settembre non hai versato | 3º trimestre; il 2º (e il 1º, se l’avevi rimandato) è già in ritardo: sistemalo subito col ravvedimento | 2523 + 2522 (e 2521), più sanzione (2525) e interessi (2526) |
Sulla terza riga: conta quanto è dovuto per i due trimestri insieme, non quanto hai già versato. Se 1º + 2º restano sotto i 5.000 €, puoi versare entro il 30 novembre anche il solo secondo, pure se il primo l’hai pagato a giugno. È la lettura della legge, e la guida dell’Agenzia richiama il rinvio al 30 novembre anche sulla riga del secondo trimestre; un chiarimento scritto proprio per questo caso però non c’è.
Il trimestre lo decide la ricevuta dello SdI. Per l’Agenzia una fattura appartiene al trimestre in cui lo SdI l’ha consegnata o, se non è riuscito a recapitarla, messa a disposizione: non a quello della data che porta scritta. Una fattura datata e trasmessa il 30 settembre ma consegnata il 1º ottobre non entra nel versamento del 30 novembre: sta nel quarto trimestre.
La soglia dei 5.000 €: come si fa il conto
Per sapere se il rinvio vale per te si sommano gli importi dovuti per il primo e il secondo trimestre: quelli che l’Agenzia ha calcolato in Fatture e Corrispettivi, cioè l’Elenco A (le fatture in cui il bollo l’hai dichiarato tu) più l’Elenco B (quelle in cui secondo l’Agenzia era dovuto ma non è stato indicato), dopo le eventuali modifiche. Non conta quanto hai già versato.
Poi c’è la parola che decide i casi al limite. La legge chiede un importo inferiore a 5.000 euro, quindi a 5.000,00 € esatti il rinvio non c’è. La guida dell’Agenzia usa un’altra formula: «Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre». A 5.000 € esatti le due frasi dicono cose diverse: vale la legge, e la scelta prudente è non rimandare.
Due esempi con importi realistici:
- Professionista forfettario con 40 fatture a trimestre: 80 € nel primo, 80 € nel secondo. Totale 160 €, ben sotto la soglia: se finora non hai versato niente, il 30 novembre versi 80 € + 80 € + il terzo trimestre.
- Scuola paritaria con circa 1.300 fatture esenti a trimestre: 2.600 € nel primo, 2.500 € nel secondo. Totale 5.100 €: niente rinvio al 30 novembre. Il primo trimestre, da solo sotto i 5.000 €, si poteva rimandare al 30 settembre; il secondo scadeva comunque il 30 settembre. Se quel giorno non hai versato, sei in ritardo: ecco come rimediare.
Se ti stai chiedendo se rimandare convenga, ne abbiamo parlato nel pezzo sulla scadenza del 30 settembre.
Come pagare: addebito dal portale o un F24 con una riga per trimestre
I canali sono due, gli stessi di settembre:
- Addebito in conto dal servizio di Fatture e Corrispettivi. Indichi l’IBAN di un conto intestato a te e paghi per intero l’importo calcolato dall’Agenzia. Il servizio lavora un trimestre alla volta e la guida non spiega come gestisca quelli rimandati: se devi versare più trimestri in un solo pagamento, usa l’F24, l’unica strada documentata.
- F24 in modalità telematica, sezione Erario, con una riga per trimestre.
Nell’F24 ogni trimestre tiene il suo codice tributo anche quando lo versi insieme agli altri: il 2523 non assorbe il 2521 e il 2522. In tutte le righe l’anno di riferimento è 2026. Un esempio con tre trimestri, per il forfettario di prima, che fra luglio e settembre arriva a 48 fatture col bollo:
| Trimestre | Codice tributo | Importo |
|---|---|---|
| 1º (gennaio–marzo), rimandato | 2521 | 80,00 € |
| 2º (aprile–giugno), rimandato | 2522 | 80,00 € |
| 3º (luglio–settembre) | 2523 | 96,00 € |
| Totale | 256,00 € |
Sanzioni e interessi, se servono, vanno sulle righe 2525 e 2526: li vediamo nella prossima sezione. I canali e la tabella completa dei codici sono anche nella guida al bollo sulle fatture elettroniche.
