Fatturazione
Fattura differita e DDT: come funziona (e le date da non sbagliare)
Consegni tre volte nel mese, fatturi una volta sola: entro il giorno 15 del mese successivo. Ma la differita rinvia solo l’emissione — l’IVA resta nel mese delle consegne, e sulle date sbagliate si paga.
Fattura differita in 30 secondi
La fattura differita è la possibilità di riepilogare in una sola fattura tutte le cessioni fatte allo stesso cliente nello stesso mese solare, a patto che ogni consegna sia documentata da un DDT (o da altro documento idoneo). Il termine di emissione si sposta: non più 12 giorni dall’operazione, ma il giorno 15 del mese successivo.
La regola sta nell’art. 21, comma 4, lettera a) del DPR 633/1972: per le cessioni di beni «la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione», nonché per le prestazioni di servizi «individuabili attraverso idonea documentazione», effettuate nello stesso mese solare verso lo stesso soggetto, «può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime».
I tre requisiti, dunque:
- documenti alla mano — un DDT per ogni consegna (per i servizi: idonea documentazione);
- stesso cliente — un destinatario per fattura;
- stesso mese solare — le operazioni di settembre stanno con settembre, quelle di ottobre con ottobre.
La scadenza di adesso. Le consegne di settembre 2026 si fatturano in differita entro giovedì 15 ottobre 2026. Quelle di ottobre entro il 15 novembre — che è domenica, e come vedremo il termine non slitta.
È una facoltà, non un obbligo: puoi sempre emettere la fattura immediata entro 12 giorni dalla consegna. La differita conviene quando le consegne sono più d’una — meno documenti, meno numeri, meno invii allo SdI.
Un’ultima coordinata: dal 1° gennaio 2027 questa disciplina cambia casa — l’art. 21 confluisce nell’art. 72 del nuovo Testo unico IVA (D.Lgs. 10/2026), rubricato «Fatturazione delle operazioni», a testo sostanzialmente identico. Regole uguali, numero nuovo.
Immediata o differita: la differenza che conta
La fattura immediata fotografa una singola operazione: si emette entro 12 giorni dall’effettuazione («La fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6», art. 21, comma 4). La differita riepiloga un mese di operazioni verso lo stesso cliente e slitta al 15 del mese dopo.
| Immediata | Differita | |
|---|---|---|
| Codice e-fattura | TD01 | TD24 |
| Termine di emissione | 12 giorni dall’operazione | Giorno 15 del mese successivo |
| Documenti richiesti | Nessuno in particolare | DDT (beni) o idonea documentazione (servizi) |
| Operazioni per fattura | Una | Tutte quelle del mese verso lo stesso cliente |
| Mese dell’IVA | Quello dell’operazione | Quello delle consegne — non cambia |
L’ultima riga è quella che conta: la differita non sposta l’IVA. Rinvia l’adempimento, non l’imposta — è la trappola della sezione dedicata, più sotto.
Esiste anche una seconda differita, il TD25, per le triangolazioni interne dell’art. 21, comma 4, lettera b): il cessionario che fa consegnare la merce direttamente dal proprio fornitore a un terzo. Caso di nicchia: qui basta sapere che non è il TD24.
Quando puoi usarla (e con quali documenti)
Per le cessioni di beni serve che ogni consegna o spedizione risulti da un documento di trasporto con le caratteristiche del DPR 472/1996. Il contenuto minimo lo fissa l’art. 1, comma 3: la data, le generalità di cedente, cessionario ed eventuale incaricato del trasporto, e la descrizione di natura, qualità e quantità dei beni. In fattura elettronica serve anche il numero: quando richiami i DDT nel blocco DatiDDT del tracciato — ed è la via maestra della differita — il blocco lo esige, e la prassi ministeriale del 1996 lo ha sempre indicato tra i contenuti.
Il DDT non deve viaggiare fisicamente con la merce (quella era la vecchia bolla di accompagnamento, soppressa proprio dal DPR 472/1996): può anche essere spedito a parte, pure via email. Per la prassi ministeriale si emette prima della consegna o del trasporto, in almeno due esemplari — uno resta a te, uno va al cliente — e si conserva: il rinvio è alle regole di conservazione dei documenti IVA, in pratica finché gli anni interessati sono accertabili, e civilisticamente dieci anni.
Per le prestazioni di servizi la porta è la stessa lettera a): serve «idonea documentazione». L’Agenzia (circolare 18/E/2014, richiamata dalle FAQ sulla fatturazione elettronica) ammette ad esempio il contratto, la nota di consegna lavori, la lettera d’incarico, la relazione professionale, o il documento che attesta l’incasso.
