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Autofattura elettronica: quando serve e quale codice TD usare

Servizi dall’estero, acquisti intracomunitari, reverse charge interno: la mappa dei codici TD16–TD29, i termini distinti per UE ed extra-UE e le regole 2025-2026 che le altre guide non hanno ancora recepito.

Redazione TurboFattura·Aggiornato al 24 agosto 2026·21 min di lettura

Cos’è l’autofattura (e cosa c’entra l’integrazione)

L’autofattura elettronica con i codici TD17, TD18 e TD19 è il documento che tu, acquirente, trasmetti allo SdI quando il tuo fornitore non può (o non deve) addebitarti l’IVA italiana. Il caso tipico: compri un servizio da un fornitore estero. Lui ti manda una fattura senza IVA, ma l’imposta è comunque dovuta in Italia: sei tu ad assolverla, come debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17 c.2 del DPR 633/72.

Tecnicamente ci sono due meccanismi, e la guida dell’Agenzia delle Entrate li distingue con precisione. Con i fornitori UE parliamo di integrazione: la fattura estera esiste già e tu la completi con imponibile e IVA (artt. 46 e 47 del DL 331/93). Con i fornitori extra-UE parliamo di autofattura vera e propria: il documento lo crei da zero. In entrambi i casi trasmetti allo SdI un file XML con un codice TipoDocumento dedicato, in cui il fornitore estero compare come cedente e tu come cessionario — e la trasmissione assolve in un colpo solo anche l’obbligo di comunicazione dei dati transfrontalieri (l’ex esterometro, obbligatorio in questa forma dal 1° luglio 2022).

Lo stesso schema vale per il reverse charge interno (edilizia, subappalti, pulizie, rottami: i casi degli artt. 17 c.5 e c.6 e 74 c.7 e c.8 del DPR 633/72): il fornitore italiano ti fattura senza IVA con natura N6.x e tu integri con un documento TD16.

Questa guida parla degli acquisti. Se invece a essere estero è il tuo cliente, il documento lo emetti tu con le regole opposte: le trovi nella guida gemella sulla fattura a cliente estero. E se devi ancora emettere la tua prima fattura attiva, parti dalla guida alla prima fattura elettronica.

Quando serve: i casi concreti

I casi in cui devi trasmettere un’integrazione o un’autofattura sono più frequenti di quanto sembri, soprattutto se lavori online:

  • Servizi acquistati dall’estero: pubblicità su piattaforme estere, software in abbonamento, hosting, consulenze da professionisti UE o extra-UE. È il caso più comune → TD17. Vale anche per i prestatori di San Marino e Città del Vaticano.
  • Beni acquistati da fornitori UE che arrivano in Italia da un altro Paese membro (acquisto intracomunitario) → TD18.
  • Beni già presenti in Italia venduti da un fornitore estero identificato ma non stabilito: per esempio merce in un deposito italiano → TD19.
  • Reverse charge interno: ricevi una fattura N6.x da un fornitore italiano (subappalto edile, pulizie, rottami) → TD16.
  • Autoconsumo o omaggi senza rivalsa: destini a uso personale, o cedi gratuitamente, beni per i quali avevi detratto l’IVA all’acquisto → TD27 (art. 2 c.2 nn. 4-5 DPR 633/72). Restano fuori gli omaggi di beni estranei all’attività propria fino a 50 euro di costo unitario, che sono fuori campo IVA e non richiedono alcun documento; se invece addebiti l’IVA in rivalsa si usa il TD01, o il TD24 se c’è DDT.

Attenzione a un punto che genera confusione: le importazioni vere di beni extra-UE, cioè merce che entra in Italia passando la dogana, non richiedono autofattura: l’IVA si assolve con la bolletta doganale, e le specifiche tecniche escludono espressamente dalla comunicazione le operazioni con bolletta. Il TD19 riguarda invece beni già in Italia al momento dell’acquisto (art. 17 c.2 DPR 633/72).

