Adempimenti
Cassa previdenziale in fattura: rivalsa INPS, contributo integrativo e i conti giusti
Rivalsa INPS o contributo integrativo? Uno fa reddito e sconta la ritenuta, l’altro no. Le aliquote cassa per cassa, gli esempi svolti, gli scarti SdI e il blocco XML campo per campo.
Tre cose diverse sotto un nome solo
Quella riga «cassa previdenziale 4%» che vedi sulle parcelle dei professionisti può essere tre cose diverse, con tre regimi fiscali diversi — e chi le confonde sbaglia la fattura in modi che si vedono: ritenuta calcolata sulla base sbagliata, IVA su un importo che non la doveva scontare, o uno scarto dello SdI.
- 1Il contributo integrativo delle casse di categoria
Avvocati, ingegneri, commercialisti, psicologi, veterinari: chi è iscritto a una cassa professionale deve per legge maggiorare la fattura di una percentuale (dal 2% al 5%, a seconda della cassa) e riversarla alla cassa. Non è un ricavo: non fa reddito e la ritenuta non lo tocca.
- 2La rivalsa INPS 4% della Gestione Separata
Il freelance «senza albo» iscritto alla Gestione Separata può — è una facoltà, non un obbligo — addebitare al committente il 4% del compenso (art. 1, c. 212, L. 662/1996). Questa invece è compenso a tutti gli effetti: fa reddito e sconta la ritenuta.
- 3L’ENASARCO degli agenti di commercio
Mondo a parte: non è una maggiorazione che si somma, è una trattenuta che si sottrae dal netto, come la ritenuta d’acconto. Trattarla da «cassa» — il tracciato ha pure un codice TC07 che lo lascerebbe credere — gonfia l’imponibile di un importo che l’agente non addebita affatto. Ci torniamo in fondo alla guida.
La tabella dell’asimmetria, da tenere a mente per tutto il resto del pezzo:
| Addebito | Obbligatorio? | Base IVA | Base ritenuta | Fa reddito |
|---|---|---|---|---|
| Contributo integrativo (casse di categoria) | Sì, per legge | Sì | No | No |
| Rivalsa INPS 4% (Gestione Separata) | No, facoltà | Sì | Sì | Sì |
| ENASARCO (quota agente 8,50%) | Non si somma: si sottrae dal netto, come una ritenuta | — | ||
E chi resta fuori da tutto questo: artigiani e commercianti. Il titolo di rivalsa del c. 212 spetta solo ai redditi di lavoro autonomo (oggi art. 53 del TUIR); chi produce reddito d’impresa e versa i contributi IVS con l’F24 (L. 233/1990, aliquote 2026 nella circolare INPS 14/2026) non ha nessun 4% da addebitare. Se in fattura compare comunque un «recupero contributi INPS», quella è una componente di prezzo come le altre: IVA piena, reddito pieno, e niente blocco cassa nell’XML.
La rivalsa INPS 4%: una facoltà che fa reddito
La norma è di una riga: chi è iscritto alla Gestione Separata ha titolo ad addebitare ai committenti «in via definitiva, una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi» (art. 1, c. 212, L. 662/1996). Due parole pesano.
«Titolo»: è una facoltà. Puoi metterla, puoi non metterla, puoi metterla con un cliente e non con un altro. E soprattutto: applicarla non fa nascere alcun debito verso l’INPS — non c’è niente da riversare. Un effetto sul contributo però c’è, indiretto: la rivalsa incassata è compenso, fa reddito (punto 3 qui sotto), e il contributo si calcola proprio sul reddito — 40 euro di rivalsa alzano il versamento di circa 10 euro, con l’aliquota al 26,07% che vediamo tra un attimo.
«In via definitiva»: il 4% resta tuo comunque. Non è una partita di giro verso l’INPS: è un pezzo di compenso in più che ti fai pagare per compensare un contributo che è interamente a tuo carico. Quanto interamente lo dice la circolare INPS n. 8/2026: per il 2026 l’aliquota della Gestione Separata è il 26,07% per i professionisti senza altra copertura (25% IVS + 0,72% + 0,35% ISCRO), il 24% per pensionati o già assicurati altrove, con massimale di reddito a 122.295 euro. La rivalsa recupera 4 punti su 26: meglio di niente, ma è bene sapere cosa si sta recuperando.
