Estero
Fattura a cliente estero: UE, extra-UE e clienti privati senza partita IVA
«All'estero l'IVA non si mette» è la frase che costa di più. Qui trovi le tre domande che decidono ogni fattura, la natura giusta caso per caso e i tre campi che mandano allo scarto più documenti di ogni altro errore.
Su questa fattura ci va l'IVA?
Questa guida parla delle fatture che emetti tu. Se invece a essere estero è il tuo fornitore, il documento da fare è un altro e te lo spiega la guida su integrazione e autofattura con TD17. Qui diamo per scontato che tu sappia già emettere una fattura elettronica: si parla solo di cosa cambia quando il cliente non è italiano.
«Al cliente estero l'IVA non si mette» è la frase più ripetuta e più costosa di questo argomento. È vera in alcuni casi e falsa in altri, e i casi in cui è falsa — le vendite a privati — sono proprio quelli che la maggior parte delle guide salta.
Non esiste una regola sull'estero. Esistono tre domande, e le loro combinazioni producono risposte diverse fra loro:
- 1Stai vendendo un bene o prestando un servizio?
Sono due mondi con norme separate: i beni seguono l'art. 41 del DL 331/1993 e l'art. 8 del DPR 633/1972, i servizi la territorialità dell'art. 7-ter. Cambia la natura IVA, cambiano i termini, cambia perfino il bollo.
- 2Il cliente ha una partita IVA, o è un privato?
È il discrimine che pesa di più. Verso un soggetto passivo estero l'imposta di regola non la applichi tu; verso un consumatore finale, molto spesso sì — con l'aliquota italiana.
- 3È dentro o fuori dall'Unione europea?
Distingue una cessione intracomunitaria da un'esportazione, e la dicitura «inversione contabile» da «operazione non soggetta». Nel file XML, come vedrai, non cambia il codice natura: cambia un campo che quasi nessuno nomina.
Le sezioni che seguono rispondono nell'ordine: prima i beni, poi i servizi, poi la tabella che mette insieme natura e dicitura per ogni combinazione.
Se vendi beni: cessioni UE ed esportazioni
Il cliente ha una partita IVA in un altro Stato dell'Unione e i beni partono davvero dall'Italia verso quel Paese: è una cessione intracomunitaria, operazione non imponibile ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera a) del DL 331/1993. L'IVA non sparisce: la assolve il cliente nel suo Paese.
Quello che quasi tutte le guide dimenticano è che la non imponibilità non è automatica. Il comma 2-ter dello stesso articolo la subordina a due condizioni sostanziali: che il cessionario ti abbia comunicato il numero di identificazione IVA attribuito da un altro Stato membro, e che tu abbia compilato l'elenco Intrastat (o abbia giustificato la mancata o incompleta compilazione). Se la prima condizione salta, salta il regime: la fattura va emessa con IVA italiana.
Da qui la regola pratica: il VIES si controlla prima di emettere, non dopo. Il VIES è l'archivio europeo che dice se una partita IVA è valida per le operazioni intracomunitarie. In TurboFattura il controllo c'è, ma va chiesto: è il pulsante Cerca dell'anagrafica cliente a interrogare il servizio della Commissione europea e, se la partita IVA non risulta attiva, te lo dice lì — prima che la fattura esista. Salvare il cliente senza premerlo non fa scattare alcuna verifica.
E c'è un passaggio a monte che quasi nessuno nomina: nel VIES devi esserci anche tu. Chi vuole effettuare operazioni intracomunitarie deve dichiararne l'intenzione all'Agenzia (art. 35, comma 2, lettera e-bis, DPR 633/1972): si fa all'apertura della partita IVA o dopo, dai servizi telematici. Senza quell'iscrizione la tua stessa partita IVA non risulta valida al cliente che ti controlla.