Un caso che le altre guide saltano: il fornitore estero con partita IVA italiana aperta tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta — tipico dei venditori marketplace. La fattura che ti emette con la P.IVA italiana non ha rilevanza IVA (Risoluzione 89/E/2010): il debitore d’imposta resti tu, e trasmetti comunque TD17 o TD19 indicando come cedente l’identificativo estero del fornitore, non quello italiano. Attenzione però: questo vale per la fattura senza addebito d’imposta. Se il fornitore non stabilito ti manda una fattura cartacea con IVA italiana in rivalsa, emessa tramite la posizione IVA aperta in Italia, non devi autoliquidare di nuovo l’imposta: quando il fornitore l’ha effettivamente assolta, l’art. 6 c.9-bis1 DLgs 471/97 ti lascia la detrazione e prevede solo una sanzione fissa, solidale col fornitore. Per il solo obbligo comunicativo l’Agenzia indica il TD28, sempre con i dati del soggetto estero come cedente.

Due casi in cui non scatta l’obbligo comunicativo: gli acquisti non rilevanti territorialmente in Italia (per esempio il pranzo di lavoro pagato all’estero) vanno comunicati con TD17/TD19 e natura N2.2 solo sopra i 5.000 euro per singola operazione — sotto quella soglia non trasmetti nulla, e non c’è nemmeno IVA italiana da assolvere. E se ricevi dal fornitore una fattura elettronica via SdI (capita con gli esteri identificati che scelgono di emetterla), la comunicazione è già assolta — ma solo quella: comunicazione e integrazione/autofattura sono obblighi tra loro autonomi, quindi se l’IVA è dovuta da te il documento ex art. 17 c.2 resta da fare. Lo dimostra San Marino: la fattura elettronica senza addebito d’imposta arriva proprio via SdI, eppure il TD19 è obbligatorio.

La tabella dei codici: da TD16 a TD29

Ogni situazione ha il suo codice TipoDocumento. Sbagliare codice non blocca sempre l’invio, ma sporca la contabilità e i registri precompilati dell’Agenzia delle Entrate. Ecco la mappa, aggiornata alle specifiche tecniche 1.9.1:

CodiceDescrizioneCaso d’uso tipico
TD16Integrazione fattura reverse charge internoFattura N6.x da fornitore italiano: subappalto edile, servizi di pulizia, rottami
TD17Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’esteroPubblicità online, software SaaS, consulenza da fornitore UE o extra-UE (anche San Marino e Vaticano)
TD18Integrazione per acquisto intracomunitario di beniMerce acquistata da fornitore UE e spedita in Italia da altro Paese membro (anche con introduzione in deposito IVA)
TD19Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72Beni già in Italia comprati da fornitore estero; obbligatorio anche per i beni da San Marino con fattura senza addebito d’imposta
TD20Autofattura per regolarizzazione (art. 6 c.9-bis DLgs 471/97 o art. 46 c.5 DL 331/93)Il fornitore UE non ti ha inviato la fattura entro il secondo mese successivo all’operazione, o l’ha emessa per un importo inferiore
TD27Fattura per autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsaPrelevi un bene aziendale per uso personale, oppure fai un omaggio senza rivalsa di beni su cui avevi detratto l’IVA; fuori campo (niente TD27) gli omaggi di beni estranei all’attività propria fino a 50 euro. Si annota nel solo registro vendite
TD28Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)Fattura cartacea sammarinese con addebito d’imposta (se è senza imposta si usa il TD19); anche la fattura cartacea con IVA in rivalsa da fornitore non stabilito identificato in Italia (art. 6 c.9-bis1 DLgs 471/97)
TD29Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione (art. 6 c.8 DLgs 471/97)Il fornitore italiano non ti ha emesso fattura (o l’ha emessa irregolare): lo comunichi all’Agenzia entro 90 giorni dal termine di emissione della fattura

