Adempimenti
Ritenuta d’acconto in fattura: come si calcola davvero, con gli esempi svolti
Il 20% su cosa, esattamente? Rivalsa INPS dentro, cassa fuori, e il blocco DatiRitenuta compilato campo per campo — con i conti completi e le fonti primarie, non per sentito dire
Cos’è la ritenuta d’acconto e chi trattiene cosa
La ritenuta d’acconto è un anticipo della tua IRPEF che però versa un altro: il cliente. Quando un sostituto d’imposta paga un compenso di lavoro autonomo, trattiene il 20% della parte imponibile e lo versa all’Erario per conto tuo, «all’atto del pagamento» (art. 25 del DPR 600/1973). Tu incassi il netto, ma ai fini fiscali hai già pagato quell’acconto: lo recuperi in dichiarazione, sottraendolo dall’IRPEF dovuta.
Chi è tenuto a trattenerla lo dice l’elenco — tassativo — dell’art. 23, comma 1: società ed enti, imprenditori individuali (anche agricoli), professionisti, associazioni professionali, curatori fallimentari, commissari liquidatori e il condominio. In pratica: quasi ogni cliente con partita IVA è un sostituto d’imposta, anche il singolo professionista che paga un collega. L’eccezione che conta è il cliente in regime forfettario: ha partita IVA, ma per legge non opera ritenute sui compensi di lavoro autonomo che paga (art. 1, comma 69 della L. 190/2014) — nella fattura a un forfettario la ritenuta non va esposta, come vedremo. Chi non c’è nell’elenco sono i privati consumatori: sulla fattura a un privato la ritenuta non va mai, nemmeno in regime ordinario.
Due casi di confine chiudono il perimetro. Se il percipiente è un non residente, la ritenuta sale al 30% ed è a titolo d’imposta (definitiva, salvo convenzioni contro le doppie imposizioni) — ma solo per le prestazioni svolte in Italia: i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero sono esclusi per legge dalla ritenuta (art. 25, secondo comma). Nel caso inverso — professionista italiano che fattura a un cliente estero senza stabile organizzazione in Italia — il cliente non è un sostituto d’imposta italiano: niente ritenuta in fattura, il compenso confluisce per intero in dichiarazione. Attento solo al rovescio: il Paese del cliente può applicare una propria ritenuta alla fonte, secondo la sua legge e la convenzione contro le doppie imposizioni. Come si compila quella fattura — e come si gestisce l’eventuale prelievo estero — lo trovi nella guida alla fattura a cliente estero.
La trappola del «15 per cento». Se apri il testo consolidato dell’art. 25 su Normattiva, leggi ancora «15 per cento»: gli innalzamenti — 18% nel 1982, 19% nel 1989, 20% dal 1998 (L. 449/1997, art. 21) — sono disposti da atti esterni, riportati solo nelle note di aggiornamento. L’aliquota vigente è il 20%, e nel biennio 2025-2026 non è cambiata.
Su cosa si calcola: la base imponibile, voce per voce
Il 20% non si applica al totale della fattura: si applica ai compensi. La prima regola, che è anche l’errore più comune dei principianti, è che l’IVA non entra mai nella base — non è un compenso, è un tributo che incassi solo per riversarlo. Il resto della fattura si divide così:
| Voce in fattura | Entra nella base della ritenuta? |
|---|---|
| Compenso professionale | Sì, sempre |
| Rivalsa 4% INPS (Gestione Separata) | Sì: è addebitata «in via definitiva» al committente (L. 662/1996, art. 1, c. 212), quindi è parte del compenso — lo conferma la scheda dell’Agenzia delle Entrate sugli importi soggetti a ritenuta |
| Contributo integrativo di cassa (avvocati, ingegneri, commercialisti…) | No: per legge non concorre a formare il reddito professionale, e le istruzioni CU lo escludono espressamente dal compenso da certificare |
| Spese anticipate in nome e per conto (bolli, diritti, documentate e intestate al cliente) | No: non sono compensi |
| Rimborsi spese addebitati analiticamente | No, dal 2025: il nuovo art. 54, c. 2, lett. b del TUIR (D.Lgs. 192/2024) li esclude dal reddito di lavoro autonomo — attenzione però alla deroga sulla tracciabilità qui sotto |
| IVA | Mai |
Sulla novità dei rimborsi serve una cautela: per vitto, alloggio, viaggio e trasporto con taxi o NCC sostenuti in Italia, l’esclusione vale solo se la spesa è stata pagata con strumenti tracciabili (art. 54, c. 2-bis del TUIR, come riscritto dal DL 84/2025). Un pranzo di lavoro pagato in contanti e riaddebitato al cliente torna compenso — e quindi torna nella base della ritenuta. Nota anche che la scheda dell’Agenzia sugli importi soggetti a ritenuta non è ancora aggiornata su questo punto: fa testo la norma.