La trappola dei servizi. Per i servizi il mese di effettuazione è quello dell’incasso, non quello in cui hai fatto il lavoro (art. 6, comma 3, DPR 633/72). La riepilogativa differita di fine mese presuppone che nel mese ci sia stato il pagamento: se i corrispettivi non sono ancora incassati, quella che emetti non è una differita — è una fattura che rende effettuate le prestazioni alla propria data, e va trasmessa allo SdI entro 12 giorni dalla data che porta, non entro il 15 del mese dopo. Lecito emetterla, ma cambiano termine e momento impositivo. Se l’obiettivo è solo chiedere il pagamento senza far scattare l’IVA prima dell’incasso, lo strumento giusto è la fattura proforma.
Le tre date della differita: consegna, campo Data, invio allo SdI
È il punto dove quasi tutti si perdono, perché le date in gioco sono tre e nessuna coincide per forza con le altre:
- la data di effettuazione — quella delle consegne, che sta sui DDT: decide il mese dell’IVA;
- il campo Data della fattura elettronica (il campo 2.1.1.3 dei Dati Generali): è una data convenzionale, e va scelta con criterio;
- la data di trasmissione allo SdI — che per la fattura elettronica è la vera data di emissione: entro il giorno 15 del mese successivo.
Sul campo Data l’Agenzia si è pronunciata quattro volte, e le pronunce non pesano uguale. La circolare 14/E del 2019 ne indica una sola: ritiene che «sia possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione». La risposta a interpello n. 389, di pochi mesi dopo, è la più permissiva: accanto all’ultima operazione ammette la data di fine mese e perfino quella di predisposizione, purché contestuale all’invio allo SdI. La FAQ n. 21 (aggiornata nel 2021) conferma che si tratta di una possibilità e non di un obbligo, e che «è comunque possibile indicare convenzionalmente nel documento anche la data di fine mese». La Guida alla compilazione (v. 1.10 del 2025, il documento più recente) chiude il cerchio: la Data ricade nel mese di effettuazione, e «È comunque consigliabile utilizzare la data dell’ultima operazione che si documenta».
Con i numeri dell’esempio — consegne il 3, il 18 e il 29 settembre 2026, fattura trasmessa il 10 ottobre:
| Campo Data | Su che fonte regge | Giudizio |
|---|---|---|
| 29/9 (ultima consegna) | Circolare 14/E/2019, FAQ n. 21, Guida v1.10 | La scelta consigliata |
| 30/9 (fine mese) | FAQ n. 21, risposta n. 389/2019 | Alternativa pacifica |
| 10/10 (giorno dell’invio) | Solo la risposta n. 389/2019, se la predisposizione è contestuale all’invio | Sconsigliata: la Guida più recente non la riprende |
Le tre opzioni non sono sullo stesso piano: la data dell’ultima operazione è l’unica raccomandata da tutte le fonti. La data di ottobre regge su una sola risposta a interpello del 2019 che la Guida attuale, pur citandola, non riproduce — e in ogni caso non sposta nulla: l’IVA resta di settembre, e molti gestionali tratterebbero il documento come di ottobre, creando confusione in registrazione. Il rovescio della scelta consigliata — la fattura datata 29/9 prende un numero della sequenza di ottobre, con data anteriore alle immediate emesse nel frattempo — è invece legittimo e nessun controllo SdI lo blocca: il caso è spiegato nella guida alla numerazione delle fatture.
La regola pratica. Metti nel campo Data la data dell’ultimo DDT del mese e trasmetti quando vuoi tra il 1° e il 15 del mese dopo. È la combinazione che tutte le fonti benedicono, e quella che tiene i registri leggibili.
L’IVA resta nel mese delle consegne
La differita rinvia un adempimento, non l’imposta. Il meccanismo sta in due norme che lavorano in coppia.
La prima è l’art. 23 del DPR 633/72, sulla registrazione: «Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni». Puoi registrare a ottobre, ma la registrazione vale come settembre.
La seconda è la norma sulle liquidazioni (art. 1, DPR 100/1998): entro il 16 di ogni mese si liquida l’imposta «esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire». Quell’«o da eseguire» è scritto apposta: la liquidazione di settembre pesca anche le differite che il 16 ottobre non hai ancora annotato — perché il loro posto è lì.