Proprio perché è compenso, il fisco la tratta da compenso — sono i tre «Sì» della riga della rivalsa nella tabella sopra:
- 1Entra nella base IVA
La base imponibile comprende «gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente» (art. 13, c. 1, DPR 633/1972; il principio sulla rivalsa previdenziale è nella Risoluzione 109/E del 1996): su 1.000 euro di compenso con rivalsa, l’IVA si calcola su 1.040.
- 2Entra nella base della ritenuta
Lo dice testualmente la scheda dell’Agenzia delle Entrate: «è soggetto a ritenuta il contributo Inps addebitato al cliente (4%) da parte di lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps». Il 20% si calcola su 1.040, non su 1.000. È l’esatto contrario del contributo di cassa, che la stessa scheda esclude.
- 3Fa reddito
Percentuale «dei compensi lordi» acquisita in via definitiva: concorre al tuo imponibile come il resto della parcella — nel forfettario entra nei compensi su cui si applica il coefficiente di redditività.
Nella fattura elettronica la rivalsa viaggia nel blocco cassa col codice TC22 («INPS» nella tabella ufficiale del tracciato) e — quando in fattura c’è la ritenuta d’acconto — con il campo Ritenuta a SI: vedremo più avanti che quel SI ha un controllo di scarto dedicato. Il forfettario in Gestione Separata, che la ritenuta non la subisce, usa lo stesso TC22 ma lascia il campo vuoto. In TurboFattura scegli «INPS Gestione Separata» dal selettore delle casse: l’aliquota si precompila al 4% — la misura fissata dalla legge — e il flag «concorre alla base ritenuta» si imposta da solo — è determinato dalla cassa scelta, non è una casella da ricordare. Nel riepilogo live vedi la rivalsa sommarsi al compenso prima dell’IVA e della ritenuta, come nei conti qui sotto.
Il contributo integrativo: un obbligo che non fa reddito
Per gli iscritti alle casse di categoria la musica si capovolge. Qui la maggiorazione in fattura è un obbligo di legge: le leggi istitutive delle casse storiche usano il verbo «devono» — gli avvocati «devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d’affari ai fini dell’IVA» (art. 11, L. 576/1980), identica architettura per Inarcassa (art. 10, L. 6/1981). Per le casse nate col D.Lgs. 103/1996 (psicologi, biologi, periti industriali, infermieri…) l’art. 8, c. 3 prescrive la riscossione «previa evidenziazione del relativo importo nella fattura», con aliquota tra il 2% e il 5% decisa da ogni cassa.
Tre conseguenze pratiche che le guide generiche saltano:
- 1Lo devi alla cassa anche se il cliente non paga
La legge forense lo dice espressamente: la maggiorazione si versa «indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore». Il contributo nasce col volume d’affari, non con l’incasso.
- 2La base è il volume d’affari IVA, non «il compenso»
Nel modello reddituale di Cassa Forense la base è il rigo VE50 della dichiarazione IVA, al netto del contributo integrativo 4% già addebitato in fattura e assoggettato a IVA — le note al mod. 5 lo fanno detrarre, altrimenti pagheresti il 4% anche sul 4%. Quindi i rimborsi spese analitici fatturati (viaggio, vitto, alloggio) restano nella base del 4% anche dopo la riforma del 2025 che li ha tolti dal reddito — lo chiarisce una FAQ ufficiale Inarcassa. Restano fuori solo le anticipazioni in nome e per conto ex art. 15 DPR 633/72 (Natura N1), che per costruzione non entrano nel volume d’affari (art. 20).
- 3Non fa reddito, e la ritenuta non lo tocca
«Non concorre alla formazione del reddito professionale» (art. 11, u.c., L. 576/1980) — tanto che per te è pure indeducibile: è un onere che la legge pone a carico del cliente, non tuo (Risoluzione 69/E/2006; Cassazione 20784/2016) — salvo, dice la stessa 69/E, la quota di minimo integrativo che non hai potuto addebitare a nessuno: quella si deduce dal reddito complessivo ex art. 10 TUIR. E la scheda AdE sulla ritenuta lo esclude espressamente dalla base del 20%.
E l’IVA? Qui c’è una trappola da lettura veloce: l’art. 11 della legge forense dice che il contributo non è soggetto «né all’IVA». Quella frase riguarda però il versamento dell’iscritto alla cassa, che non è un’operazione IVA. L’addebito al cliente è un’altra cosa: entra nella base imponibile della prestazione ex art. 13 DPR 633/72, i regolamenti delle casse recenti lo scrivono nero su bianco («È soggetto ad IVA» — regolamento ENPAP, art. 4, c. 4), e il tracciato della fattura elettronica rende l’aliquota IVA del blocco cassa un campo obbligatorio. Su una parcella ordinaria il 4% sconta l’IVA al 22% come il compenso a cui accede.