Per alcune categorie la legge riduce la base a monte, e l’aliquota effettiva scende di conseguenza:
| Categoria | Base imponibile | Ritenuta effettiva |
|---|---|---|
| Diritti d’autore | 75% del compenso (60% per gli under 35) | 15% (12%) |
| Provvigioni di agenti, rappresentanti, mediatori, procacciatori (art. 25-bis: aliquota del primo scaglione IRPEF, oggi 23%) | 50% — oppure 20% se l’agente dichiara di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi | 11,50% (4,60%) |
| Compensi per la levata di protesti cambiari (segretari comunali) | 85% | 17% |
Sulla dichiarazione per la base ridotta al 20% circola ancora la vecchia regola della raccomandata annuale entro il 31 dicembre: è superata dal 2015. Oggi la dichiarazione si può inviare anche via PEC e vale fino a revoca o alla perdita dei requisiti (art. 25-bis, ultimo comma, come modificato dal D.Lgs. 175/2014).
Gli esempi svolti: quattro conti completi
Le regole diventano chiare solo coi numeri. Stesso compenso di partenza, 1.000 euro, in tre situazioni diverse — più il conto inverso che serve quando concordi un netto.
Esempio 1 — Professionista in Gestione Separata INPS, con rivalsa 4%. La rivalsa entra sia nell’imponibile IVA sia nella base della ritenuta:
| Compenso | 1.000,00 € |
| Rivalsa INPS 4% | 40,00 € |
| Imponibile IVA | 1.040,00 € |
| IVA 22% | 228,80 € |
| Totale fattura | 1.268,80 € |
| Ritenuta d’acconto: 20% su 1.040,00 (compenso + rivalsa) | − 208,00 € |
| Netto a pagare | 1.060,80 € |
Esempio 2 — Professionista con cassa di categoria (avvocato, ingegnere, commercialista: contributo integrativo 4%). Il totale fattura è identico all’esempio 1, ma il contributo di cassa resta fuori dalla base della ritenuta: 20% su 1.000,00 = 200,00 €, netto a pagare 1.068,80 €. Gli 8 euro di differenza rispetto all’esempio 1 sono esattamente il 20% dei 40 euro di contributo: è il punto dove i due addebiti previdenziali, che in fattura sembrano gemelli, si comportano all’opposto.
Esempio 3 — Agente di commercio plurimandatario, provvigioni 1.000 euro: IVA 220,00, totale fattura 1.220,00. La ritenuta è il 23% sul 50% delle provvigioni: 115,00 €. A questa si somma la trattenuta ENASARCO a carico dell’agente, 8,50% (la metà del contributo complessivo del 17%): 85,00 €. Netto a pagare: 1.020,00 €. Attenzione a non confonderle: la prima è un acconto fiscale, la seconda è previdenza — ma nel tracciato della fattura elettronica viaggiano entrambe nel blocco DatiRitenuta, come vedremo.