Poi c'è la prova che i beni si sono davvero mossi. L'art. 45-bis del regolamento di esecuzione UE 282/2011 costruisce una presunzione a tuo favore se conservi almeno due elementi non contraddittori, rilasciati da soggetti indipendenti fra loro, da te e dall'acquirente: per esempio una lettera di vettura CMR firmata — il documento del trasporto internazionale su strada — e la fattura dello spedizioniere, oppure un documento di trasporto e la polizza assicurativa del viaggio. Se è l'acquirente a occuparsi del trasporto, serve in più una sua dichiarazione scritta, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.
La presunzione è relativa, e funziona in entrambe le direzioni. L'Amministrazione può superarla; ma se non riesci a mettere insieme i due documenti, la circolare 12/E del 2020 conferma che puoi ancora provare il trasporto con la documentazione ammessa dalla prassi precedente, valutata caso per caso. La stessa circolare precisa che una dichiarazione dell'acquirente arrivata oltre il decimo giorno non preclude di per sé la presunzione. Non è tutto-o-niente, come si legge spesso.
Sul quando: la fattura per una cessione intracomunitaria si emette entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (art. 46, comma 2, DL 331/1993), con l'annotazione che si tratta di operazione non imponibile e con il numero di identificazione IVA del cessionario in fattura.
Fuori dall'Unione: l'esportazione
Se i beni escono dal territorio dell'Unione l'operazione è un'esportazione, non imponibile ai sensi dell'art. 8 del DPR 633/1972. La norma distingue due strade:
| Come si muovono i beni | Norma | La condizione da rispettare |
|---|---|---|
| Esportazione diretta — spedisci o trasporti tu, o qualcuno per tuo conto | art. 8, c. 1, lett. a) | Nessun termine particolare: conta che i beni escano dalla UE |
| Esportazione indiretta — è il cliente estero a curare il trasporto | art. 8, c. 1, lett. b) | I beni devono uscire dal territorio UE entro 90 giorni dalla consegna |
I novanta giorni della lettera b) sono il dettaglio che salta fuori solo in verifica. Se il cliente ritira la merce e la lascia ferma in un magazzino italiano, il termine corre lo stesso.
E se il cliente è un privato?
Qui la logica si ribalta. Per le vendite a distanza verso consumatori di altri Paesi UE esiste una soglia unica di 10.000 euro annui, che cumula queste vendite con i servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione (in sigla TTE) resi a privati UE. Sotto la soglia applichi l'IVA italiana; sopra, l'imposta dovuta è quella dello Stato del consumatore — e per non doverti identificare in ogni Paese esiste il regime OSS, che è un capitolo a sé e qui lo citiamo soltanto. Attenzione, perché la condizione è doppia e quasi nessuno la riporta per intero: l'IVA italiana si applica solo se non hai superato i 10.000 euro nell'anno solare precedente e non li superi in quello in corso. Se sfondi la soglia a ottobre, l'imposta del Paese del consumatore vale già dall'operazione che l'ha rotta, non dal 1° gennaio successivo.
Se invece il privato sta fuori dall'Unione e sei tu a spedire i beni oltre confine, l'operazione resta un'esportazione: l'art. 8 guarda al trasporto, non alla qualifica di chi compra. Il regime dei viaggiatori extra-UE che acquistano di persona in negozio è un'altra cosa ancora, con regole proprie.
Se presti servizi
Per i servizi la regola generale è la territorialità dell'art. 7-ter del DPR 633/1972: una prestazione resa a un committente soggetto passivo non stabilito in Italia è fuori dal campo IVA italiano, perché si tassa nel Paese del committente. È lui che assolve l'imposta a casa propria.