Le aliquote, cassa per cassa — con la colonna che in giro non si trova mai, «il contributo sconta la ritenuta?»:
| Codice | Cassa | Chi la usa | Aliquota | Ritenuta sul contributo? |
|---|---|---|---|---|
| TC01 | Cassa Forense | Avvocati | 4% | No |
| TC02 | CNPADC | Dottori commercialisti | 4% | No |
| TC03 | CIPAG | Geometri | 5% (dal 2021 anche verso la PA) | No |
| TC04 | Inarcassa | Ingegneri e architetti | 4% | No |
| TC05 | Cassa del Notariato | Notai | di norma niente in fattura: contributi in percentuale sugli onorari di repertorio, riscossi tramite gli archivi notarili | — |
| TC06 | CNPR | Ragionieri | 4% | No |
| TC07 | ENASARCO | Agenti di commercio | non si somma: è una trattenuta, non una maggiorazione — vedi la sezione in fondo, e mai TC07 nel blocco cassa | — |
| TC08 | ENPACL | Consulenti del lavoro | 4% (dovuto anche in forfettario) | No |
| TC09 | ENPAM | Medici e odontoiatri | di norma niente in fattura: Quota B si versa sul reddito, e i flussi 2%/4% degli specialisti esterni passano per le strutture accreditate, non per la parcella del medico | — |
| TC10 | ENPAF | Farmacisti | niente in fattura: contribuzione forfettaria annua versata direttamente all’ente | — |
| TC11 | ENPAV | Veterinari | 2% | No |
| TC12 | ENPAIA (gestioni separate) | Periti agrari e agrotecnici | 2% periti agrari · 4% agrotecnici (dal 2022) | No |
| TC13 | Fondo imprese di spedizione e agenzie marittime | Dipendenti del settore | mai in parcella: previdenza dei dipendenti (oggi Fondazione FASC), versata tramite l’azienda | — |
| TC14 | INPGI (gestione separata) | Giornalisti liberi professionisti | 4% sui compensi (dal 2020; prima 2%) | No |
| TC15 | ONAOSI | Sanitari | nessuna maggiorazione in fattura: contributo in percentuale sulla retribuzione, trattenuto in busta paga ai dipendenti pubblici sanitari | — |
| TC16 | CASAGIT | Giornalisti | nessuna rivalsa in fattura: quote di assistenza sanitaria integrativa | — |
| TC17 | EPPI | Periti industriali | 5% | No |
| TC18 | EPAP | Chimici, fisici, geologi, agronomi, attuari | 4% (dal 16/04/2022; prima 2%) | No |
| TC19 | ENPAB | Biologi | 4% | No |
| TC20 | ENPAPI | Infermieri | 4% | No |
| TC21 | ENPAP | Psicologi | 2% | No |
| TC22 | INPS | Gestione Separata (freelance senza albo) | 4% — ma è la rivalsa, non un integrativo | Sì |
Due avvertenze oneste. Le aliquote le delibera ogni cassa e cambiano davvero (EPAP è passata dal 2% al 4% nel 2022, i geometri dal 4% al 5%, e dal 2021 il 5% CIPAG vale anche verso la PA): prima di fatturare, il sito della tua cassa vince su qualunque tabella, questa compresa. E i contributi minimi annui che quasi tutte le casse prevedono non passano dalla fattura: si regolano in dichiarazione con la cassa, quindi qui non li trovi. In TurboFattura la cassa si sceglie da un selettore con ricerca per professione («avvocato», «psicologo»…), le aliquote proposte sono solo quelle ammesse per la cassa scelta, e l’imponibile di default è il 100% delle righe soggette — modificabile riga per riga con il flag «Soggetta a cassa previdenziale».
Gli esempi svolti: stessi mille euro, netti diversi
Mille euro di compenso, tre professionisti diversi. I conti riga per riga — che sono poi quelli che vedi comporsi nel riepilogo di TurboFattura mentre scrivi la fattura.