Esempio 4 — Il conto inverso, dal netto al lordo. Se hai concordato un compenso netto, il lordo si ottiene dividendo: senza cassa né rivalsa, lordo = netto ÷ 0,80 (per incassare 1.200 euro netti devi fatturare 1.500 euro di compenso: ritenuta 300). Con la rivalsa 4% il divisore diventa 0,832 — fatturi il 104% del compenso e la ritenuta è il 20% di quel 104%, cioè il 20,8% del compenso. L’IVA in questo ragionamento è neutra: la incassi e la riversi.
Forfettari: niente ritenuta, ma con la dicitura giusta
I compensi dei contribuenti in regime forfettario non subiscono ritenuta d’acconto: il loro reddito è già tassato con l’imposta sostitutiva, e anticipare IRPEF su un reddito che non sconta IRPEF non avrebbe senso. Lo dice l’art. 1, comma 67 della L. 190/2014, che chiede in cambio un adempimento minimo: il forfettario deve rilasciare «un’apposita dichiarazione» da cui risulti che il suo reddito è soggetto a imposta sostitutiva. La prassi l’ha trasformata in una riga da mettere in fattura, tipo: «Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. 190/2014». La legge non impone una formula precisa — conta che la dichiarazione ci sia.
Il rovescio della medaglia è il comma 69: il forfettario che paga altri professionisti non opera a sua volta le ritenute (indica solo in dichiarazione il codice fiscale del percettore e l’importo pagato). L’eccezione, dal 2019, sono i redditi di lavoro dipendente e assimilati: se hai dipendenti o collaboratori, su quelli le ritenute le fai eccome.
- 1Ti hanno applicato la ritenuta per errore?
Succede, specie coi clienti che pagano centinaia di fatture. La via maestra è farsi restituire la trattenuta dal cliente prima del versamento; se ormai è versata, le strade sono l’istanza di rimborso o lo scomputo in dichiarazione dei redditi — un principio che la prassi ha ammesso per i regimi agevolati (risoluzione 47/E/2013). L’importante è non lasciarla lì: è un tuo credito.
- 2Certificazione Unica: non aspettartela più.
Dall’anno d’imposta 2024 chi paga compensi a forfettari (o a contribuenti nel vecchio regime di vantaggio, ormai residuale) è esonerato dal rilascio e dall’invio della CU per quei compensi (DPR 322/1998, art. 4, c. 6-septies): i dati arrivano già dalla fattura elettronica, obbligatoria per tutti dal 2024.
- 3Agente forfettario: sparisce la ritenuta, non l’ENASARCO.
Le provvigioni del forfettario non subiscono il 23% sul 50% — sono ricavi coperti dal comma 67, con la solita dichiarazione al preponente. Il contributo ENASARCO però è previdenza obbligatoria, dovuta a prescindere dal regime fiscale: la trattenuta dell’8,50% in fattura resta.
Nella fattura elettronica: il blocco DatiRitenuta, campo per campo
Qui le guide fiscali di solito si fermano, e i manuali dei software danno per scontato quello che va capito. Nel tracciato FatturaPA la ritenuta non è una riga con importo negativo — chi la descrive così ti manda fuori strada. Il totale del documento resta il lordo (1.268,80 € nell’esempio 1); la ritenuta vive in un blocco dedicato, il 2.1.1.5 <DatiRitenuta>, e riduce solo l’importo del pagamento. Quattro campi:
| Campo | Cosa contiene |
|---|---|
| TipoRitenuta | RT01 persone fisiche · RT02 persone giuridiche · RT03 contributo INPS · RT04 ENASARCO · RT05 ENPAM · RT06 altro contributo previdenziale. Il professionista individuale usa RT01; il codice segue chi subisce la ritenuta, non il cliente |
| ImportoRitenuta | L’importo trattenuto (208,00 nell’esempio 1) |
| AliquotaRitenuta | L’aliquota effettiva sulla base piena: 20.00 per il professionista, ma 11.50 per l’agente (23% sul 50%) — il tracciato non ha un campo «imponibile ritenuta», quindi la riduzione di base si esprime nell’aliquota |
| CausalePagamento | Le stesse lettere della CU: A professionista abituale · M lavoro autonomo occasionale · Q agente monomandatario · R plurimandatario · S commissionario · T mediatore · U procacciatore · ZO titoli diversi |
Il blocco dialoga col resto del tracciato in tre punti — i primi due presidiati da un controllo di scarto dello SdI:
- 1Il flag per riga
Ogni linea di dettaglio soggetta a ritenuta porta l’elemento <Ritenuta>SI. Se almeno una riga ce l’ha, il blocco DatiRitenuta deve esserci, pena lo scarto 00411. Vale anche il contrario logico: le righe fuori base (per esempio le spese anticipate art. 15, natura N1) il flag non lo portano.