Fuori campo non significa «niente fattura». La fattura va emessa comunque, senza imposta, e l'art. 21, comma 6-bis impone di scriverci sopra un'annotazione precisa, diversa a seconda di dove sta il committente:
| Il committente è | La dicitura obbligatoria | Norma |
|---|---|---|
| Un soggetto passivo di un altro Stato UE | «inversione contabile» | art. 21, c. 6-bis, lett. a) |
| Un soggetto passivo extra-UE | «operazione non soggetta» | art. 21, c. 6-bis, lett. b) |
La regola generale ha deroghe, e non sono rare. Gli articoli 7-quater e 7-quinquies spostano altrove la tassazione di alcuni servizi: le prestazioni relative a immobili si tassano dove sta l'immobile, e lo stesso vale per ristorazione, accesso a manifestazioni e noleggio a breve termine di mezzi di trasporto. Se il tuo servizio è uno di questi, l'art. 7-ter non è la strada.
Con i privati la regola si ribalta — ma non allo stesso modo dentro e fuori dall'Unione
Lo stesso art. 7-ter, alla lettera b) del primo comma, dice l'opposto per i consumatori: i servizi resi a committenti non soggetti passivi da un prestatore stabilito in Italia sono rilevanti in Italia. Quindi al privato tedesco o spagnolo la tua consulenza va fatturata con IVA italiana.
Fuori dall'Unione la risposta cambia — e cambia proprio sul mestiere di chi legge questa guida. L'art. 7-septies stabilisce che, in deroga alla regola appena vista, una lista di prestazioni non si considera effettuata in Italia quando il committente è un privato domiciliato e residente fuori dall'Unione. Nella lista ci sono:
- le prestazioni pubblicitarie;
- le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, e quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili;
- le cessioni e concessioni di diritti d'autore, brevetti, marchi e simili;
- le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative;
- la messa a disposizione di personale;
- il noleggio e la locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto.
Quindi la consulenza al privato statunitense è fuori campo IVA italiana: niente imposta, natura N2.1, e la fattura si emette lo stesso con l'annotazione «operazione non soggetta» — l'art. 21, comma 6-bis, lettera b) non distingue fra clienti con e senza partita IVA. Se invece il servizio non è in quella lista, si torna alla regola generale e l'IVA italiana ci va.
Un terzo binario vale per i servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione resi a privati: l'art. 7-octies li radica in Italia solo quando il committente è domiciliato o residente qui. Verso un privato extra-UE, quindi, l'IVA italiana non si applica.
L'errore vero non è togliere l'IVA: è non farsi due domande. La prima — il cliente ha una partita IVA valida, o è solo «un'azienda»? La seconda, se è un privato — dove sta, e che servizio gli sto vendendo? È la seconda domanda che si dimentica quasi tutta la prima pagina di Google.
Quale natura IVA e quale dicitura
Questa è la tabella da tenere aperta mentre compili. Le prime due righe riguardano i beni, le due centrali i servizi, le ultime i consumatori finali.
| Cosa vendi, e a chi | Natura | Cosa deve risultare in fattura |
|---|---|---|
| Beni a soggetto passivo UE (cessione intracomunitaria) | N3.2 | Non imponibile art. 41 DL 331/1993 + P.IVA del cliente |
| Beni spediti fuori dalla UE (esportazione) | N3.1 | Non imponibile art. 8 DPR 633/1972 |
| Servizi a soggetto passivo UE | N2.1 | «inversione contabile» |
| Servizi a soggetto passivo extra-UE | N2.1 | «operazione non soggetta» |
| Vendite a distanza di beni e servizi TTE a privati UE, sotto i 10.000 € | nessuna | IVA italiana, aliquota ordinaria o ridotta |
| Altri servizi a privati UE | nessuna | IVA italiana (art. 7-ter, c. 1, lett. b) |
| Servizi dell'art. 7-septies a privati extra-UE — pubblicità, consulenza, elaborazione dati, diritti d'autore | N2.1 | «operazione non soggetta» |
| Altri servizi a privati extra-UE | nessuna | IVA italiana |
Il dettaglio che non trovi quasi da nessuna parte sta nelle due righe centrali: la natura è la stessa, N2.1, sia verso l'UE sia verso l'extra-UE. Nel file XML a distinguerle non è il codice natura, ma un campo separato: per le operazioni verso un committente UE va inserita la dicitura INVCONT nel campo 2.2.1.16.1 TipoDato del blocco AltriDatiGestionali. Per l'extra-UE, in quel campo non è obbligatorio scrivere nulla. È la Guida dell'Agenzia alla compilazione delle fatture elettroniche a prescriverlo, nella scheda della natura N2.1.