Esempio 1 — Consulente in Gestione Separata (rivalsa 4%, IVA 22%, ritenuta 20%):
| Compenso | 1.000,00 € |
| Rivalsa INPS 4% (TC22) | + 40,00 € |
| Base IVA e base ritenuta | 1.040,00 € |
| IVA 22% su 1.040 | + 228,80 € |
| Totale documento | 1.268,80 € |
| Ritenuta 20% su 1.040 | − 208,00 € |
| Netto a pagare | 1.060,80 € |
Esempio 2 — Avvocato con Cassa Forense (CPA 4%, IVA 22%, ritenuta 20%):
| Compenso | 1.000,00 € |
| Contributo integrativo 4% (TC01) | + 40,00 € |
| Base IVA | 1.040,00 € |
| IVA 22% su 1.040 | + 228,80 € |
| Totale documento | 1.268,80 € |
| Ritenuta 20% su 1.000 (la CPA resta fuori) | − 200,00 € |
| Netto a pagare | 1.068,80 € |
Stesso totale, otto euro di differenza sul netto: sono il 20% di ritenuta sui 40 euro di cassa, che l’avvocato non subisce e il consulente in Gestione Separata sì. È l’asimmetria della prima tabella tradotta in denaro — e il motivo per cui la guida alla ritenuta d’acconto insiste tanto su «rivalsa dentro, cassa fuori».
Esempio 3 — Psicologa forfettaria con ENPAP (integrativo 2%, niente IVA, niente ritenuta):
| Compenso | 1.000,00 € |
| Contributo integrativo 2% (TC21) | + 20,00 € |
| IVA | — (Natura N2.2) |
| Ritenuta | — (regime forfettario) |
| Imposta di bollo riaddebitata al cliente (importo > 77,47 € senza IVA) | + 2,00 € |
| Totale documento | 1.022,00 € |
I 2 euro di bollo in tabella sono un riaddebito, non un obbligo: il bollo è a carico di chi emette, e girandolo al cliente quei 2 euro diventano compenso e fanno reddito (risposta 428/2022) — ne parliamo nella sezione sui forfettari.
Ultimo caso, quello che manda in confusione i gestionali: la doppia contribuzione. L’ingegnere iscritto all’albo ma non iscritto a Inarcassa (perché in Gestione Separata) deve comunque applicare il 4% integrativo Inarcassa — lo dice la cassa stessa: è dovuto da «tutti i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA anche se iscritti alla Gestione Separata INPS» — e può aggiungerci la rivalsa INPS 4%. Il tracciato lo regge senza problemi: il blocco cassa è ripetibile, e l’esempio ufficiale di fatturapa.gov.it mostra proprio una parcella con TC22 e TC03 insieme. In TurboFattura oggi si compone un blocco cassa per documento: il caso a doppio blocco non si costruisce dall’editor — se è il tuo caso, parlane col commercialista prima di improvvisare.
Il blocco DatiCassaPrevidenziale campo per campo
Nel tracciato FatturaPA la cassa vive nel blocco 2.1.1.7 <DatiCassaPrevidenziale>, dentro i dati generali del documento. Otto campi, quattro obbligatori:
| Campo | Cosa contiene |
|---|---|
| TipoCassa ● | Il codice TC01–TC22 della tabella sopra |
| AlCassa ● | L’aliquota della cassa (4.00, 2.00, 5.00…) |
| ImportoContributoCassa ● | L’importo del contributo (40.00 negli esempi 1 e 2) |
| ImponibileCassa | La base su cui è calcolato — facoltativo, utile quando non è il 100% delle righe |
| AliquotaIVA ● | L’IVA che il contributo sconta. Obbligatoria sempre: 22.00 sulla parcella ordinaria, 0.00 quando non c’è IVA — e allora serve la Natura |
| Ritenuta | Unico valore ammesso: SI. Si mette solo se il contributo entra nella base di una ritenuta presente in fattura — la rivalsa TC22 su una parcella con ritenuta; per le casse di categoria resta vuoto, e vuoto resta anche per il TC22 del forfettario: un SI senza blocco DatiRitenuta è lo scarto 00415 |
| Natura | Obbligatoria se AliquotaIVA è zero, vietata altrimenti: N2.2 per il forfettario, N4 su una prestazione esente… |
| RiferimentoAmministrazione | Campo libero da 20 caratteri per il destinatario |
Il blocco non vive da solo: dialoga con il resto del file, e lo SdI controlla il dialogo.
