Novità normative
Dicitura in fattura dal 2027: cosa cambia con il Testo unico IVA
Dal 1° gennaio 2027 le regole dell’IVA che usi ogni giorno restano in sostanza le stesse, ma cambiano gli articoli da citare: gran parte del DPR 633/72 passa nel Testo unico IVA, il regime forfettario nel nuovo TUIR. La tabella delle corrispondenze, la dicitura dei forfettari e cosa non è ancora chiarito.
Cosa cambia il 1° gennaio 2027 (e cosa no)
Dal 1° gennaio 2027 le regole dell’IVA che usi ogni giorno — quando un’operazione è esente, quando è non imponibile, quando va in reverse charge — restano in sostanza quelle di oggi (con un’eccezione che non dipende dal Testo unico: il reverse charge su cellulari, tablet, laptop, console e microprocessori, sulle quote di emissione e i certificati relativi a gas ed energia elettrica e sulle cessioni di gas ed energia elettrica ai rivenditori vale solo per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2026, salvo proroga). Cambia il posto in cui sono scritte: la riforma fiscale le ha riunite in testi unici, e con loro cambiano i numeri degli articoli che molte partite IVA citano in fattura.
Per chi fattura contano quattro testi:
- Testo unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10): prende il posto di gran parte degli articoli del DPR 633/1972 e di buona parte delle regole sugli scambi con i Paesi UE del DL 331/1993;
- nuovo TUIR, il Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117): accoglie, tra l’altro, il regime forfettario, finora nei commi 54-89 della legge 190/2014;
- Testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33): ci finisce la ritenuta d’acconto;
- Testo unico del registro e degli altri tributi indiretti (D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123): ci finisce l’imposta di bollo.
Il Testo unico IVA è già in vigore dal giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè esiste già, ma le sue regole si applicano solo dal 2027. Lo dice il suo art. 171: «Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027». Lo stesso vale per il nuovo TUIR. Per i testi unici di versamenti e registro la partenza era fissata al 1° gennaio 2026: il DL 200/2025 l’ha spostata al 1° gennaio 2027. Fino al 31 dicembre 2026, quindi, si cita la normativa di oggi.
Quale Testo unico IVA? In rete il DPR 633/1972 viene spesso chiamato così. In questo articolo Testo unico IVA è il nuovo D.Lgs. 10/2026, quello che dal 2027 prende il posto di gran parte del DPR.
Cosa devi scrivere: l’annotazione sì, l’articolo è «eventuale»
Prima della tabella, una distinzione che ridimensiona il cambiamento. Per le operazioni in cui la fattura non espone l’IVA — esenti, non imponibili, non soggette, regime del margine — la legge chiede in fattura un’annotazione: «operazione esente», «operazione non imponibile», «inversione contabile» e così via. Il numero dell’articolo è un’aggiunta. L’art. 72, comma 6, del Testo unico IVA, come oggi l’art. 21 del DPR 633/72, parla di annotazioni «con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale».
Nell’elenco dei contenuti obbligatori della fattura (art. 72, comma 2) il riferimento normativo non c’è. Quindi: l’annotazione è obbligatoria e nel 2027 resta la stessa; l’articolo è una precisazione, che conviene comunque tenere aggiornata. Diverso il caso dell’IVA per cassa, che trovi in tabella: il decreto ministeriale che la attua (DM 11 ottobre 2012, art. 4, comma 5) stabilisce che le fatture «recano l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa”, con l’indicazione dell’art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83». Qui l’articolo è obbligatorio. Il decreto non è tra le norme che il Testo unico IVA abroga, e la clausola di rinvio del Testo unico (art. 170, comma 3) vale anche per i «decreti»: dal 2027 quel richiamo si intende fatto all’art. 132 del D.Lgs. 10/2026.