N3.4 non è N3.1. Le operazioni assimilate alle esportazioni (art. 8-bis, per esempio le forniture alle navi) e i servizi internazionali dell'art. 9 hanno un codice tutto loro, N3.4. Non è un dettaglio formale, perché cambia anche il bollo: l'esenzione dell'art. 15 della Tabella B del DPR 642/1972 è scritta per le «fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci», mentre l'assimilazione dell'art. 8-bis vale ai soli effetti dell'IVA. TurboFattura, di default, il bollo su N3.4 lo applica — e su N3.1 ed N3.2 no. Non tutte le N3.4 però lo devono: l'Agenzia ha confermato che restano esenti le fatture inerenti a operazioni «tendenti alla realizzazione dell'esportazione di merci» — lo dice la risposta a interpello n. 45 del 19 febbraio 2024, a proposito delle provviste di bordo imbarcate. Sotto la N3.4 stanno però anche i servizi internazionali dell'art. 9, che quel documento non tratta: lì il caso si valuta a parte, e la casistica sta nella guida al bollo. In quel caso il bollo va tolto a mano, spegnendo l'interruttore Attivo del blocco Bollo Virtuale — che però vale per l'intera fattura, non per la singola riga. Nessun automatismo può stabilire se la tua operazione è inerente a un'esportazione.
Due codici che non vanno mai su una fattura attiva verso l'estero:
- N6.x è il reverse charge interno — subappalti edili, rottami, cessioni di telefoni ed elettronica fra operatori italiani. Con l'estero non c'entra nulla, ma è l'errore più diffuso in assoluto: si legge «inversione contabile» e si va a cercare la famiglia sbagliata.
- N2, N3 e N6 «nudi» non esistono più: servono i codici granulari. TurboFattura non te li fa nemmeno selezionare, e se metti aliquota 0 senza scegliere una natura la fattura si ferma prima di partire, con il messaggio dello scarto 00429.
Il Riferimento Normativo non devi scriverlo a mano: viene compilato in automatico dalla natura che scegli e finisce nel riepilogo IVA del file XML — N3.1 diventa «Non imponibile - art. 8 DPR 633/72 (esportazioni)», N2.1 diventa «Non soggette ad IVA - artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72».
Quel testo automatico non è l'annotazione che chiede la legge. L'art. 21, comma 6-bis vuole in fattura le parole «inversione contabile» oppure «operazione non soggetta»; il Riferimento Normativo cita la norma, che è un'altra cosa. Oggi TurboFattura non le scrive al posto tuo — e non scrive nemmeno la dicitura INVCONT negli AltriDatiGestionali: mettile tu nella descrizione della riga.
E il bollo da 2 euro?
Dipende dalla natura, e la risposta sorprende parecchie persone. Sulle esportazioni (N3.1) e sulle cessioni intracomunitarie (N3.2) il bollo non è dovuto. Sulle prestazioni fuori campo IVA (N2.1 e N2.2) sì, appena l'importo supera 77,47 euro: la consulenza da 2.000 euro al cliente statunitense il bollo ce l'ha. In TurboFattura il calcolo è automatico: mentre compili, la sezione Bollo Virtuale mostra il badge «€2 applicato». La meccanica completa sta nella guida su il bollo da 2 euro sulle fatture verso l'estero.