- 1Il contributo entra nel riepilogo IVA della sua aliquota
La formula del controllo 00422 è pubblica: per ogni aliquota, l’imponibile del riepilogo deve essere la somma delle righe più i contributi cassa con quella stessa aliquota (tolleranza ±1 euro). I 40 euro di CPA al 22% stanno dentro l’imponibile del riepilogo al 22%: 1.040, non 1.000.
- 2L’IVA della cassa segue la prestazione
Il contributo non ha un’aliquota IVA propria: accede alla prestazione e ne segue il regime (artt. 12 e 13 del DPR 633/72 — e infatti gli esempi ufficiali del tracciato usano il 21%, l’aliquota ordinaria dell’epoca). Prestazione al 10%? Anche la cassa al 10%. Qui una nota di trasparenza: dall’editor di TurboFattura la cassa in regime ordinario viaggia al 22% (o a zero con Natura, quando il documento non ha IVA); l’aliquota ridotta sulla cassa oggi si imposta solo via API. Se fatturi abitualmente al 10% col contributo cassa, è un caso da commercialista.
- 3Ritenuta e cassa si incrociano
Se il blocco cassa porta Ritenuta = SI, da qualche parte nel file deve esistere il blocco DatiRitenuta — è lo scarto 00415. È la versione XML della tabella dell’asimmetria: TC22 con SI e il blocco ritenuta compilato; TC01–TC21 senza SI. In TurboFattura l’incrocio è automatico: scegli la cassa, e il flag giusto (e il blocco ritenuta, se serve) seguono da soli.
Gli scarti SdI della cassa, uno per uno
Quando lo SdI scarta una fattura per colpa della cassa, lo fa con uno di questi codici. La diagnosi giusta fa risparmiare un pomeriggio:
| Scarto | Cosa è successo | Come si rimedia |
|---|---|---|
| 00413 | AliquotaIVA della cassa a zero ma Natura assente | Aggiungi la Natura al blocco cassa (N2.2 forfettario, N4 esente…) |
| 00414 | Natura presente ma AliquotaIVA diversa da zero | Togli la Natura, o porta l’aliquota a zero: insieme non stanno |
| 00415 | Cassa con Ritenuta = SI ma blocco DatiRitenuta assente | Compila DatiRitenuta (è il caso TC22), oppure togli il SI se il contributo non era da assoggettare |
| 00419 | Manca il riepilogo per l’aliquota IVA della cassa | Ogni aliquota — anche quella del solo blocco cassa — esige il suo DatiRiepilogo |
| 00422 | L’imponibile del riepilogo non quadra (righe + cassa + arrotondamenti, ±1 €) | Verifica che il contributo sia sommato nell’imponibile della sua aliquota |
| 00443 / 00444 | L’aliquota (o la Natura) del blocco cassa non trova riscontro in nessun riepilogo | Allinea aliquota e Natura della cassa a quelle riepilogate |
Se generi l’XML con un software che compila il blocco cassa e i riepiloghi dalla stessa fonte — TurboFattura calcola entrambi dallo stesso motore, compresa l’esclusione delle righe N1 — questi scarti semplicemente non si presentano: nascono quasi sempre da XML compilati a mano o da gestionali che trattano cassa e riepiloghi come due mondi separati. Per il resto del catalogo degli errori SdI c’è la guida ai codici di scarto.
Forfettari: Natura N2.2, niente IVA, e il bollo che arriva comunque
Il forfettario iscritto a una cassa non è esonerato dal contributo integrativo: l’obbligo di maggiorare la fattura resta (ENPACL, per dire, lo scrive espressamente: gli iscritti in forfettario versano «comunque il contributo integrativo nella misura ordinaria» del 4%), e chi è in Gestione Separata può applicare la rivalsa 4% esattamente come in ordinario. Cambia il vestito IVA: la fattura del forfettario non espone imposta, e il blocco cassa si adegua — AliquotaIVA 0.00 e Natura N2.2, il codice che la guida ufficiale dell’Agenzia assegna alle operazioni dei forfettari. Senza la Natura, scarto 00413.
C’è però un ospite che arriva proprio perché l’IVA non c’è: l’imposta di bollo. La regola (art. 13 della Tariffa, DPR 642/1972, come applicata ai forfettari dalla risposta a interpello 428/2022) è: bollo di 2 euro quando la somma non soggetta a IVA supera 77,47 euro. E nel forfettario è senza IVA tutto — compenso, rivalsa, integrativo: la soglia si misura sull’intero documento. La psicologa dell’esempio 3 paga il bollo sui 1.020 euro, cassa compresa. Due postille dalla stessa risposta dell’Agenzia: il bollo è a carico di chi emette, e se lo riaddebiti al cliente quei 2 euro diventano compenso e fanno reddito.