Nella fattura elettronica la precisazione ha un campo suo: RiferimentoNormativo, nel riepilogo IVA. Lo schema XML, cioè il modello con cui lo SdI (il Sistema di Interscambio) controlla la struttura del file, non lo rende obbligatorio e ammette al massimo 100 caratteri. Le specifiche tecniche, il documento dell’Agenzia delle Entrate che descrive la fattura elettronica campo per campo, lo descrivono però come «obbligatorio nei casi di operazioni di cui all’elemento Natura»: vale a dire quando l’operazione ha un codice Natura (N2.2, N4…), quello che spiega perché l’IVA non c’è. Nelle specifiche in vigore (versione 1.9.1) nessuno dei controlli che fanno scartare la fattura guarda cosa c’è scritto dentro. In pratica: se usi un codice Natura, compila il campo.
I forfettari sono un caso a parte. Né la legge 190/2014 né il nuovo TUIR impongono al forfettario una dicitura sull’IVA in fattura. È l’Agenzia delle Entrate, nella pagina sulla fattura elettronica dei forfettari, a scrivere che il forfettario «deve obbligatoriamente indicare in fattura il riferimento normativo da cui scaturisce la non indicazione dell’Iva in fattura». Indica anche dove scriverlo: nella Causale, un campo di testo libero della fattura elettronica. È un’indicazione dell’Agenzia, non una norma di legge, ma è bene seguirla. Per la ritenuta d’acconto, invece, una regola di legge c’è: l’art. 235, c. 4, del nuovo TUIR (oggi l’art. 1, c. 67, della legge 190/2014) chiede al forfettario di rilasciare un’«apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva». La legge non dice dove; ai professionisti l’Agenzia chiede in fattura una seconda Causale che cita il comma 67. Dal 2027 questi riferimenti cambiano, perché le regole del forfettario passano dalla legge 190/2014 al nuovo TUIR: come aggiornare la dicitura lo vediamo più sotto.
La tabella dei riferimenti normativi: oggi e dal 2027
Ecco i casi più comuni per una piccola partita IVA, con l’articolo da citare dal 1° gennaio 2027 e quello valido fino al 31 dicembre 2026. Le corrispondenze sono verificate sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, comprese le modifiche arrivate fino ad agosto 2026 (per il Testo unico IVA: DL 19/2026, DL 38/2026, D.Lgs. 141/2026 e D.Lgs. 148/2026). Nessuna ha cambiato questi numeri.
Nelle tabelle, TU IVA sta per D.Lgs. 10/2026 e TUIR per D.Lgs. 117/2026.
| Il caso | Dal 1° gennaio 2027 | Fino al 31 dicembre 2026 |
|---|---|---|
| Spese anticipate in nome e per conto del cliente (escluse) | art. 29, c. 1, lett. c), TU IVA | art. 15, n. 3, DPR 633/72 |
| Servizi a imprese e professionisti UE (con partita IVA) o extra-UE (non soggetti) | art. 17 TU IVA | art. 7-ter DPR 633/72 |
| Esportazioni di beni | art. 45, c. 1, lett. a) e b), TU IVA | art. 8, c. 1, lett. a) e b), DPR 633/72 |
| Vendite a esportatore abituale (dichiarazione d’intento) | art. 45, c. 1, lett. d), TU IVA; protocollo: art. 46, c. 1, lett. b), TU IVA | art. 8, c. 1, lett. c), DPR 633/72; protocollo: art. 1, c. 1, lett. c), DL 746/83 |
| Cessioni di beni a imprese UE | art. 39, c. 1, lett. a), TU IVA | art. 41, c. 1, lett. a), DL 331/93 |
| Operazioni esenti (in generale) | art. 37 TU IVA | art. 10 DPR 633/72 |
| Prestazioni sanitarie esenti | art. 37, c. 1, lett. t), TU IVA | art. 10, c. 1, n. 18, DPR 633/72 |
| Prestazioni didattiche e formative esenti | art. 37, c. 1, lett. v), TU IVA | art. 10, c. 1, n. 20, DPR 633/72 |
| Reverse charge: subappalti in edilizia | art. 64, c. 6, lett. a), TU IVA | art. 17, c. 6, lett. a), DPR 633/72 |