San Marino non è un extra-UE qualsiasi. Ha una disciplina propria, con fatturazione elettronica obbligatoria attraverso lo SdI e un codice natura dedicato, N3.3. Non trattarlo come la Svizzera o gli Stati Uniti.
Come si compila: XXXXXXX, CAP e identificativo
Tre campi mandano allo scarto più fatture estere di qualunque errore di natura. Eccoli affiancati.
| Campo | Cosa ci va per un cliente estero | L'errore tipico |
|---|---|---|
| CodiceDestinatario | XXXXXXX — sette X maiuscole, azienda o privato | Mettere 0000000, che è il codice dei destinatari italiani senza canale telematico |
| IdPaese e IdCodice | Sigla ISO a due lettere diversa da IT, più un valore che identifica la controparte, fino a 28 caratteri. Su questo campo lo SdI non fa un controllo di validità: accetta quello che scrivi, quindi l'errore non torna indietro come scarto | Scrivere l'identificativo estero nel campo CodiceFiscale, che non va mai valorizzato |
| CAP e Provincia | La Provincia non si compila; il CAP nel tracciato vuole cinque cifre: un postcode riconducibile a cinque cifre viene compattato («110 00» diventa 11000), altrimenti nel tag va il segnaposto 00000 e il postcode vero resta leggibile accanto alla città | Forzare a mano un CAP italiano finto, o bloccarsi perché il postcode di Londra non entra |
Sul primo: quando e perché si usano le sette X invece dei sette zeri è spiegato per esteso nella guida su quando si usa XXXXXXX e quando 0000000. Vale anche il contrario, ed è il caso che si vede più spesso: XXXXXXX su un cliente con partita IVA italiana fa tornare indietro la fattura con lo scarto 00313.
Sul CAP, una precisazione pratica: non devi digitare 00000. Nel modulo scrivi il postcode vero — 75001, SW1A 1AA, 110 00 — o lascialo vuoto: ci pensa il file XML. Se il postcode è riconducibile a cinque cifre viene compattato; negli altri formati nel tag CAP va il segnaposto 00000, e il postcode reale viaggia comunque nel documento, accanto alla città.
E il documento resta un TD01, una fattura ordinaria. Il TD17 non c'entra: quello appartiene al ciclo degli acquisti.
In pratica, con TurboFattura
- 1Crei il cliente e scegli il Paese
Appena selezioni una nazione diversa dall'Italia compare il banner «Cliente estero — fattura transfrontaliera», il codice destinatario viene impostato da solo a XXXXXXX e i campi Provincia, Codice SDI e PEC spariscono, perché non si applicano. Il segmento «P.A.» sparisce anche lui: restano Azienda e Privato.
- 2Verifichi la partita IVA sul VIES
Il pulsante Cerca interroga il servizio della Commissione europea: non parte da solo, devi premerlo. Due limiti da conoscere. La ricerca lavora sulle sole cifre, quindi il prefisso del Paese si sceglie dal menu — e le partite IVA che contengono lettere, come quelle irlandesi, vanno completate a mano. E i dati che tornano vanno riletti, perché il messaggio «Dati compilati da VIES — controlla e completa» non è una formalità: l'indirizzo estero viene spesso compilato solo in parte.
- 3Emetti un TD01 e scegli la natura sulla riga
Il selettore raggruppa i codici per famiglia e ha una casella di ricerca. Il Riferimento Normativo e il bollo si compilano da soli in base alla natura che hai scelto.
La natura non la sceglie il software, e nessun software può sceglierla per te. Non esiste alcun automatismo che colleghi il Paese del cliente al codice della riga: quella resta una decisione tua, perché dipende da cosa vendi e a chi, non da dove sta il cliente. È esattamente il motivo per cui esiste questa guida.