Conseguenza pratica, con le date di quest’anno: le consegne di settembre 2026 si fatturano entro giovedì 15 ottobre, ma la loro IVA si versa entro venerdì 16 ottobre se liquidi mensilmente. Emissione e versamento a un giorno di distanza: chi pensa di «guadagnare un mese di IVA» con la differita resta deluso — il guadagno è amministrativo, non finanziario.
Due precisazioni di perimetro:
- trimestrali — per chi liquida per trimestri il ragionamento è identico, cambia il calendario: le consegne di settembre stanno nel terzo trimestre, versamento entro il 16 novembre con la maggiorazione dell’1%. Più in generale: l’IVA cade nel periodo di liquidazione — mese o trimestre — delle consegne;
- IVA per cassa — chi ha optato per il regime dell’art. 32-bis del DL 83/2012 (riservato a chi ha volume d’affari fino a 2 milioni di euro) versa l’IVA al momento dell’incasso, non nel mese delle consegne, col tetto di un anno dall’operazione: per questi soggetti la differita sposta solo l’emissione, e l’esigibilità segue il pagamento.
E il forfettario? Non liquida IVA affatto: per lui il tema di questa sezione non esiste, e della differita resta il solo vantaggio amministrativo — ne parliamo tra i casi qui sotto.
Esempio completo: tre consegne a settembre, una fattura a ottobre
Il caso tipico, con le date di quest’anno. Consegni al cliente Rossi tre volte a settembre 2026: il 3, il 18 e il 29, con i DDT 41, 42 e 43, 1.000 € imponibile ciascuno.
- 1Durante il mese: solo DDT
Ogni consegna parte col suo documento di trasporto — data, le due parti, l’eventuale vettore, natura, qualità e quantità della merce. Niente fattura, per ora.
- 2A inizio ottobre: una sola fattura TD24
Un’unica fattura riepilogativa da 3.000 € + 660 € di IVA al 22%, con il dettaglio delle operazioni nelle righe e, nel tracciato, un blocco DatiDDT per ciascun documento (numero e data del 41, del 42 e del 43). Da trasmettere allo SdI entro giovedì 15 ottobre.
- 3Il 16 ottobre: l’IVA
Se liquidi mensilmente, i 660 € entrano nella liquidazione di settembre — versamento entro venerdì 16 ottobre. Il paradosso è servito: puoi emettere la fattura il 15 e versarne l’IVA il giorno dopo.
Se invece liquidi per trimestri (su opzione), le consegne di settembre stanno nel terzo trimestre: versamento entro lunedì 16 novembre 2026, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi — non un tasso annuo, un 1% secco: 660 € diventano 666,60 €.
I riferimenti ai DDT bastano: non devi allegare i documenti all’XML. Lo dice l’Agenzia nelle FAQ sulla fatturazione elettronica: in fattura vanno gli estremi, i DDT si conservano a parte — anche in cartaceo.
I casi che nessuno spiega
Il 15 che cade di domenica. Quest’anno succede subito: le differite di ottobre 2026 scadono il 15 novembre, che è domenica. Il termine non slitta al lunedì: l’Agenzia (risposta a interpello n. 129 del 2020, resa sul termine dei 12 giorni della fattura immediata) ha chiarito che il rinvio al primo giorno lavorativo previsto per gli adempimenti verso l’Amministrazione finanziaria qui non si applica, perché la fattura è destinata alla controparte, non al Fisco. La lettura prudente estende lo stesso principio al giorno 15 della differita: lo SdI accetta anche di domenica, ma la mossa saggia è trasmettere entro venerdì 13 novembre.
L’acconto pagato prima della consegna. L’incasso anticipa l’effettuazione per l’importo pagato (art. 6, quarto comma): quei soldi vanno fatturati entro 12 giorni — fattura di acconto, TD02 — e non possono aspettare la differita, perché non c’è nessun DDT a coprirli. Il saldo invece la aspetta eccome: DDT alla consegna, differita entro il 15 del mese dopo, al netto dell’acconto. Esempio con le date vere: acconto di 500 € incassato il 10 settembre 2026 per una consegna del 5 ottobre → fattura di acconto entro il 22 settembre; saldo in differita sul DDT del 5 ottobre, entro il 15 novembre (e vedi sopra: domenica).
Il forfettario. Può usare la differita? Sì: nessuna norma la esclude. L’art. 21, comma 4, lettera a) non distingue per regime, e la guida dell’Agenzia sulla fattura elettronica (edizione dicembre 2025) conferma che le regole della differita valgono per chiunque emetta fattura elettronica. Solo che per lui il vantaggio è puramente amministrativo: niente rivalsa e niente liquidazione IVA, quindi meno documenti da emettere e basta.