Il TD29 è il codice più recente: esiste dalle specifiche 1.9, in uso dal 1° aprile 2025, e ha cambiato le carte in tavola. Prima, chi non riceveva la fattura da un fornitore italiano si «autofatturava» con il TD20; dopo la riforma delle sanzioni (DLgs 87/2024, violazioni dal 1° settembre 2024) quel caso è diventato una comunicazione: trasmetti un TD29 entro 90 giorni per evitare la sanzione del 70% dell’imposta (minimo 250 euro), ma il documento non ha rilevanza IVA e non ti dà la detrazione. Attenzione al punto di partenza dei 90 giorni: non decorrono da quando ti accorgi dell’omissione, ma dal termine entro cui la fattura doveva essere emessa (di regola 12 giorni dall’effettuazione, art. 21 c.4 DPR 633/72) o da quando è stata emessa la fattura irregolare. In pratica la finestra si chiude poco più di tre mesi dopo l’operazione, non 90 giorni dopo la scoperta.

Il TD20 resta per le regolarizzazioni «vere»: fornitore UE silente (art. 46 c.5 DL 331/93) e reverse charge non applicato (art. 6 c.9-bis). Via SdI, però, non viaggia da solo. La guida dell’Agenzia descrive due documenti in sequenza: prima un TD20 con il solo imponibile e la natura — N6.x nel reverse charge non applicato, N2.1 per i servizi da prestatore UE o i beni già presenti in Italia ceduti da un soggetto UE, N3.2 per gli acquisti intracomunitari — e «a seguire» un TD16 (reverse charge interno) oppure un TD17, TD18 o TD19 (fornitore UE) che porta l’imposta. In entrambi i documenti il cedente è l’effettivo fornitore e il cessionario sei tu.

Nota bene su TD19: molte guide online lo descrivono ancora come il codice per le importazioni. È sbagliato: le importazioni passano dalla bolletta doganale, mentre il TD19 copre i beni già sul territorio italiano ceduti da un soggetto estero. Esistono poi codici per casi particolari che qui non approfondiamo: TD21 (splafonamento), TD22 e TD23 (estrazione da deposito IVA).

I termini: il giorno 15, ma non uno solo

Quasi tutte le guide ripetono «entro il 15 del mese successivo» come se fosse una regola unica. In realtà i piani sono tre, e conviene distinguerli:

AdempimentoTermineFonte
Comunicazione dati allo SdI (TD17/TD18/TD19)15° giorno del mese successivo al ricevimento del documento (fornitore UE) o all’effettuazione dell’operazione (fornitore extra-UE)art. 1 c.3-bis DLgs 127/2015
Autofattura extra-UE per servizi generici (documento IVA)giorno 15 del mese successivo all’effettuazioneart. 21 c.4 lett. d) DPR 633/72
Registrazione dell’integrazione UEentro il giorno 15 del mese successivo alla ricezione, con riferimento al mese precedenteart. 47 c.1 DL 331/93

Per i fornitori UE il riferimento è quindi la ricezione della fattura; per gli extra-UE, dove una fattura rilevante può non esserci, conta l’effettuazione: per i servizi è l’ultimazione della prestazione o, se paghi prima, la data del pagamento (art. 6 c.6 DPR 633/72). Nel dubbio, per gli abbonamenti software la data dell’addebito è il riferimento pratico.

Un’eccezione a questa dicotomia: sul TD19 i beni acquistati da un cedente di San Marino seguono la data di ricezione della fattura, come i fornitori UE, benché San Marino sia extra-UE. Sul TD17, invece, i servizi da San Marino e dal Vaticano restano sulla regola generale degli extra-UE, cioè la data di effettuazione.

Esempio concreto: ricevi il 28 marzo la fattura di un fornitore tedesco per un servizio. Hai tempo fino al 15 aprile per trasmettere il TD17, ma l’IVA concorre alla liquidazione di marzo (o del primo trimestre). Anticipare l’emissione non costa nulla e ti evita dimenticanze. C’è anzi un motivo in più per farlo: l’Agenzia consiglia di trasmettere entro la fine del mese indicato nel campo Data se vuoi registri IVA precompilati corretti.