Hai saltato il 30 settembre? Prima controlla se sei davvero in ritardo
Capita di scoprire a novembre di non aver versato niente a settembre. Non sempre è un problema:
- Se 1º + 2º trimestre restano sotto i 5.000 €, non sei in ritardo: li versi entro il 30 novembre insieme al terzo, senza sanzioni.
- Se arrivano a 5.000 € o più, il secondo trimestre era da versare il 30 settembre (e con lui il primo, se l’avevi rimandato): da lì corre il ritardo. Conviene sistemare subito con il ravvedimento operoso, che riduce la sanzione.
Un esempio: primo trimestre da 4.900 € versato a giugno, secondo trimestre da 120 € non versato. Insieme fanno 5.020 €, quindi il secondo non si poteva rimandare. Pagandolo il 30 novembre, i giorni di ritardo sono 61:
| Voce | Importo | Codice tributo | Come si calcola |
|---|---|---|---|
| Imposta del 2º trimestre | 120,00 € | 2522 | — |
| Sanzione ridotta | 1,67 € | 2525 | 12,5% (ritardo entro 90 giorni) ridotto a 1/9 col ravvedimento |
| Interessi | 0,32 € | 2526 | 1,60% annuo per 61 giorni |
| Totale | 121,99 € | più il 3º trimestre sul 2523 |
I conti non li devi fare a mano: se paghi in ritardo dal servizio di Fatture e Corrispettivi, «la procedura web calcola e consente il pagamento della sanzione e degli interessi previsti per il ravvedimento operoso». Aspettare costa di più. Se l’Agenzia ti manda la comunicazione di versamento omesso, la sanzione è almeno un terzo del 25%: almeno 10 € sui 120 € dell’esempio, contro 1,67 € col ravvedimento. E se non paghi entro 30 giorni, scatta l’iscrizione a ruolo, cioè il debito passa alla riscossione. La comunicazione arriva via PEC e, se pensi che sia sbagliata, entro quei 30 giorni puoi dare chiarimenti col servizio CIVIS o in ufficio. Lo stesso schema vale per il terzo trimestre, se salti anche il 30 novembre: imposta sul 2523, sanzione e interessi su 2525 e 2526. Le percentuali del ravvedimento fascia per fascia sono nel pezzo del 30 settembre.
L’importo del terzo trimestre è quasi deciso: le date e l’Elenco B
A novembre l’importo del terzo trimestre è praticamente deciso. Il calendario è questo:
- Entro il 15 ottobre l’Agenzia ha messo a disposizione in Fatture e Corrispettivi i due elenchi del trimestre: l’Elenco A, con le fatture in cui il bollo l’hai dichiarato tu, e l’Elenco B, con quelle in cui secondo l’Agenzia era dovuto ma non è stato indicato.
- A fine ottobre scadeva il termine per modificare l’Elenco B: l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre, cioè il 31 ottobre, che quest’anno era sabato. La guida prevede lo slittamento al primo giorno lavorativo per il pagamento, ma non dice nulla sulle modifiche.
- Entro il 15 novembre l’Agenzia espone l’importo dovuto, che comprende anche le fatture dell’Elenco B.
- Entro lunedì 30 novembre si versa.
Se non hai toccato l’Elenco B, le fatture che l’Agenzia ci ha messo restano nel conto. Lo dice la guida: «In assenza di modifiche, si intende confermato l’elenco B proposto dall’Agenzia delle entrate.» Cosa sono i due elenchi e quali fatture finiscono nel B lo trovi nel pezzo di settembre.
E se ti accorgi adesso che l’Elenco B è sbagliato? Tre cose da sapere:
- Controlla prima di pagare. Se nel portale la modifica risulta ancora possibile, falla prima del versamento: dopo, l’elenco si blocca.
- Se la modifica non è più disponibile, l’elenco proposto dall’Agenzia si intende confermato. Ti resta la richiesta di riesame all’ufficio dell’Agenzia: se viene accolta, le fatture escono dal conteggio e finiscono nella scheda «Fatture escluse da Elenco B in autotutela».