Un'ultima cosa sul recapito: lo SdI non consegna nulla oltre confine. La fattura è validamente emessa quando lo SdI la accetta, ma la copia al cliente gliela mandi tu — dal menu della fattura, con «Invia via email», partono PDF e XML in allegato. Sono due adempimenti distinti: la trasmissione è l'obbligo fiscale, la copia è quella che il tuo cliente userà per pagarti.
Entro quando la mandi allo SdI, e cosa rischi
Non esiste un termine unico per le operazioni con l'estero. È un termine mobile, che segue quello di emissione della fattura — lo dice testualmente la circolare 26/E del 2022 — e nella pratica si traduce così:
| Operazione | Entro quando | Norma |
|---|---|---|
| Cessione intracomunitaria di beni | Il 15 del mese successivo a quello di effettuazione | art. 46, c. 2, DL 331/1993 |
| Servizio generico a soggetto passivo UE | Il 15 del mese successivo | art. 21, c. 4, lett. c), DPR 633/1972 |
| Servizio generico a soggetto passivo extra-UE | Il 15 del mese successivo | art. 21, c. 4, lett. d), DPR 633/1972 |
| Esportazione di beni e ogni altra operazione | 12 giorni dall'effettuazione | art. 21, c. 4, primo periodo |
Il termine è legato all'operazione, non al giorno in cui ti sei ricordato di fare la fattura. L'esempio è della circolare stessa: cessione intracomunitaria effettuata il 1° ottobre, fattura emessa il 31 ottobre — i dati devono comunque essere allo SdI entro il 15 novembre.
Sul resto c'è una confusione che vale la pena chiudere: l'esterometro come comunicazione periodica autonoma non esiste più dal 1° luglio 2022, non dal 1° gennaio. Da quella data i dati delle operazioni transfrontaliere viaggiano operazione per operazione attraverso lo SdI. Se ti è rimasto il dubbio di una scadenza trimestrale da rispettare, l'esterometro non esiste più dal 2022 e non c'è nulla da segnare in calendario.
Emettere la fattura elettronica con codice destinatario XXXXXXX assolve l'obbligo di trasmissione dei dati transfrontalieri per quell'operazione. Non assolve gli elenchi Intrastat, che restano dovuti quando previsti: sono due adempimenti diversi.
La sanzione, per chi salta il termine. Due euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. Si riduce alla metà — massimo 200 euro al mese — se trasmetti, o correggi, entro i quindici giorni successivi alla scadenza. Non si applica il cumulo giuridico: le violazioni si sommano. La norma è l'art. 11, comma 2-quater del D.Lgs. 471/1997, e attenzione a non confonderla con il regime precedente, che ragionava per trimestri con un tetto di 1.000 euro.
Un caso che toglie lavoro: quando l'operazione è già documentata da una bolletta doganale — il caso tipico è l'esportazione di beni — l'obbligo di trasmettere i dati transfrontalieri non c'è. L'Agenzia lo dice in modo netto: non esiste un divieto, manca l'obbligo, e trasmettere comunque significa duplicare i dati. Resta ovviamente l'obbligo di emettere la fattura.
Se sei in regime forfettario
La meccanica di base — RF19, la dicitura di legge, la rivalsa INPS — sta nella guida su come si compila la fattura da forfettario. Qui c'è solo quello che cambia quando il cliente è estero, e cambia in un modo che confonde quasi tutti: sui beni sei fuori dal perimetro intracomunitario, sui servizi sei dentro in pieno.
| Cosa vendi a un cliente UE | Come si tratta | VIES e Intrastat |
|---|---|---|
| Beni | Non è una cessione intracomunitaria: la legge esclude espressamente le cessioni di chi applica il regime di franchigia (art. 41, comma 2-bis, DL 331/1993). È assimilata a un'operazione interna, senza IVA in fattura. | Non servono: niente iscrizione al VIES, niente elenchi Intrastat |
| Servizi | Valgono le regole ordinarie degli artt. 7-ter e seguenti, senza alcuna soglia minima: fattura senza addebito d'imposta al committente soggetto passivo. | Si compila l'elenco Intrastat dei servizi resi |
Sui beni la circolare 10/E del 2016 detta anche la formula da riportare in fattura, ed è letterale: l'operazione «non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331».