In regime ordinario vale il contrario: l’integrativo sconta l’IVA, quindi non è mai «somma non assoggettata» e non concorre alla soglia del bollo — il bollo sulla parcella ordinaria spunta solo quando c’è una parte esente o fuori campo sopra i 77,47 euro. TurboFattura fa questo conto da solo: il calcolo automatico del bollo considera il contributo cassa solo quando è davvero fuori campo IVA, e la riga di rivalsa del bollo che il software inietta viaggia a sua volta con IVA zero e Natura N1 («escluse ex art. 15», la codifica consolidata della fatturazione elettronica per questa riga), esclusa per costruzione dalla base della cassa e dalla soglia del bollo. Un’avvertenza per non confondere i piani: la Natura è solo il vestito IVA della riga, e non riqualifica il riaddebito come anticipazione in nome e per conto del cliente — il bollo resta a carico di chi emette, ed è proprio per questo che, sul piano del reddito, la risposta 428 lo tratta da compenso. I dettagli sul bollo, virtuale compreso, nella guida dedicata; per il regime nel suo insieme c’è la guida al forfettario.
ENASARCO: una trattenuta travestita da cassa
Il contributo ENASARCO degli agenti di commercio è il falso amico di questa materia. Ha il nome di una cassa, ha perfino un codice TipoCassa nel tracciato (TC07) — ma funziona al contrario: non si somma alla fattura, si sottrae dal netto.
I numeri, dal Regolamento delle attività istituzionali: il contributo è il 17% delle provvigioni, «a carico del preponente e dell’agente in misura paritetica» — 8,50% ciascuno — e a versarlo per intero è la casa mandante, che trattiene la metà dell’agente all’atto del pagamento. In fattura compare quindi una trattenuta dell’8,50%, sorella della ritenuta d’acconto. Sui massimali provvigionali 2026: 45.717 euro per il monomandatario, 30.478 per rapporto per il plurimandatario (per gli agenti in s.p.a. o s.r.l. il sistema è un altro: contributo a scaglioni sul monte provvigioni, dal 4% allo 0,50%, senza minimali né massimali).
L’esempio svolto — agente monomandatario, 2.000 euro di provvigioni:
| Provvigioni | 2.000,00 € |
| IVA 22% | + 440,00 € |
| Totale documento | 2.440,00 € |
| Ritenuta 23% sul 50% (aliquota effettiva 11,50%) | − 230,00 € |
| ENASARCO 8,50% su 2.000 | − 170,00 € |
| Netto a pagare | 2.040,00 € |
E nell’XML? Non nel blocco cassa. Il controllo 00422 somma ogni ImportoContributoCassa nell’imponibile del riepilogo: un TC07 valorizzato gonfierebbe l’imponibile IVA di 170 euro che l’agente non sta addebitando affatto. L’ha detto la stessa Agenzia nella FAQ n. 50: il contributo ENASARCO «non è un tipico contributo destinato ad una “Cassa previdenziale”… la sua gestione è similare a quella di una “ritenuta”» — e all’epoca (2018) suggeriva il blocco AltriDatiGestionali. Il tracciato attuale ha una casella migliore: RT04 «contributo ENASARCO» tra i tipi di ritenuta, in un secondo blocco DatiRitenuta accanto a quello fiscale — il blocco è ripetibile apposta. È la strada che usa TurboFattura: il toggle «Sono agente (Enasarco)» con l’8,50% precompilato genera l’RT04 e sottrae la trattenuta dal netto; e se provi comunque a scegliere TC07 dal selettore delle casse, un avviso ti spiega perché quasi certamente non è quello che vuoi. Le causali e il resto del blocco ritenuta sono nella guida alla ritenuta d’acconto.
Domande frequenti
La ritenuta d’acconto si calcola anche sulla cassa previdenziale?
Dipende da quale «cassa». La rivalsa INPS 4% della Gestione Separata sì: la scheda dell’Agenzia delle Entrate la include espressamente nella base della ritenuta (su 1.000 euro di compenso, il 20% si calcola su 1.040). Il contributo integrativo delle casse di categoria no: la stessa scheda lo esclude — l’avvocato subisce la ritenuta su 1.000, non su 1.040.
La cassa previdenziale è soggetta a IVA?