- Non versare di meno di tua iniziativa. Se versi meno del dovuto, ti arriva una comunicazione di versamento carente, con la sanzione. Per decidere come muoverti, il tuo commercialista è la strada più corta.
Dopo il 30 novembre: il quarto trimestre si versa il 1º marzo 2027
L’ultimo trimestre dell’anno scadrebbe il 28 febbraio 2027, che è domenica: il termine slitta a lunedì 1º marzo 2027. Codice tributo 2524, anno di riferimento 2026, e nessun rinvio possibile, qualunque sia l’importo. Le tappe sono le stesse del terzo trimestre:
- entro il 15 gennaio 2027, gli elenchi A e B;
- a fine gennaio, il termine per modificare l’Elenco B (il 31 gennaio è domenica: non contare sullo slittamento e muoviti entro venerdì 29);
- entro il 15 febbraio, l’importo dovuto;
- entro lunedì 1º marzo, il versamento.
Il consiglio per il quarto trimestre: apri l’Elenco B appena è disponibile e correggi quello che non torna entro venerdì 29 gennaio. Se paghi prima di quella data, fallo solo dopo averlo controllato: «dopo il versamento viene inibita la possibilità di ulteriore modifica dell’elenco».
Cosa cambia dal 2027. Dal 1º gennaio 2027 le regole del bollo sulle fatture elettroniche passano nell’articolo 152 del Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025), che il milleproroghe ha fatto partire con un anno di ritardo: stessi due rinvii, stessa soglia, scadenze sempre fissate dal decreto ministeriale del 17 giugno 2014, come modificato nel 2020. Per chi versa in ritardo la sanzione resta del 25% (12,5% entro 90 giorni), ora all’art. 38 del Testo unico delle sanzioni tributarie, che si applica dal 1º gennaio 2027. Il quadro dei testi unici che partono a gennaio è nel nostro pezzo su cosa cambia in fattura dal 2027.
Il 30 novembre in TurboFattura
Quando compili una fattura, TurboFattura applica da sola il bollo da 2 € se la parte senza IVA che lo genera supera 77,47 €, anche nelle fatture miste, e lo dichiara nel file XML. Se addebitare i 2 € al cliente lo scegli tu, fattura per fattura. Il bollo automatico c’è in tutti i piani.
Dal piano Professional in su (vedi i piani), e durante la prova gratuita, la pagina Bolli somma i bolli delle fatture che hai emesso, trimestre per trimestre, e mette ogni fattura nel trimestre della consegna SdI, come fa l’Agenzia. In cima trovi il prossimo versamento: in questi giorni è il terzo trimestre, da versare entro lunedì 30 novembre col codice 2523 e l’anno di riferimento 2026. Per ogni trimestre stampi o scarichi un prospetto F24 con codice tributo e anno già compilati. Non è una delega di pagamento: il versamento lo fai dal tuo home banking o tramite il tuo intermediario.
Se il primo e il secondo trimestre insieme restano sotto i 5.000 €, la pagina segna «Rimandabile al 30 nov» quelli con bolli e ti chiede se li hai rimandati. Spunti quelli che non hai ancora versato, perché la pagina non sa cosa hai già pagato, e scarichi un solo prospetto F24 con una riga per ogni trimestre che versi, ognuna col suo codice, tutte con la scadenza del 30 novembre.
Due limiti da conoscere. La pagina somma i bolli che hai dichiarato tu, senza stimare l’Elenco B, e su quelli fa anche il conto dei 5.000 €. E se di una fattura non ha la data di consegna dello SdI, come per quelle importate da XML o ancora in attesa di esito, la conta nel trimestre della data fattura, dicendoti quante sono. Prima di versare, l’importo che fa fede resta quello di Fatture e Corrispettivi.
Contenuto informativo di carattere generale a cura della Redazione, aggiornato al 2 novembre 2026 e non aggiornato automaticamente dopo tale data. Non è consulenza fiscale e non sostituisce il parere del tuo commercialista: provvedimenti e proroghe possono modificare i termini anche a ridosso della scadenza. Prima di versare verifica importo e termine in Fatture e Corrispettivi o con il tuo consulente.