Le esportazioni e le operazioni assimilate invece le puoi fare normalmente, applicando gli artt. 8, 8-bis e 9. Quello che non puoi fare è avvalerti del plafond per acquistare senza IVA: quella porta, per il forfettario, resta chiusa.
Un punto onestamente aperto: quale natura. La guida dell'Agenzia dice che il codice N2.2 va adoperato anche dall'operatore in regime forfettario; ma un servizio reso a un committente UE soggetto passivo è fuori campo per carenza di territorialità, e quella strada porta a N2.1 con la dicitura INVCONT. L'Agenzia non ha sciolto esplicitamente il nodo. La logica da seguire è quella dell'operazione, non quella del regime — e se fatturi all'estero con una certa regolarità, questa è una delle poche domande che vale davvero la pena girare al tuo commercialista.
Due cose che non cambiano. Il bollo si paga lo stesso: N2.1 o N2.2, sopra 77,47 euro, due euro. E la soglia dei 25.000 euro che esonerava alcuni forfettari dalla fattura elettronica è finita il 31 dicembre 2023: oggi l'obbligo dei dati transfrontalieri riguarda tutti, senza deroghe soggettive.
Sette cose che leggi in giro e sono sbagliate
Alcune di queste stanno su pagine che occupano stabilmente la prima posizione su Google. Vale la pena leggerle tutte, anche quelle che ti sembrano ovvie.
| Quello che si legge | Come stanno le cose |
|---|---|
| «Per un cliente privato estero si usano i sette zeri» | No: XXXXXXX, sempre, azienda o privato. 0000000 è il codice dei destinatari italiani privi di canale telematico. |
| «Sulle fatture verso l'UE si usa una natura N6» | N6 è il reverse charge interno, fra operatori italiani. Sulle attive verso l'estero non entra mai: la natura è N3.2 per i beni, N2.1 per i servizi. |
| «L'esterometro è abolito dal 1° gennaio 2022, quindi non si comunica più niente» | La data è il 1° luglio 2022, ed è stata abolita la comunicazione periodica separata: l'obbligo informativo è vivo e passa dallo SdI, fattura per fattura. |
| «Sotto 25.000 euro il forfettario è esonerato dalla fattura elettronica» | Informazione scaduta il 31 dicembre 2023. Oggi non c'è più alcuna deroga. |
| «Al cliente estero l'IVA non si mette mai» | Dipende da chi compra e da cosa vendi. Al privato UE l'IVA italiana di regola ci va; al privato extra-UE dipende dal servizio — la lista dell'art. 7-septies (pubblicità, consulenza, elaborazione dati) è fuori campo, il resto no. |
| «Al cliente estero si manda un TD17» | TD17, TD18 e TD19 appartengono al ciclo degli acquisti. La fattura che emetti tu è un TD01. |
| «Sulle fatture estere il bollo non si paga» | Sulle prestazioni fuori campo IVA (N2.1 e N2.2) si paga eccome, sopra 77,47 euro. Non lo pagano le esportazioni (N3.1) e le cessioni intracomunitarie (N3.2). |
Una scadenza che riguarda questa pagina. Il Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026) riscrive dal 1° gennaio 2027 buona parte degli articoli citati qui, compreso l'art. 41 del DL 331/1993. Fino al 31 dicembre 2026 la disciplina vigente è quella descritta in questa guida; da gennaio 2027 ogni riferimento andrà riletto, e questa pagina aggiornata.
Domande frequenti
Devo mettere l'IVA in fattura a un cliente estero?