Sulla parcella ordinaria sì: l’addebito al cliente entra nella base imponibile della prestazione (art. 13 DPR 633/72) e sconta la stessa IVA del compenso — non a caso il tracciato rende obbligatoria l’aliquota IVA del blocco cassa. Il «né all’IVA» che si legge nelle leggi istitutive riguarda il versamento del professionista alla cassa, che non è un’operazione IVA. Nel forfettario invece niente imposta: aliquota zero e Natura N2.2.
La rivalsa INPS 4% è obbligatoria?
No: la legge dice che hai «titolo ad addebitare» il 4%, quindi è una tua facoltà, cliente per cliente. Applicarla non crea alcun debito da riversare all’INPS: il 4% incassato resta tuo «in via definitiva» — ma fa reddito, quindi alza anche la base su cui calcoli il contributo, e sconta la ritenuta. Obbligatorio è invece il contributo integrativo delle casse di categoria, che va esposto in fattura per legge.
Nel campo «contributo cassa soggetto a ritenuta» metto SÌ o NO?
SÌ per la rivalsa INPS 4% (TC22) quando in fattura c’è la ritenuta d’acconto, perché la rivalsa ne entra nella base; per i contributi delle casse di categoria (TC01–TC21) il campo resta vuoto — e vuoto lo lascia anche il forfettario in Gestione Separata, che ritenuta non subisce. Attenzione alla coerenza: un SI nel blocco cassa senza il blocco DatiRitenuta nel file è lo scarto 00415. In TurboFattura il flag si imposta da solo in base alla cassa scelta e alla presenza della ritenuta.
Come inserisce la cassa il forfettario nella fattura elettronica?
Blocco cassa con l’aliquota della propria cassa (o la rivalsa 4% se in Gestione Separata), AliquotaIVA a zero e Natura N2.2 — senza la Natura arriva lo scarto 00413. E occhio al bollo: nel forfettario l’intero documento è senza IVA, quindi compenso più cassa concorrono alla soglia dei 77,47 euro oltre la quale servono i 2 euro di bollo.
Come si indica l’ENASARCO nella fattura elettronica?
Come una trattenuta, non come una cassa: il tracciato attuale ha il tipo ritenuta RT04 «contributo ENASARCO», da esporre in un blocco DatiRitenuta accanto a quello fiscale (il blocco è ripetibile). Anche il blocco RT04 vuole la sua CausalePagamento — nel tracciato è obbligatoria: si ripete la causale della ritenuta fiscale dell’agente (Q monomandatario, R plurimandatario: è lo stesso compenso) e solo in mancanza di una ritenuta principale si ripiega sul codice generico ZO, «titolo diverso dai precedenti». TurboFattura la compila da sola. La FAQ n. 50 dell’Agenzia — scritta prima che RT04 esistesse — indicava il blocco AltriDatiGestionali con TipoDato CASSA-PREV. Da evitare il codice TC07 nel blocco cassa: sommerebbe all’imponibile un importo che invece va sottratto dal netto.
Posso mettere due casse previdenziali nella stessa fattura?
Il tracciato sì: il blocco DatiCassaPrevidenziale è ripetibile, e l’esempio ufficiale di fatturapa.gov.it mostra una parcella con TC22 e TC03 insieme. Il caso tipico è l’ingegnere iscritto all’albo ma in Gestione Separata: deve comunque il 4% integrativo Inarcassa e può aggiungere la rivalsa INPS 4%. In TurboFattura oggi si gestisce un blocco cassa per documento: per il doppio blocco senti il commercialista.