| Reverse charge: pulizia, demolizione, impianti e completamento di edifici | art. 64, c. 6, lett. c), TU IVA | art. 17, c. 6, lett. a-ter), DPR 633/72 |
| Fatture alla PA con split payment | art. 65 TU IVA | art. 17-ter DPR 633/72 |
| Beni usati nel regime del margine | art. 143 TU IVA (fatturazione: art. 145) | art. 36 DL 41/95 (fatturazione: art. 38) |
| IVA per cassa (qui citare l’articolo è obbligatorio: lo chiede il DM 11/10/2012, art. 4, c. 5) | art. 132 TU IVA | art. 32-bis DL 83/2012 |
| Nota di credito | art. 92 TU IVA | art. 26 DPR 633/72 |
| Fattura e fattura differita | art. 72 TU IVA; differita: c. 4, lett. a) | art. 21 DPR 633/72; differita: c. 4, lett. a) |
| Regime forfettario | artt. 232-243 TUIR (D.Lgs. 117/2026) | art. 1, cc. 54-89, L. 190/2014 |
| Ritenuta d’acconto dei professionisti | art. 38 D.Lgs. 33/2025 | art. 25 DPR 600/73 |
| Bollo sulle fatture elettroniche | art. 152 D.Lgs. 123/2025 (resta l’art. 6 DM 17/6/2014) | art. 12-novies DL 34/2019 e art. 6 DM 17/6/2014 |
In fattura, accanto all’articolo conviene scrivere anche il decreto: il numero da solo non dice di quale testo si parla. Per esempio: «art. 37, c. 1, lett. t), D.Lgs. 10/2026». Sono 39 caratteri, ben dentro i 100 del campo RiferimentoNormativo. Per le fatture a clienti esteri (servizi, esportazioni, vendite di beni a imprese UE) le regole di oggi sono nella guida alla fattura a cliente estero.
Due precisazioni sulle fatture alla PA. L’annotazione «scissione dei pagamenti» non sta nel DPR ma in un decreto ministeriale del 2015 che non viene abrogato: resta com’è. E lo split payment, legato a un’autorizzazione europea, secondo il Dipartimento delle Finanze è prorogato fino al 30 giugno 2029: ne abbiamo parlato nell’articolo sullo split payment.
Forfettari: quale dicitura dal 2027
Per il forfettario il tema tocca ogni fattura, perché su nessuna addebita l’IVA al cliente. Oggi la base è la legge 190/2014, articolo 1, commi 54-89: è questa che l’Agenzia chiede di citare nella Causale della fattura elettronica. Ai professionisti chiede anche una seconda Causale con il comma 67, quello per cui i loro compensi non subiscono la ritenuta d’acconto. Nell’XML ci sono poi il regime fiscale RF19 e, per le operazioni in Italia, la Natura N2.2: codici che non fissa la legge ma le specifiche tecniche, e che quindi non cambiano con il Testo unico. Il quadro completo è nella guida alla fattura del forfettario.
Dal 1° gennaio 2027 quei commi sono abrogati e il regime passa nel nuovo TUIR: parte II, titolo I, capo XXI, articoli da 232 a 243. Ai fini IVA il regime è lo stesso, con un altro nome: il Testo unico IVA lo chiama «regime nazionale di franchigia» (art. 157) e rimanda a quel capo del TUIR. Le regole che toccano la fattura sono queste:
| La regola | Dal 1° gennaio 2027 | Fino al 31 dicembre 2026 |
|---|---|---|
| Il regime nel suo insieme | artt. 232-243 TUIR | art. 1, cc. 54-89, L. 190/2014 |
| Niente IVA in fattura (niente rivalsa dell’IVA) | art. 234, c. 1, lett. a), TUIR | art. 1, c. 58, lett. a), L. 190/2014 |
| Niente ritenuta d’acconto sui compensi | art. 235, c. 4, TUIR | art. 1, c. 67, L. 190/2014 |
| Servizi a clienti UE con partita IVA | art. 17 TU IVA | art. 7-ter DPR 633/72 |
| Vendite di beni a clienti UE (non sono cessioni intracomunitarie) | art. 39, c. 3, TU IVA | art. 41, c. 2-bis, DL 331/93 |
Attenzione a una semplificazione che circola: citare l’art. 232 come se fosse la norma per cui il forfettario non addebita l’IVA in fattura. L’art. 232 contiene i requisiti per entrare nel regime; la regola IVA è all’art. 234.