Quando la differita non conviene. Con una consegna sporadica il DDT è un documento in più, non in meno: la fattura immediata — magari accompagnatoria, che fa anche da documento di trasporto — chiude la pratica in un colpo solo. E se vuoi essere pagato presto, aspettare il 15 del mese dopo per emettere è un autogol: il cliente che paga «a 30 giorni data fattura» inizia a contare da quando la fattura esiste.
Se sfori il 15. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione è il 70% dell’imposta non correttamente documentata, con un minimo di 300 euro; se il ritardo non ha inciso sulla corretta liquidazione — la differita emessa il 18 ma registrata nel mese giusto — si applica la misura fissa da 250 a 2.000 euro. Per le operazioni senza IVA, forfettario incluso, la sanzione è il 5% dei corrispettivi, con lo stesso minimo; quando la violazione non rileva neppure sul reddito, di nuovo la fissa da 250 a 2.000 euro. La fonte è l’art. 6 del D.Lgs. 471/1997 — il nuovo Testo unico delle sanzioni non è mai entrato in vigore, il milleproroghe l’ha rinviato al 2027 — e resta il ravvedimento operoso per rimediare spendendo poco.
Dal DDT alla fattura in TurboFattura
Il giro della differita in TurboFattura ricalca quello della norma: prima i documenti di trasporto, poi una fattura sola.
- 1Fai i DDT durante il mese
Da DDT → Nuovo DDT: causale, vettore con i suoi dati fiscali, indirizzo di resa se diverso, la firma del mittente salvata una volta nelle Impostazioni (sezione Firma). Il PDF esce in doppia copia — una da conservare, una per il destinatario — e la numerazione va avanti da sola, per anno.
- 2A fine mese, seleziona i DDT del cliente
Sulla pagina DDT, l’azione Aggiungi a fattura cumulativa mette più DDT dello stesso cliente nel carrello; Crea fattura serve per il documento singolo. Le righe arrivano in fattura già compilate — quantità residue, prezzi, IVA — e le fatturazioni parziali sono gestite: quello che non fatturi ora resta disponibile dopo.
- 3Scegli TD24 e trasmetti entro il 15
Nel campo Tipo Documento seleziona TD24 — Fattura differita: la scelta del codice spetta a te. I riferimenti invece no: TurboFattura compone da sola un blocco DatiDDT per ogni documento d’origine, con numero e data. All’emissione i DDT si aggiornano: quantità fatturate, stato, niente doppio scarico di magazzino per le righe importate.
I DDT sono inclusi dal piano Business; con il Business Plus si collegano anche al magazzino, con carico e scarico decisi dalla causale — e i DDT a causale temporanea (conto visione, lavorazione) hanno la loro dashboard di rientri. Prova TurboFattura gratis per 14 giorni, senza carta.
Domande frequenti
Posso mettere DDT di mesi diversi nella stessa fattura differita?
No. La regola dell’art. 21, comma 4, lettera a) copre le operazioni «effettuate nello stesso mese solare» verso lo stesso cliente: i DDT di settembre vanno in una differita (entro il 15 ottobre), quelli di ottobre in un’altra (entro il 15 novembre — che nel 2026 è domenica: il termine non slitta, meglio trasmettere entro venerdì 13). Due mesi, due fatture — anche se il cliente è lo stesso.
Devo allegare i DDT alla fattura elettronica?
No. In fattura bastano gli estremi dei documenti — numero e data, nel blocco DatiDDT del tracciato — e i DDT si conservano a parte, anche in cartaceo. Lo conferma l’Agenzia delle Entrate nelle FAQ sulla fatturazione elettronica. Allegarli si può, ma non è richiesto.
Che data metto nella fattura differita?
La scelta consigliata da tutte le fonti dell’Agenzia — circolare 14/E/2019, FAQ n. 21 e Guida alla compilazione v. 1.10 — è la data dell’ultima operazione del mese: per tre consegne del 3, 18 e 29 settembre, campo Data = 29 settembre. Alternativa pacifica: la data di fine mese (30 settembre). La data del giorno d’invio, anche se cade nel mese dopo, regge su una sola risposta a interpello del 2019 che la Guida più recente non riprende: meglio evitarla. In ogni caso la trasmissione allo SdI può avvenire in qualsiasi giorno fino al 15 del mese successivo, e l’IVA resta del mese delle consegne.
TD24 o TD25: quale codice uso?