Domande frequenti
Il 30 novembre devo pagare anche il bollo del primo e del secondo trimestre?
Sì, se l’imposta dei due trimestri insieme è inferiore a 5.000 €: quello che non hai ancora versato lo versi senza sanzioni insieme al terzo, ognuno col suo codice (2521, 2522 e 2523). Se invece arriva a 5.000 € o più, il rinvio al 30 novembre non c’è: ogni trimestre non versato alla sua scadenza (1º giugno o 30 settembre) è in ritardo, e conviene sistemarlo subito col ravvedimento operoso.
Non ho versato il bollo il 30 settembre: sono in ritardo?
No, se primo e secondo trimestre insieme restano sotto i 5.000 €: li versi entro il 30 novembre. Sì, se arrivano a 5.000 € o più: il secondo trimestre era da versare il 30 settembre e conviene il ravvedimento operoso, che la procedura di Fatture e Corrispettivi calcola da sola.
Posso rimandare il bollo del terzo trimestre?
No. I rinvii previsti dalla legge riguardano solo il primo e il secondo trimestre: il terzo si versa entro il 30 novembre, il quarto entro il 1º marzo 2027, qualunque sia l’importo.
Che codici tributo uso se verso tre trimestri insieme?
Uno per trimestre nello stesso F24, sezione Erario: 2521 per il primo, 2522 per il secondo, 2523 per il terzo, con anno di riferimento 2026 su ogni riga. Sanzioni e interessi, se dovuti, vanno su 2525 e 2526.
L’Elenco B del terzo trimestre si può ancora correggere?
Il termine era a fine ottobre (il 31, un sabato): se nel portale la modifica non è più disponibile, l’elenco proposto dall’Agenzia si intende confermato e resta la richiesta di riesame all’ufficio. Parlane con il tuo commercialista, senza versare di meno di tua iniziativa.
Quando si paga il bollo del quarto trimestre 2026?
Entro lunedì 1º marzo 2027, perché il 28 febbraio è domenica. Codice tributo 2524, anno di riferimento 2026.
- Agenzia delle Entrate — guida «L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche», edizione giugno 2026 (calendario del 3º trimestre, elenchi A e B, codici per i trimestri rinviati, trimestre della consegna)
- Art. 17, comma 1-bis, DL 124/2019 — i due rinvii «senza applicazione di interessi e sanzioni» sotto i 5.000 € (testo vigente)
- DM MEF 4 dicembre 2020 (GU n. 314 del 19/12/2020), che modifica il DM 17 giugno 2014 — versamento entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre e finestra di variazione dell’Elenco B
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 34958 del 4 febbraio 2021 — date degli elenchi, conferma dell’Elenco B, addebito in conto dell’intero importo
- Agenzia delle Entrate — Risoluzione n. 42/E del 9 aprile 2019 (codici tributo 2521–2526)
- Art. 13 D.Lgs. 471/1997 — sanzione del 25% per l’omesso versamento, 12,5% entro 90 giorni (testo vigente)
- Art. 13 D.Lgs. 472/1997 — le frazioni di riduzione del ravvedimento operoso (testo vigente)
- Art. 12-novies DL 34/2019 — la comunicazione dell’Agenzia con sanzione ridotta a un terzo e l’iscrizione a ruolo dopo 30 giorni (testo vigente)
- DM MEF 10 dicembre 2025 (GU n. 289 del 13/12/2025) — interesse legale all’1,60% dal 1º gennaio 2026
- Art. 7, comma 1, lett. h), DL 70/2011 — versamenti in scadenza di sabato o di giorno festivo spostati al primo giorno lavorativo successivo
- Art. 152 del Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025) — dal 2027 la norma sul bollo delle fatture elettroniche, stessa soglia e stessi rinvii
- Art. 38 del Testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024) — dal 2027 la sanzione del 25% (12,5% entro 90 giorni) per i versamenti omessi o tardivi
- Art. 4 DL 200/2025 (milleproroghe, conv. L. 26/2026) — i testi unici del registro e delle sanzioni si applicano dal 1º gennaio 2027