In contabilità ordinaria o semplificata l’operazione è spesso a somma zero: il documento va annotato sia nel registro vendite sia nel registro acquisti, la stessa IVA va a debito e, se detraibile, a credito nella stessa liquidazione. Per i forfettari il credito non c’è: è un costo secco, come vediamo subito.

Forfettari: la soglia dei 10.000 € vale solo per i beni

È l’errore più diffuso in assoluto tra i forfettari, quindi merita una sezione a sé. Le regole sono diverse per servizi e beni:

  • Servizi dall’estero: sempre. Per le prestazioni ricevute da fornitori UE o extra-UE l’IVA è sempre assolta in Italia, «senza che a tal fine il legislatore abbia fissato una soglia minima» (Circolare 10/E/2016). Basta un abbonamento software estero da 10 euro: TD17, IVA al 22% da versare. Serve anche l’iscrizione al VIES per gli acquisti di servizi intra-UE.
  • Beni da fornitori UE: soglia di 10.000 € annui. Sotto quella soglia (anno precedente e anno in corso, art. 38 c.5 lett. c DL 331/93) l’acquisto non è intracomunitario: l’IVA la paga il fornitore nel suo Paese e tu non devi trasmettere nessun TD18, né iscriverti al VIES per questo. Sopra la soglia — o se opti per l’imposizione in Italia — scattano iscrizione al VIES, integrazione della fattura e versamento dell’IVA. L’Intrastat no: il modello INTRA 2-bis sugli acquisti di beni è dovuto, ai soli fini statistici, solo da chi ha effettuato acquisti intracomunitari per un ammontare trimestrale uguale o superiore a 2 milioni di euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti (Determinazione ADM 84415 del 3 febbraio 2026, applicabile dagli elenchi da trasmettere entro il 25 febbraio 2026; prima la soglia era 350.000 euro trimestrali). Con un tetto di ricavi di 85.000 euro è un volume fuori scala: l’elenco riepilogativo che la Circolare 10/E/2016 dava per dovuto sopra i 10.000 euro oggi non lo presenti.

L’IVA che versi su questi acquisti è indetraibile (art. 1 c.58 L. 190/2014): 100 euro di pubblicità estera costano 122 euro effettivi. Sul versamento c’è una novità recente che quasi nessuna guida ha recepito: per gli acquisti in inversione contabile il DLgs 81/2025 ha introdotto la cadenza trimestrale — si versa entro il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare (art. 1 c.58 lett. e-bis L. 190/2014), non più mese per mese. Un avvertimento sulla decorrenza: il decreto non la fissa e l’Agenzia non è ancora intervenuta. La relazione illustrativa, ripresa concordemente dalla stampa specializzata, riferisce la novità alle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2025, guardando al momento di effettuazione ex art. 6 DPR 633/72 — il quarto trimestre 2025 è stato quindi il primo con la cadenza nuova. Se hai operazioni a cavallo di quella data, mettila in fila col tuo commercialista. L’obbligo di emettere l’integrazione o l’autofattura resta invece sui termini ordinari del giorno 15 visti sopra.

Dal 1° gennaio 2024 anche i forfettari emettono e ricevono solo fatture elettroniche, quindi questi obblighi passano tutti dallo SdI. Per il resto del regime — requisiti, aliquote, coefficienti — c’è la guida al regime forfettario.

Esempio pratico: come si compila il documento

Il caso più frequente: 500 euro di pubblicità acquistati da una piattaforma con sede in Irlanda. La fattura arriva senza IVA, con dicitura reverse charge. Ecco cosa contiene il documento TD17 corretto:

  1. 1
    Le parti, invertite rispetto all’istinto

    Il fornitore irlandese è il cedente/prestatore, con la sua partita IVA comunitaria e Paese IE; tu sei il cessionario/committente. È il punto su cui lo SdI scarta di più: se metti te stesso come cedente arriva l’errore 00473, perché TD17, TD18 e TD19 esigono un cedente estero.

  2. 2
    Imponibile e IVA

    Imponibile 500 euro, aliquota 22%: IVA 110 euro. Se l’operazione è esente o non imponibile si indica la natura corrispondente (per esempio N3.6 per l’introduzione in deposito IVA, N2.2 per gli acquisti non territoriali sopra i 5.000 euro).