Per il 2027 l’Agenzia non ha ancora pubblicato una formula aggiornata. Finché non lo fa, una dicitura che dice le stesse cose di oggi con i riferimenti nuovi potrebbe essere questa (è una nostra proposta, non una formula ufficiale):
- «Operazione effettuata in regime forfettario ai sensi degli artt. 232-243 del D.Lgs. 117/2026»;
- per i professionisti, in più: «Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi del D.Lgs. 117/2026, art. 235, comma 4».
Sono frasi per la Causale, che ammette 200 caratteri ed è dove l’Agenzia chiede oggi la dicitura. Nel campo RiferimentoNormativo, che ne ammette 100, basta la versione breve: per esempio «Non soggetto - artt. 232-243 D.Lgs. 117/2026».
Le soglie del 2027. Per gli anni 2025 e 2026 la legge ha alzato a 35.000 € il limite dei redditi da lavoro dipendente e assimilati oltre il quale non si può applicare il forfettario. Il nuovo TUIR, all’art. 233, scrive 30.000 €, e al 25 settembre 2026 nessuna norma proroga i 35.000 € al 2027. Il forfettario fino a 100.000 € di cui si legge in questi giorni è una proposta in vista della legge di bilancio: un testo non c’è ancora. Il quadro delle soglie di oggi è nell’articolo sul forfettario 2026.
Ritenuta, rivalsa INPS e bollo: cosa cambia per i professionisti
Tre voci ricorrono nelle fatture dei professionisti.
- Ritenuta d’acconto. Dal 2027 non è più nell’art. 25 del DPR 600/1973 ma nell’art. 38 del Testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025). L’aliquota resta il 20% e l’art. 38 la scrive in chiaro, mentre nel testo dell’art. 25 si legge ancora 15%: gli aumenti sono arrivati con leggi successive. Per le provvigioni di agenti e rappresentanti l’art. 25-bis diventa l’art. 39. Nella fattura elettronica la ritenuta viaggia come codici (tipo di ritenuta, aliquota, causale del pagamento), non come dicitura. I dettagli nella guida alla ritenuta d’acconto.
- Rivalsa INPS del 4% (Gestione Separata). La norma che la prevede, l’art. 1, comma 212, della legge 662/1996, non è tra quelle abrogate dai testi unici: se la citi in fattura, il riferimento resta lo stesso. Come si calcola lo spiega la guida alla cassa previdenziale.
- Bollo da 2 € sopra 77,47 € su molte fatture senza IVA, come quelle dei forfettari o delle prestazioni sanitarie esenti. Non su tutte: le fatture in reverse charge, per esempio, non lo scontano, perché l’operazione resta soggetta a IVA anche se l’imposta la assolve il cliente. Dal 2027 la regola generale passa dal DPR 642/1972 al Testo unico del registro e degli altri tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025). Cambia posto anche la norma sul bollo delle fatture elettroniche: dall’art. 12-novies del DL 34/2019 all’art. 152 dello stesso Testo unico. Il decreto ministeriale del 17 giugno 2014, invece, non viene abrogato e il Testo unico continua a richiamarlo. Una dicitura come «imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014, art. 6» si può quindi continuare a usare. Nella fattura elettronica l’annotazione richiesta dal DM si fa impostando a SI il campo Bollo virtuale dell’XML. Tutto il resto nella guida al bollo virtuale.
Cosa non cambia nella fattura elettronica
- Le specifiche tecniche restano quelle della versione 1.9.1, in uso dal 15 maggio 2026: al 25 settembre 2026 non ne è stata pubblicata una nuova.