- 2Il flag sulla cassa
Anche il blocco DatiCassaPrevidenziale ha un campo Ritenuta: per la rivalsa 4% Gestione Separata (TipoCassa TC22) va a SI, perché quel 4% entra nella base; per il contributo integrativo delle casse di categoria (TC01–TC21) resta vuoto. Anche questo flag ha il suo controllo di coerenza: cassa con Ritenuta = SI senza blocco DatiRitenuta è lo scarto 00415. È la traduzione in XML della tabella della base imponibile vista sopra.
- 3Più ritenute insieme
Il blocco è ripetibile: l’agente espone il fiscale (RT01, 11.50, causale Q o R) e l’ENASARCO (RT04, 8.50, stessa causale) come due blocchi distinti. Il netto a pagare li sconta entrambi.
Un’ultima cosa che in fattura verso la PA sorprende molti: ritenuta e split payment non convivono. Per i compensi assoggettati a ritenuta alla fonte la scissione dei pagamenti è espressamente esclusa (art. 17-ter, c. 1-sexies del DPR 633/1972, introdotto dal DL 87/2018): la fattura del professionista alla PA espone l’IVA in modo ordinario. I dettagli nella guida alla fattura elettronica verso la PA.
Dopo la fattura: chi versa, quando, e come la recuperi tu
La ritenuta segue il criterio di cassa: si opera «all’atto del pagamento», quindi conta quando il cliente ti paga, non la data della fattura. È il motivo per cui molti professionisti, prima di fatturare, mandano un avviso di parcella: la fattura proforma chiede il pagamento senza far scattare nulla. Se il pagamento è frazionato — acconto alla firma, saldo alla consegna — la ritenuta si trattiene pro-quota a ogni pagamento: su una fattura da 1.500 euro con ritenuta 300, l’acconto del 50% pagato a marzo genera una trattenuta di 150 euro da versare entro il 16 aprile; il saldo di giugno, gli altri 150 entro il 16 luglio.
Gli adempimenti del sostituto, in fila:
- 1Versamento con F24, codice tributo 1040
Entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso (se cade di sabato o festivo, slitta al primo giorno lavorativo), sezione Erario, indicando mese e anno del pagamento. Dal 2017 il 1040 copre anche le provvigioni ex art. 25-bis: il vecchio 1038 è soppresso. E dal 2024 c’è una semplificazione per i mini-importi: se le ritenute del mese non superano 100 euro, il versamento si cumula con quello del mese successivo (comunque entro il 16 dicembre; quelle di dicembre sempre entro il 16 gennaio — D.Lgs. 1/2024, art. 9).
- 2Certificazione Unica al percipiente e all’Agenzia
Il sostituto certifica le ritenute operate. Per le CU che contengono esclusivamente compensi di lavoro autonomo abituale o provvigioni non occasionali, dal 2026 la trasmissione all’Agenzia slitta al 30 aprile; le altre — comprese le CU miste — restano al 16 marzo. La CU è il documento con cui dimostri le ritenute subite.
- 3Modello 770
Il riepilogo annuale di tutte le ritenute operate e versate, da trasmettere entro il 31 ottobre dell’anno successivo (DPR 322/1998, art. 4).