  3. 3
    Gli estremi del documento originale

    Numero e data della fattura estera vanno nel blocco DatiFattureCollegate, così l’integrazione resta agganciata all’originale. La data del TD17: per un fornitore UE è la data di ricezione della fattura (o una data nel mese di ricezione); per un extra-UE è la data di effettuazione.

  4. 4
    Numerazione dedicata

    L’Agenzia consiglia una numerazione progressiva ad hoc per le integrazioni, separata dalle fatture di vendita: i registri restano leggibili e il collegamento con l’originale è immediato.

  5. 5
    Trasmissione e registri

    Trasmetti allo SdI entro il giorno 15 del mese successivo. Poi il documento va annotato sia nel registro vendite sia nel registro acquisti: in regime ordinario i 110 euro vanno a debito e (se detraibili) a credito nella stessa liquidazione; da forfettario versi 110 euro con F24, senza detrazione.

Il meccanismo è identico per un fornitore extra-UE (per esempio una software house statunitense): il documento è un’autofattura in senso proprio anziché un’integrazione — con pieno valore anche probatorio e di conservazione, come chiarisce la Circolare 26/E/2022 — ma il codice resta TD17 e la struttura del file non cambia.

Gli errori più comuni (e come si rimedia)

Questi sono gli sbagli che vediamo più spesso sulle autofatture:

  • Usare TD19 per le importazioni doganali. Se la merce passa la dogana, l’IVA si assolve con la bolletta doganale: niente autofattura. TD19 solo per beni già in Italia venduti da soggetto estero.
  • Confondere TD17 e TD18. TD17 è per i servizi (da qualunque Paese estero), TD18 per i beni in acquisto intracomunitario. Un abbonamento software dalla Germania è TD17, un bancale di merce dalla Germania è TD18.
  • Invertire cedente e cessionario. Nel file XML il fornitore estero è il cedente e tu il cessionario, anche se il documento lo trasmetti tu. Al contrario, TD21 e TD27 esigono lo stesso soggetto su entrambi i lati: la mappa completa di questi controlli è nella guida ai codici di errore SdI.
  • Usare il TD20 come jolly. Dopo la riforma 2024-2025 il TD20 copre solo il fornitore UE silente (art. 46 c.5: autofattura entro il 15 del terzo mese dall’operazione) e il reverse charge non applicato — e in nessuno dei due casi si trasmette da solo: TD20 con imponibile e natura, poi TD16 (o TD17/TD18/TD19 col fornitore UE) con l’imposta. Per il fornitore italiano che non fattura c’è invece la comunicazione TD29, entro 90 giorni dal termine in cui la fattura doveva essere emessa — non da quando te ne accorgi.
  • Correggere con una nota di credito TD04. Non si fa: un TD17/TD18/TD19 sbagliato si rettifica trasmettendo un documento della stessa tipologia con gli importi a segno negativo (e poi, se serve, quello corretto). Vale anche quando è il fornitore estero a mandarti una nota di credito: la integri con lo stesso TD a segno negativo, non con un TD04, che resta per le tue fatture di vendita.
  • Mettere il bollo. Su integrazioni e autofatture TD16–TD19 (e sul TD28) il bollo non va indicato: l’Agenzia le esclude espressamente dall’Elenco B, cioè dal controllo automatico con cui individua le fatture su cui il bollo risulterebbe dovuto ma non è stato dichiarato. Occhio però a non valorizzare <BolloVirtuale> a «SI» per distrazione: la stessa guida dell’Agenzia precisa che un TD16 con quel tag a «SI» finisce nell’Elenco A, che non è modificabile, e i 2 euro vengono conteggiati lo stesso. L’esclusione non copre il TD20. Il bollo da 2 euro riguarda altre fatture.
  • Dimenticare il termine del giorno 15. Le fatture estere quasi mai passano dallo SdI in ricezione — fanno eccezione San Marino e gli esteri identificati che scelgono di emetterla, e in quei casi l’obbligo comunicativo è già assolto (ma l’eventuale reverse charge resta a carico tuo) — quindi di norma nessuna notifica te le ricorda: serve un rito interno, per esempio emettere le integrazioni alla chiusura contabile di fine mese. La sanzione per la comunicazione omessa o tardiva è di 2 euro a fattura (massimo 400 euro al mese, dimezzata — con tetto a 200 euro mensili — se trasmetti entro i 15 giorni successivi alla scadenza); l’omissione dell’inversione contabile in sé costa da 500 a 10.000 euro (art. 6 c.9-bis DLgs 471/97). Se te ne accorgi in ritardo l’ordine è questo: prima trasmetti comunque i documenti arretrati, con le date e gli estremi originali, poi sani con il ravvedimento operoso, che riduce la sanzione tanto più quanto prima rimedi e resta possibile finché non ti è stato notificato un atto; quando l’IVA era davvero da versare la versi con F24 insieme a interessi e sanzione ridotta. Il calcolo esatto va fatto con il tuo commercialista.