- I codici Natura (da N1 a N7, con le sottovoci) e i regimi fiscali (da RF01 a RF20) restano gli stessi. Le loro descrizioni ufficiali citano ancora il DPR 633/72 e la legge 190/2014: sono etichette, e non cambiano il significato del codice.
- Il DDT (documento di trasporto) continua a riferirsi al DPR 472/1996, che il Testo unico IVA stesso richiama quando parla di fattura differita.
Se l’Agenzia aggiornerà specifiche o indicazioni prima di gennaio, ne daremo conto qui.
Fatture a cavallo d’anno: cosa non è ancora chiarito
Il Testo unico IVA non ha una norma transitoria per le operazioni che stanno tra il 2026 e il 2027, e l’Agenzia non si è ancora espressa. Due casi pratici restano aperti:
- la fattura differita emessa entro il 15 gennaio 2027 per consegne di dicembre 2026: art. 21 del DPR o art. 72 del Testo unico? Come funziona la differita lo spiega la guida alla fattura differita;
- la nota di credito emessa nel 2027 su una fattura del 2026: art. 26 del DPR o art. 92 del Testo unico? Se la nota arriva a distanza di tempo, termini e casi sono nella guida alla nota di credito oltre i 12 mesi.
Il dubbio riguarda solo quale articolo citare. Finché non arriva un chiarimento, se vuoi coprire entrambe le letture puoi indicare tutti e due i riferimenti, per esempio «art. 92 D.Lgs. 10/2026 (già art. 26 DPR 633/72)».
Le diciture vecchie diventano sbagliate?
Alcuni articoli in rete rispondono di no, citando la clausola di rinvio del Testo unico (art. 170, comma 3). Ma quella clausola dice un’altra cosa: quando «leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti» richiamano un articolo abrogato, il richiamo si intende fatto all’articolo corrispondente del Testo unico. Riguarda gli atti che citano articoli abrogati, non le fatture. Sulla fattura arriva solo di riflesso, quando è uno di quegli atti a dettare il riferimento da scrivere: per l’IVA per cassa il DM 11 ottobre 2012 (art. 4, comma 5) chiede in fattura l’annotazione di operazione con «IVA per cassa», con l’indicazione dell’art. 32-bis del DL 83/2012, e dal 2027 quel richiamo si intende fatto all’art. 132 del Testo unico. La stessa clausola c’è nel nuovo TUIR e negli altri testi unici.
Restano gli elementi visti prima della tabella: l’annotazione è obbligatoria e non cambia; per legge il riferimento all’articolo è «eventuale», tranne che per l’IVA per cassa; nelle specifiche tecniche nessun controllo riguarda il contenuto del riferimento normativo.
Al 25 settembre 2026 nessuna norma e nessun documento dell’Agenzia dicono che una fattura del 2027 con il riferimento vecchio sia irregolare, né che sia corretta. La scelta prudente è semplice: dalle fatture datate 2027, citare gli articoli nuovi.
Da fare prima del 31 dicembre 2026
- 1Fai l’elenco delle tue diciture
Modelli di fattura, gestionale, testi salvati: segna ogni riferimento normativo che usi oggi.
- 2Prepara la versione 2027
Con la tabella qui sopra, scrivi accanto a ogni dicitura l’articolo nuovo, con il decreto: D.Lgs. 10/2026 per l’IVA, D.Lgs. 117/2026 per il forfettario, D.Lgs. 33/2025 per la ritenuta, D.Lgs. 123/2025 per il bollo.
- 3Decidi per le fatture di gennaio
Per le differite e le note di credito su operazioni del 2026 scegli un criterio e usalo per tutte; se vuoi coprire entrambe le letture, indica tutti e due i riferimenti.