- Normattiva — L. 662/1996, art. 1, c. 212 (rivalsa 4% Gestione Separata), testo vigente
- Normattiva — DPR 633/1972, art. 12 (operazioni accessorie), testo vigente
- Normattiva — DPR 633/1972, art. 13, c. 1 (base imponibile IVA), testo vigente
- Normattiva — DPR 633/1972, art. 15 (anticipazioni in nome e per conto escluse), testo vigente
- Normattiva — DPR 633/1972, art. 20 (volume d’affari), testo vigente
- Normattiva — L. 576/1980, art. 11 (contributo integrativo forense), testo vigente
- Normattiva — L. 6/1981, art. 10 (contributo integrativo Inarcassa), testo vigente
- Normattiva — D.Lgs. 103/1996, art. 8, c. 3 (contributo integrativo 2–5%, evidenziazione in fattura), testo vigente
- Normattiva — TUIR (DPR 917/1986), artt. 53 e 55 (lavoro autonomo vs reddito d’impresa), testo vigente
- Normattiva — L. 233/1990, art. 1 (contributi IVS artigiani e commercianti: nessuna rivalsa), testo vigente
- Normattiva — L. 335/1995, art. 2, c. 26 (chi è iscritto alla Gestione Separata), testo vigente
- Normattiva — DPR 600/1973, art. 25-bis (ritenuta sulle provvigioni: aliquota del primo scaglione sul 50%), testo vigente
- Agenzia delle Entrate — scheda «Importi su cui si applica la ritenuta» (rivalsa INPS dentro, cassa fuori)
- Agenzia delle Entrate — Risoluzione n. 69/E del 18 maggio 2006 (integrativo indeducibile: onere a carico del cliente)
- Agenzia delle Entrate — Risposta a interpello n. 428 del 12 agosto 2022 (bollo sulle fatture dei forfettari)
- Agenzia delle Entrate — Guida alla compilazione delle fatture elettroniche, v1.9 del 05/03/2024 (N2.2 per i forfettari)
- Agenzia delle Entrate — FAQ fatturazione elettronica n. 50 (ENASARCO in AltriDatiGestionali), raccolta al 22/12/2022
- fatturapa.gov.it — Rappresentazione tabellare fattura ordinaria v1.2.3 (blocco 2.1.1.7, codifiche TC01–TC22 e RT01–RT06, controlli)
- fatturapa.gov.it — Elenco dei controlli SdI, versione 1.9 del 12/12/2023 (00413–00415, 00419, 00422, 00443/00444)
- fatturapa.gov.it — Suggerimenti per la compilazione, v1.6 (blocco cassa ripetibile, esempio TC22+TC03)
- fatturapa.gov.it — Schema XSD FatturaPA v1.2.3 (campi obbligatori del blocco DatiCassaPrevidenziale)
- INPS — Circolare n. 8 del 3 febbraio 2026 (aliquote Gestione Separata 2026: 26,07% e 24%, minimale e massimale)
- INPS — Circolare n. 14 del 9 febbraio 2026 (artigiani e commercianti: contribuzione 2026, versamento con F24)
- FiscoOggi (rivista AdE) — Il trattamento fiscale della rivalsa INPS (con Risoluzione 109/E del 1996)
- FiscoOggi (rivista AdE) — Contributi integrativi indeducibili: oneri a carico dei clienti (Cass. 20784/2016)
- Cassa Forense — Note illustrative mod. 5/2026 (integrativo 4% del volume d’affari IVA)
- Inarcassa — Contributi per gli iscritti (integrativo 4%)
- Inarcassa — Contributi dovuti dai non iscritti (il 4% anche per chi è in Gestione Separata)
- Inarcassa — FAQ dichiarazioni (i rimborsi analitici dal 2025: fuori dal reddito, dentro la base del 4%)
- CNPADC — Contributo integrativo 4% (dottori commercialisti)
- ENPACL — Contributo integrativo 4% (dovuto anche nei regimi forfettari)
- CNPR — Contributo integrativo 4% (ragionieri)
- CIPAG — Contribuzione (integrativo geometri 5%)
- ENPAP — Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza, art. 4 (integrativo 2%: «È soggetto ad IVA»)
- ENPAV — Applicazione del contributo integrativo 2% (veterinari)
- ENPAIA, gestione separata Periti agrari — il contributo integrativo 2% in fattura
- ENPAIA, gestione separata Agrotecnici — contributo integrativo al 4% in fattura dal 1/1/2022
- INPGI — Tipologie dei contributi dei liberi professionisti (integrativo 4% dal 2020)
- EPPI — La contribuzione (integrativo 5%, periti industriali)
- EPAP — Guida agli adempimenti (integrativo 4% dal 16/04/2022)
- ENPAB — Regolamento di previdenza, art. 5 (integrativo 4%, biologi)
- ENPAPI — Tipologia contributi (integrativo 4%, infermieri)
- ENPAM — Specialisti esterni: il 2% delle strutture e il 4% trattenuto al professionista (perché in fattura non c’è nulla)
- ENPAM — Aliquote contributive di Quota B (il contributo si calcola sul reddito libero-professionale, non si addebita in fattura)
- Fondazione ENASARCO — Regolamento delle attività istituzionali (17% paritetico, trattenuta, scaglioni società di capitali)
- Fondazione ENASARCO — Minimali e massimali 2026