Dal 15 maggio 2026 lo SdI applica le specifiche tecniche 1.9.1, ma per le autofatture non cambia il tracciato: lo schema XSD resta quello della 1.9 e i codici TD16–TD29, con i relativi controlli 00471–00476, sono invariati. Le novità stanno altrove — il nuovo scarto 00327 sul codice fiscale di Gruppo IVA, una codifica AltriDatiGestionali per i compensi esenti dei lavoratori sportivi, l’accreditamento dei canali WS e SFTP e l’aumento del numero massimo di codici destinatario. Le novità dell’anno sono riassunte nell’articolo sulla fatturazione elettronica 2026.

Come gestirla in pratica

La parte delicata dell’autofattura non è la compilazione ma il processo: accorgersi della fattura estera, scegliere il TD giusto, rispettare il giorno 15, tracciare l’esito SdI. Conviene un piccolo rito mensile: a fine mese raccogli le fatture estere, prepari le integrazioni tutte insieme e chiudi — così rispetti anche il consiglio dell’Agenzia per i registri precompilati.

Su TurboFattura mettiamo le carte in tavola. Fra le fatture ricevute finiscono i documenti che passano dallo SdI — la fattura N6.x del fornitore italiano in reverse charge, le fatture elettroniche sammarinesi, quelle di un fornitore estero identificato che sceglie lo SdI — più i file XML o P7M che carichi tu da Importa dati. La fattura estera ordinaria non passa dallo SdI e oggi non ha una sua casella qui dentro: per ora tienila fuori, insieme alle altre da conservare. E l’emissione dei documenti che richiedono il fornitore come cedente — TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD28 e TD29 — non c’è ancora: è in arrivo, e preferiamo dirlo chiaramente piuttosto che promettere un flusso che non c’è. Quello che emetti oggi va da TD01 a TD06 e da TD21 a TD27. Sui documenti che emetti, invece, i controlli di coerenza fra tipo documento e soggetti (gli scarti da 00471 a 00476) girano già in fase di compilazione, prima che il file parta, e gli esiti SdI arrivano in tempo reale con notifica.

Due note finali. Se lo SdI scarta il file, il documento è fiscalmente inesistente: correggi e ritrasmetti, senza nota di variazione — è un caso diverso dalla rettifica di un documento accettato, che come visto sopra si fa con lo stesso TD a segni invertiti. E sulla conservazione: per i file transitati dallo SdI l’obbligo si assolve per esempio con il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate (attivabile da Fatture e Corrispettivi), ma conserva anche le fatture estere originali: l’integrazione via SdI non ti esonera dal tenerle. Come funziona l’obbligo dei 10 anni è nella guida alla conservazione delle fatture elettroniche.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra TD17, TD18 e TD19?

TD17 copre i servizi acquistati da fornitori esteri, UE ed extra-UE (compresi San Marino e Città del Vaticano). TD18 copre gli acquisti intracomunitari di beni, cioè merce spedita in Italia da un altro Paese membro. TD19 copre i beni che si trovano già in Italia al momento dell’acquisto e vengono venduti da un fornitore estero non stabilito (art. 17 c.2 DPR 633/72).