- 4Tieni d’occhio le novità di fine anno
Eventuali nuove specifiche o indicazioni dell’Agenzia e la legge di bilancio 2027. E una scadenza, salvo proroga: il reverse charge su cellulari, tablet, laptop, console e microprocessori, sulle quote di emissione e i certificati relativi a gas ed energia elettrica e sulle cessioni di gas ed energia elettrica ai rivenditori vale solo per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2026 (la scadenza è fissata dall’art. 17 del DPR 633/72 e il Testo unico IVA la riprende all’art. 64, c. 8).
Le diciture in TurboFattura
In TurboFattura scegli la Natura di ogni riga nello stesso menu dell’aliquota IVA (se nel profilo hai il regime forfettario, le righe nuove partono già da N2.2) e il riferimento normativo del riepilogo IVA dell’XML si compila da solo: per il forfettario (RF19, Natura N2.2) «Non soggetto - art. 1, c. 54-89, L. 190/2014», per le operazioni esenti «Operazione esente - art. 10 DPR 633/72», e così via per le altre Nature, sempre entro i 100 caratteri ammessi dallo schema XML.
- I riferimenti automatici sono quelli della normativa in vigore nel 2026 e non dipendono dalla data della fattura: anche su una fattura datata 2027 restano gli stessi, e non c’è un campo per cambiarli. Se dalle fatture del 2027 vuoi citare gli articoli nuovi, aggiungili in coda alla descrizione di una riga, che finisce nell’XML e ammette fino a 1.000 caratteri; il riferimento automatico resta accanto.
- La Causale, dove l’Agenzia chiede la dicitura del forfettario e, per i professionisti, quella del comma 67, TurboFattura non la compila e l’editor non ha un campo per scriverla: anche queste diciture si aggiungono nella descrizione di una riga. Le Note, invece, compaiono solo nel PDF, non nel file inviato allo SdI.
- La ritenuta viaggia nell’XML come codici, non come dicitura; per forfettari e minimi la sezione ritenuta è nascosta.
- Quando il bollo è dovuto e l’opzione «Addebita il bollo al cliente» è attiva, come lo è di partenza, la riga «Rivalsa imposta di bollo assolta ai sensi del DM 17/06/2014» ha Natura N1: nel riepilogo compare così un secondo riferimento, «Escluse ex art. 15 DPR 633/72».
- Nel PDF il riferimento dell’XML non compare: in fondo, nel riquadro «Note», c’è un testo fisso per ogni Natura senza IVA, con gli articoli del DPR 633/1972 (per il forfettario «Operazioni non soggette a IVA», senza articolo).
Domande frequenti
Dal 2027 devo cambiare la dicitura del forfettario in fattura?
Sì, dalle fatture datate 2027 conviene aggiornarla: i commi 54-89 della legge 190/2014 sono abrogati e il regime passa negli artt. 232-243 del TUIR (D.Lgs. 117/2026). Nessuna legge impone al forfettario una dicitura sull’IVA: è l’Agenzia a chiederla nella Causale, e per il 2027 non ha ancora pubblicato una formula aggiornata. Una nostra proposta, non ufficiale: «Operazione effettuata in regime forfettario ai sensi degli artt. 232-243 del D.Lgs. 117/2026». Per la ritenuta d’acconto, invece, una regola di legge c’è: il comma 67, che dal 2027 diventa l’art. 235, comma 4, del TUIR, chiede una dichiarazione da cui risulti che il reddito è soggetto a imposta sostitutiva. Ai professionisti l’Agenzia chiede anche una seconda dicitura sulla ritenuta, che dal 2027 conviene riferire a quell’articolo.
Il forfettario deve citare l’art. 232 del nuovo TUIR?
Non l’art. 232 da solo: contiene i requisiti per entrare nel regime. La regola per cui il forfettario non addebita l’IVA (niente rivalsa) è all’art. 234, comma 1, lettera a), quella per cui i suoi ricavi e compensi non subiscono la ritenuta d’acconto all’art. 235, comma 4. Per il regime nel suo insieme si può citare tutto il capo: artt. 232-243.
Se a gennaio 2027 scrivo ancora «art. 10 DPR 633/72» la fattura viene scartata?