Dipende da due cose: se vendi beni o servizi, e chi è il cliente. A un'azienda estera con partita IVA di regola no — la cessione di beni in UE è non imponibile e il servizio è fuori campo IVA italiana. A un privato UE l'IVA italiana ci va. A un privato fuori dall'Unione dipende dal servizio: consulenza, pubblicità ed elaborazione dati sono fuori campo per l'art. 7-septies, gli altri no.
Che codice destinatario metto per un cliente estero?
XXXXXXX, sette X maiuscole, per qualsiasi cliente estero: azienda o privato, UE o extra-UE. I sette zeri sono un'altra cosa, sono il codice dei destinatari italiani senza canale telematico. In TurboFattura viene impostato da solo appena scegli un Paese diverso dall'Italia.
Che CAP scrivo se il cliente è a Londra o a Parigi?
Nel modulo scrivi il postcode reale, oppure lascialo vuoto: non devi inventare nulla. Se è riconducibile a cinque cifre il file XML lo compatta («110 00» diventa 11000); negli altri formati nel tag CAP va il segnaposto 00000 e il postcode vero resta leggibile accanto alla città. La Provincia, per un cliente estero, non si compila.
La fattura a un cliente estero paga il bollo da 2 euro?
Dipende dalla natura. Sulle esportazioni (N3.1) e sulle cessioni intracomunitarie (N3.2) no. Sulle prestazioni di servizi fuori campo IVA (N2.1 e N2.2) sì, quando la fattura supera 77,47 euro: la consulenza al cliente estero il bollo ce l'ha.
Posso emettere la fattura in dollari o in sterline?
In TurboFattura la fattura si emette in euro. Se il prezzo è pattuito in valuta estera, il corrispettivo va convertito al cambio del giorno di effettuazione dell'operazione — o, se quella data non è indicata in fattura, del giorno di emissione (art. 13, comma 4, DPR 633/1972).
Il forfettario che vende beni a un cliente UE fa una cessione intracomunitaria?
No, e non è una sfumatura: l'art. 41, comma 2-bis del DL 331/1993 esclude espressamente le cessioni di chi applica il regime di franchigia. Quindi niente N3.2, niente iscrizione al VIES e niente Intrastat sui beni — ma in fattura serve la dicitura di legge. Per i servizi, invece, valgono le regole ordinarie senza alcuna soglia.
- Normattiva — DL 331/1993, art. 41 (cessioni intracomunitarie e regime di franchigia)
- Normattiva — DL 331/1993, art. 46 (fatturazione delle operazioni intracomunitarie)
- Normattiva — DPR 633/1972, art. 7-ter (territorialità delle prestazioni di servizi)
- Normattiva — DPR 633/1972, art. 7-septies (servizi a privati residenti fuori dall'Unione)
- Normattiva — DPR 633/1972, art. 7-octies (servizi elettronici a privati)
- Normattiva — DPR 633/1972, art. 8 (cessioni all'esportazione)
- Normattiva — DPR 633/1972, art. 21 (fatturazione, comma 6-bis)
- Normattiva — D.Lgs. 471/1997, art. 11, comma 2-quater (sanzione sui dati transfrontalieri)
- Agenzia delle Entrate — Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro, versione 1.10
- Agenzia delle Entrate — Circolare 26/E del 13 luglio 2022 (dati delle operazioni transfrontaliere)
- Agenzia delle Entrate — Circolare 10/E del 4 aprile 2016 (regime forfettario, par. 4.1.2)
- Agenzia delle Entrate — Circolare 12/E del 12 maggio 2020 (prova del trasporto intracomunitario)
- Agenzia delle Entrate — Guida «L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche» (giugno 2026)
- Agenzia delle Entrate — FAQ sulle fatture verso e da soggetti stranieri
- Normattiva — DPR 642/1972, Tabella B, art. 15 (esenzione da bollo per le esportazioni di merci)
- Agenzia delle Entrate — Risposta a interpello n. 45 del 19 febbraio 2024 (bollo e operazioni assimilate alle esportazioni)