Il TD19 si usa per le importazioni dall’estero?

No. Le importazioni di beni extra-UE che passano la dogana si documentano con la bolletta doganale, che assolve l’IVA e dà diritto alla detrazione; le specifiche tecniche escludono espressamente queste operazioni dalla comunicazione. Il TD19 riguarda solo i beni già in Italia ceduti da un fornitore estero non stabilito.

Entro quando va trasmessa l’autofattura o l’integrazione?

Entro il giorno 15 del mese successivo: al ricevimento della fattura per i fornitori UE, all’effettuazione dell’operazione per gli extra-UE (art. 1 c.3-bis DLgs 127/2015). L’IVA concorre comunque alla liquidazione del periodo di competenza, e per avere i registri precompilati corretti l’Agenzia consiglia di trasmettere entro la fine del mese indicato nel campo Data.

I forfettari devono fare l’autofattura?

Sì, con una distinzione. Per i servizi esteri l’obbligo scatta sempre, senza soglia. Per i beni da fornitori UE l’integrazione TD18 con versamento dell’IVA scatta solo sopra i 10.000 euro annui di acquisti intracomunitari (art. 38 c.5 DL 331/93): sotto soglia l’IVA la paga il fornitore nel suo Paese e non devi trasmettere alcun TD18. Resta però l’obbligo di comunicazione quando la singola operazione supera i 5.000 euro, IVA estera inclusa: in quel caso si trasmette un TD19 con natura N2.2 — è una comunicazione, non comporta IVA da versare. L’IVA versata è indetraibile e, per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2025, il versamento per gli acquisti in inversione contabile è trimestrale (DLgs 81/2025: entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre).

Che differenza c’è tra TD20 e TD29?

Il TD20 è un’autofattura di regolarizzazione con effetti IVA: si usa quando il fornitore UE non ti manda la fattura entro il secondo mese successivo all’operazione (art. 46 c.5 DL 331/93) o nel reverse charge non applicato. Non si trasmette da solo: espone imponibile e natura (N6.x nel reverse charge non applicato, N2.1 o N3.2 con fornitore UE) e va seguito da un TD16 — oppure da un TD17, TD18 o TD19 se il fornitore è UE — che porta l’imposta. Il TD29, in uso dal 1° aprile 2025, è invece una comunicazione per il fornitore italiano che non ti ha emesso fattura o l’ha emessa irregolare: va trasmesso entro 90 giorni dal termine in cui la fattura doveva essere emessa (di regola 12 giorni dall’effettuazione) o da quando è stata emessa la fattura irregolare — non dalla scoperta dell’omissione — per evitare la sanzione del 70% dell’imposta (minimo 250 euro), ma non ha rilevanza IVA e non dà diritto alla detrazione.

Come correggo un’autofattura con il codice TD sbagliato?

Trasmettendo un documento della stessa tipologia di quello errato con gli importi a segno negativo, indicando nel blocco DatiFattureCollegate, separatamente, numero, data e IdSdI della comunicazione errata, e poi il documento corretto. Non si usa la nota di credito TD04. Se invece lo SdI ha scartato il file, non serve nulla di tutto questo: il documento non esiste, correggi e ritrasmetti.

Sulle autofatture ci va l’imposta di bollo?

No, non va indicato. Le fatture elettroniche con tipo documento TD16, TD17, TD18, TD19 e TD28 sono espressamente escluse dall’Elenco B del bollo, anche quando riportano nature che sulle fatture ordinarie lo richiederebbero: l’Agenzia non te le segnala mai come da assoggettare. L’esclusione riguarda però quel controllo automatico, e non è un via libera a compilare il campo: se valorizzi il tag BolloVirtuale a «SI», il documento entra nell’Elenco A — che non è modificabile — e i 2 euro te li conteggia comunque. L’esclusione non vale per il TD20.

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