Nelle specifiche in vigore (1.9.1) nessun codice di scarto controlla il contenuto del riferimento normativo, e per legge l’indicazione della norma è «eventuale»: l’obbligo riguarda l’annotazione («operazione esente»). Nessun documento dice però che il riferimento vecchio sia corretto nel 2027: la scelta prudente è citare l’art. 37 del D.Lgs. 10/2026.
Qual è il nuovo articolo per le operazioni esenti (sanitarie, formazione)?
Dal 2027 l’elenco delle operazioni esenti è all’art. 37 del D.Lgs. 10/2026, che prende il posto dell’art. 10 del DPR 633/72. Per le prestazioni sanitarie (oggi art. 10, n. 18) è l’art. 37, comma 1, lettera t); per quelle didattiche e formative (oggi n. 20) la lettera v).
Cambiano i codici Natura (N2.2, N4…) e il regime RF19?
Al 25 settembre 2026 no: codici Natura e regimi fiscali restano gli stessi. Non li fissa il Testo unico ma le specifiche tecniche dell’Agenzia, e quelle in vigore sono ancora la versione 1.9.1. Le descrizioni ufficiali dei codici citano ancora il DPR 633/72 e la legge 190/2014, ma sono etichette.
Fattura di gennaio 2027 per un’operazione di dicembre 2026: quale norma cito?
Non è chiarito: il Testo unico non ha una norma transitoria e l’Agenzia non si è espressa. Il dubbio riguarda solo quale articolo citare. Se vuoi coprire entrambe le letture puoi indicare tutti e due i riferimenti; per una fattura differita, per esempio, «art. 72, c. 4, lett. a), D.Lgs. 10/2026 (già art. 21, c. 4, lett. a), DPR 633/72)».
- Testo unico IVA, D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (GU n. 24 del 30/1/2026, S.O. n. 4): art. 72 (fattura e annotazioni), art. 170 (abrogazioni e rinvio), art. 171 (applicazione dal 1/1/2027)
- Nuovo TUIR, D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (GU n. 152 del 3/7/2026, S.O. n. 26): capo XXI «Regime forfetario», artt. 232-243; abrogazioni, art. 376; decorrenza, art. 377
- D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 (GU n. 181 del 6/8/2026, S.O. n. 28): Testo unico adempimenti e accertamento (art. 1) e correzioni ad altri sette testi unici (artt. 2-8), tra cui TUIR (art. 2), Testo unico IVA (art. 3) e Testo unico versamenti (art. 6, che riscrive l’art. 38)
- D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (GU n. 185 dell’11/8/2026, S.O. n. 30): correttivo che modifica, tra l’altro, gli artt. 56, 77 e 88 del Testo unico IVA e diversi articoli del TUIR, tra cui l’art. 240 del regime forfettario
- Testo unico del registro e degli altri tributi indiretti, D.Lgs. 123/2025 (GU n. 186 del 12/8/2025, S.O. n. 29): bollo, tariffa art. 9 e art. 152
- Testo unico versamenti e riscossione, D.Lgs. 33/2025, art. 38: ritenuta sui redditi di lavoro autonomo (testo vigente)
- DL 200/2025, art. 4: applicazione dei testi unici di sanzioni, versamenti e registro spostata al 1/1/2027 (testo vigente)
- Legge 207/2024, art. 1, comma 12: soglia di 35.000 € per gli anni 2025 e 2026 (testo vigente)
- DM 11 ottobre 2012 (GU n. 284 del 5/12/2012): IVA per cassa, art. 4, comma 5 (annotazione in fattura con l’indicazione dell’articolo)
- Agenzia delle Entrate: «Fattura elettronica per i forfettari» (dicitura nella Causale)
- Agenzia delle Entrate: specifiche tecniche della fattura elettronica, Allegato A versione 1.9.1 (RiferimentoNormativo, codici Natura e RF)
- Dipartimento delle Finanze: proroga dello split payment (decisione UE 2026/1728)