Dal tuo lato, il recupero avviene in dichiarazione: le ritenute subite si scomputano dall’IRPEF (art. 22 del TUIR) e, se superano l’imposta dovuta, scegli tra riporto a nuovo e rimborso. Per i compensi a cavallo d’anno la riforma del 2024 ha chiuso un disallineamento storico: se il cliente dispone il bonifico a fine dicembre ma l’accredito ti arriva a gennaio, compenso e ritenuta si imputano entrambi all’anno in cui il sostituto ha operato la ritenuta (art. 54, c. 1 del TUIR) — niente più CU che non tornano con la tua dichiarazione.
E se il cliente trattiene ma non versa? Il rischio non è tuo: le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 10378/2019) hanno chiarito che se la ritenuta è stata operata, il professionista conserva il diritto allo scomputo e non risponde in solido del mancato versamento — la solidarietà scatta solo se la ritenuta non è stata operata affatto. Conserva fattura ed evidenza dell’incasso al netto: sono la prova di aver subito la trattenuta.
I casi che generano più dubbi
- 1Prestazione occasionale: il falso mito dei 5.000 euro
«Sotto i 5.000 euro niente ritenuta» è falso: la ritenuta del 20% si applica dal primo euro anche al lavoro autonomo occasionale (l’art. 25 copre le prestazioni «ancorché non esercitate abitualmente», causale M). La soglia dei 5.000 euro riguarda solo i contributi: sotto quel reddito annuo non scatta l’iscrizione alla Gestione Separata (DL 269/2003, art. 44). Sulla ricevuta — niente IVA, manca l’abitualità — il committente con partita IVA trattiene il 20%: 500 euro di compenso, 100 di ritenuta, 400 netti, più la marca da bollo da 2 euro se il compenso supera 77,47 euro.
- 2Fatturi a un condominio?
Il condominio è sostituto d’imposta due volte: trattiene il 20% sui compensi professionali (amministratore compreso) e il 4% sui corrispettivi d’appalto di opere e servizi resi da imprese — idraulico, impresa di pulizie, manutenzioni (art. 25-ter del DPR 600/1973). Per il 4% il versamento è particolare: scatta al raggiungimento di 500 euro di ritenute accumulate, e comunque entro il 16 giugno e il 16 dicembre.
- 3STP e studi associati: due destini opposti
La società tra professionisti costituita in forma commerciale (es. STP srl) produce reddito d’impresa: è il principio che l’Agenzia applica alle società commerciali tra professionisti, ribadito per le società tra avvocati dalla risoluzione 35/E/2018. E poiché la ritenuta dell’art. 25 colpisce i redditi di lavoro autonomo, sui compensi della STP non si applica: la sua fattura non ha il blocco DatiRitenuta. Lo studio associato invece produce reddito di lavoro autonomo: ritenuta del 20% come per il singolo professionista.
- 4Nota di credito su una fattura con ritenuta
Se lo storno arriva prima del pagamento, la ritenuta non è mai stata operata: non c’è nulla da recuperare, e la nota di credito TD04 espone un blocco DatiRitenuta speculare a quello della fattura. Se invece il sostituto ha già versato ritenute divenute eccedenti, il recupero è affar suo: compensazione in F24 (codice 6782) o sistemazione nel 770. Il caso più intrecciato — compenso pagato, ritenuta versata, poi storno — passa dal commercialista.
Come gestisce la ritenuta TurboFattura
Tutto quello che hai letto — la rivalsa che entra in base, la cassa che ne esce, l’aliquota effettiva dell’agente, i flag del tracciato — in TurboFattura è il comportamento di serie del form di emissione, non una checklist da ricordare.
- 1Un interruttore, tutti i campi giusti
Attivi «Applica ritenuta d’acconto» e trovi tipo (RT01–RT06), aliquota con i preset più comuni (20, 23, 11,5, 4…) e tutte le 28 causali del tracciato, ciascuna spiegata in italiano. Il tipo RT01/RT02 viene proposto in base alla forma giuridica di chi subisce la ritenuta — che è la tua, non quella del cliente. E la spunta «Ricorda la ritenuta per le prossime fatture» salva l’intera configurazione nel profilo.