TD24, nel caso tipico: è la differita dell’art. 21, comma 4, lettera a) — consegne con DDT allo stesso cliente nello stesso mese solare, fattura entro il giorno 15 del mese successivo. Il TD25 copre solo la differita della lettera b), le triangolazioni interne: il cessionario che fa consegnare la merce dal proprio fornitore direttamente a un terzo, con emissione entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione. Se riepiloghi i tuoi DDT del mese, il codice è il TD24.
Il forfettario può fare la fattura differita?
Sì. L’art. 21, comma 4, lettera a) del DPR 633/72 non distingue per regime, e nessuna norma del forfettario la esclude: valgono gli stessi requisiti (DDT o idonea documentazione, stesso cliente, stesso mese) e lo stesso termine del 15. Il vantaggio però è solo amministrativo — meno fatture da emettere: il forfettario non addebita IVA e non fa liquidazioni, quindi non c’è nessuna partita d’imposta da spostare.
Cosa rischio se invio la fattura dopo il 15?
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (art. 6 del D.Lgs. 471/1997, nelle misure del D.Lgs. 87/2024): il 70% dell’imposta non correttamente documentata con un minimo di 300 euro; la misura fissa da 250 a 2.000 euro se il ritardo non ha inciso sulla corretta liquidazione — il caso tipico della differita trasmessa qualche giorno tardi ma registrata nel mese giusto. Senza IVA (forfettari, operazioni esenti o non imponibili): il 5% dei corrispettivi, o la stessa fissa da 250 a 2.000 euro quando la violazione non tocca neppure il reddito. Il ravvedimento operoso riduce sensibilmente il conto se rimedi da solo.
Se il 15 cade di sabato o domenica, il termine slitta?
Prudenzialmente no. L’Agenzia (risposta a interpello n. 129 del 2020, resa sul termine dei 12 giorni della fattura immediata) ha chiarito che il rinvio al primo giorno lavorativo successivo vale per gli adempimenti verso l’Amministrazione finanziaria, mentre la fattura è destinata alla controparte: la lettura prudente estende lo stesso principio al 15 della differita. Lo SdI accetta anche di domenica, ma la mossa saggia è trasmettere entro l’ultimo giorno feriale utile: per le consegne di ottobre 2026 — scadenza domenica 15 novembre — entro venerdì 13.
Il cliente paga un acconto prima della consegna: posso ancora fare la differita?
L’acconto no, il saldo sì. L’incasso anticipa l’effettuazione per l’importo pagato (art. 6, quarto comma, DPR 633/72): per quei soldi la fattura — di acconto, codice TD02 — va emessa entro 12 giorni dal pagamento, e non può aspettare la differita, perché l’acconto non è coperto da un DDT. Il saldo invece segue la consegna: DDT alla spedizione e fattura differita entro il 15 del mese successivo, al netto dell’acconto già fatturato.
- Normattiva — DPR 633/1972, art. 21 (fatturazione delle operazioni), testo vigente: comma 4, lettera a) sulla fattura differita
- Normattiva — DPR 633/1972, art. 6 (effettuazione delle operazioni): consegna o spedizione per i beni, pagamento per i servizi
- Normattiva — DPR 633/1972, art. 23 (registrazione delle fatture): entro il 15 del mese successivo, con riferimento al mese di effettuazione
- Normattiva — DPR 14 agosto 1996, n. 472: il documento di trasporto e il suo contenuto minimo (art. 1, comma 3)
- Normattiva — D.Lgs. 471/1997, art. 6 (violazioni sulla documentazione delle operazioni), misure vigenti per le violazioni dal 1° settembre 2024
- Normattiva — DPR 100/1998, art. 1: la liquidazione mensile e le annotazioni «eseguite o da eseguire»
- Normattiva — DPR 542/1999, art. 7: le liquidazioni trimestrali su opzione e la maggiorazione dell’1%
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (Testo unico IVA): dal 2027 la disciplina della fatturazione cambia casa
- Agenzia delle Entrate — Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro, v. 1.10 del 1° aprile 2025: sezioni TD24 e TD25 e il campo Data
- Agenzia delle Entrate — FAQ sull’emissione delle fatture elettroniche: estremi dei DDT in fattura senza allegarli
- Agenzia delle Entrate — Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, § 3.1: la data della fattura differita via SdI
- Agenzia delle Entrate — Risposta a interpello n. 389 del 24 settembre 2019: le opzioni per il campo Data della fattura differita
- Agenzia delle Entrate — Risposta a interpello n. 129 del 2020: il termine di emissione non slitta se cade di festivo