- 2La base si costruisce da sola
La rivalsa 4% Gestione Separata (TC22) entra automaticamente nella base della ritenuta, il contributo delle casse di categoria ne resta fuori, le righe di spese anticipate art. 15 (natura N1) sono escluse d’ufficio. Ogni riga ha il suo interruttore per i casi misti, e il riepilogo mostra il conto in chiaro: «Base ritenuta: 1.040,00 € (1.000,00 € righe + 40,00 € cassa) × 20% = 208,00 €». Il netto a pagare è sempre in evidenza — in fattura, nell’anteprima e nel PDF di cortesia.
- 3Le basi ridotte, senza calcolatrice
Scegli la causale e la percentuale di imponibilità si imposta secondo le basi di legge: diritti d’autore 75%, provvigioni 50% o 20% ex art. 25-bis del DPR 600/1973 (il 20% se nel profilo hai dichiarato collaboratori continuativi), protesti 85%. L’unico ritocco manuale è l’autore under 35: il campo resta modificabile, porti tu la base al 60%. Nell’XML finisce l’aliquota effettiva che il tracciato pretende — per l’agente, 11.50 — con l’invariante dello SdI sempre rispettata.
- 4Il profilo agente fa anche l’ENASARCO
Se sei agente mono o plurimandatario, la fattura nasce completa: ritenuta 23% sulla base giusta con causale Q o R, più il blocco ENASARCO RT04 all’8,50% con i massimali provvigionali aggiornati per anno e per preponente. Due blocchi DatiRitenuta, come vuole il tracciato, senza toccare nulla.
- 5A fine anno, il totale è già pronto
Nel report fiscale trovi la card annuale delle ritenute subite, con il totale dell’anno in evidenza — il dato da incrociare con le CU ricevute e da portare in dichiarazione. Due cose restano fuori, ed è giusto saperlo: la dicitura di esonero dei forfettari va scritta nelle note del documento (il software non la inserisce da solo), e i versamenti F24 del sostituto restano un adempimento del tuo cliente e del suo commercialista.
Domande frequenti
Come si calcola la ritenuta d’acconto su una fattura da 1.000 euro?
Il 20% si applica al compenso, non al totale del documento. Su un compenso di 1.000 euro la base della ritenuta parte da 1.000, più l’eventuale rivalsa INPS 4% — l’IVA non entra mai. Professionista in Gestione Separata: 20% su 1.040 (1.000 + 40 di rivalsa) = 208 euro, netto a pagare 1.060,80 su un totale fattura di 1.268,80. Con cassa di categoria la base resta 1.000 (il contributo integrativo è escluso): ritenuta 200 euro.
Chi paga la ritenuta d’acconto: io o il cliente?
Economicamente è denaro tuo: il cliente la trattiene dal compenso e la versa all’Erario per conto tuo, come anticipo della tua IRPEF. Tu incassi il netto e recuperi la trattenuta in dichiarazione dei redditi, scomputandola dall’imposta dovuta (art. 22 del TUIR).
La rivalsa INPS del 4% è soggetta a ritenuta? E il contributo della cassa?
La rivalsa 4% della Gestione Separata sì: è addebitata al cliente in via definitiva, quindi è parte del compenso ed entra nella base della ritenuta (oltre che nell’imponibile IVA). Il contributo integrativo delle casse di categoria no: per legge non concorre al reddito professionale, quindi paga l’IVA ma non subisce la ritenuta.
Sono forfettario e il cliente mi ha applicato la ritenuta per errore: come la recupero?
Prima mossa: chiedi al cliente di restituirtela, se non l’ha ancora versata. Se è già versata, le strade sono l’istanza di rimborso o lo scomputo in dichiarazione — un principio che la prassi ha riconosciuto per i regimi agevolati (risoluzione 47/E/2013); le modalità operative le definisci col commercialista. Per prevenire l’errore, metti sempre in fattura la dicitura di esonero con il riferimento all’art. 1, comma 67, della L. 190/2014.
Nella fattura elettronica la ritenuta va inserita come importo negativo?
No, mai. Il totale del documento resta il lordo: la ritenuta si espone nel blocco dedicato DatiRitenuta (tipo, importo, aliquota e causale), le righe soggette portano il flag Ritenuta = SI, e a scendere è solo l’importo del pagamento. Una riga negativa «fai da te» produce un documento fiscalmente sbagliato.
Entro quando il cliente deve versare la ritenuta e con quale codice tributo?
Entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso, con F24, codice tributo 1040 (dal 2017 vale anche per le provvigioni). Se le ritenute del mese non superano 100 euro, il versamento può slittare e cumularsi con quello del mese successivo, comunque entro il 16 dicembre.
Il cliente ha trattenuto la ritenuta ma non l’ha versata: rischio qualcosa?
No: se la ritenuta è stata operata, il diritto allo scomputo resta tuo e del mancato versamento risponde solo il sostituto (Cassazione, Sezioni Unite, sent. 10378/2019). Conserva la fattura e l’evidenza dell’incasso al netto: sono la prova della trattenuta subita.
- Normattiva — DPR 600/1973, art. 25 (ritenuta sui compensi di lavoro autonomo), testo vigente
- Normattiva — DPR 600/1973, art. 23, c. 1 (l’elenco dei sostituti d’imposta), testo vigente
- Normattiva — DPR 600/1973, art. 25-bis (ritenuta sulle provvigioni), testo vigente
- Normattiva — DPR 600/1973, art. 25-ter (ritenuta 4% del condominio sugli appalti), testo vigente
- Normattiva — DPR 633/1972, art. 17-ter, c. 1-sexies (esclusione dello split payment per i compensi con ritenuta), testo vigente
- Normattiva — L. 662/1996, art. 1, c. 212 (rivalsa 4% Gestione Separata), testo vigente
- Normattiva — L. 576/1980, art. 11, ultimo comma (il contributo integrativo non concorre a formare il reddito professionale; regola analoga nelle leggi delle altre casse), testo vigente
- Normattiva — DPR 917/1986 (TUIR), art. 54 (rimborsi analitici esclusi dal reddito e regola di tracciabilità), testo vigente
- Normattiva — DPR 917/1986 (TUIR), art. 22 (scomputo delle ritenute in dichiarazione), testo vigente
- Normattiva — L. 190/2014, art. 1, commi 67 e 69 (forfettari: niente ritenuta subita né operata), testo vigente
- Normattiva — DPR 322/1998, art. 4 (Certificazione Unica e modello 770: termini), testo vigente
- Normattiva — D.Lgs. 1/2024, art. 9, c. 4 (versamento cumulato delle ritenute fino a 100 euro), testo vigente
- Normattiva — DL 269/2003, art. 44, c. 2 (Gestione Separata: soglia 5.000 euro per gli occasionali), testo vigente
- Agenzia delle Entrate — scheda «Importi su cui si applica la ritenuta» (redditi di lavoro autonomo)
- Agenzia delle Entrate — scheda «Come e quando si versa» (F24 e termini di versamento delle ritenute)
- Agenzia delle Entrate — Risoluzione n. 123/E del 28 dicembre 2016 (compilazione F24, codice tributo 1040)
- Agenzia delle Entrate — Risoluzione n. 13/E del 17 marzo 2016 (soppressione del codice 1038: le ritenute sulle provvigioni confluiscono nel 1040)
- Agenzia delle Entrate — Istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica 2026 (tabella causali pagamento)
- fatturapa.gov.it — Rappresentazione tabellare del tracciato fattura ordinaria v1.2.2 (blocchi 2.1.1.5 DatiRitenuta e 2.1.1.7 DatiCassaPrevidenziale)
- Agenzia delle Entrate — Risoluzione n. 35/E del 7 maggio 2018 (società tra avvocati in forma commerciale: reddito d’impresa; stesso principio applicato alle STP commerciali)
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite — sentenza n. 10378 del 12 aprile 2019 (ritenuta operata e non versata: nessuna solidarietà del sostituito)
- Agenzia delle Entrate — Risoluzione n. 47/E del 5 luglio 2013 (ritenute subite per errore nei regimi agevolati)