Adempimenti
Cassetto fiscale e fatture elettroniche: dove sono davvero e per quanto restano
Nel servizio che si chiama «Cassetto fiscale» le fatture elettroniche non ci sono: l’Agenzia le mette nel portale Fatture e Corrispettivi, dietro lo stesso accesso ma a un’altra voce di menu. E non ci restano per sempre: i file che il Sistema di Interscambio ha ricevuto nel 2024 si scaricano fino al 31 dicembre 2026.
Cassetto fiscale e fatture elettroniche in 30 secondi
Se hai la partita IVA, le fatture elettroniche le trovi nel portale «Fatture e Corrispettivi» dell’Agenzia delle Entrate, alla voce Consultazione → Fatture elettroniche e altri dati Iva. Non sono fra i contenuti del servizio «Cassetto fiscale»: stesso accesso, due servizi distinti.
- Per vederle non devi aderire a niente. Dal 20 marzo 2024 per consultare e scaricare le fatture non serve alcuna adesione.
- I file non restano per sempre. Si scaricano fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui li ha ricevuti il Sistema di Interscambio (SdI), il canale da cui passano le fatture elettroniche. Quelli del 2024, fino al 31 dicembre 2026.
- Una fattura «messa a disposizione» la ricevi quando la apri. È quella che lo SdI non ha potuto recapitarti: sta in un elenco a parte, e per il fisco vale il giorno in cui la apri.
- Il commercialista entra con la delega unica, che dall’8 dicembre 2025 si attiva solo online.
Questa guida è per chi ha la partita IVA. Se hai ricevuto una fattura come privato, la risposta è fra le domande in fondo. I nomi di voci e pulsanti sono quelli delle guide dell’Agenzia (2025 e 2026): a schermo possono essere diversi.
Cassetto fiscale o Fatture e Corrispettivi: la differenza
Il cassetto fiscale è di ogni contribuente, con o senza partita IVA, e raccoglie la sua posizione verso il fisco, in tre sezioni: «Consultazioni», «L’Agenzia scrive» e «Crediti e contributi». Fatture e Corrispettivi è un portale per chi ha la partita IVA e contiene i documenti IVA. La guida ai servizi dell’Agenzia dedica alle fatture un paragrafo a parte: «Se sei un operatore Iva, invece, puoi consultare le fatture elettroniche che hai emesso e ricevuto nel portale “Fatture e Corrispettivi”».
| Cosa cerchi | Dove sta |
|---|---|
| Fatture emesse, ricevute e «messe a disposizione» | Fatture e Corrispettivi |
| Ricevute dello SdI | Fatture e Corrispettivi |
| Elenchi e pagamento del bollo | Fatture e Corrispettivi |
| Indirizzo telematico e conservazione gratuita | Fatture e Corrispettivi |
| Dati anagrafici e codice ATECO | Cassetto fiscale |
| Dichiarazioni e certificazioni uniche (CU) | Cassetto fiscale |
| F24 versati e quietanze | Cassetto fiscale |
| Crediti IVA usati in compensazione | Cassetto fiscale |
| Lettere e comunicazioni dell’Agenzia | Cassetto fiscale |
Nel cassetto l’anagrafica mostra il codice ATECO che risulta al fisco, e le dichiarazioni, complete per gli ultimi undici anni, stanno accanto alle certificazioni uniche. Nel portale, il bollo si paga come spiega la guida al bollo e si registra l’indirizzo telematico (il codice o la PEC dove ricevere tutte le fatture). I punti di contatto veri sono due: il QR-Code con i tuoi dati si genera da tutti e due, e in tutti e due escono le lettere di compliance sulle liquidazioni IVA.
Perché tutti dicono «cassetto fiscale». Chi dice «è nel cassetto fiscale» usa il nome per tutta l’area riservata. È capitato anche all’Agenzia: un suo documento tecnico del 2026 chiama così il posto in cui restano le fatture non recapitate. Ma se apri il servizio che si chiama «Cassetto fiscale», le fatture non le trovi.
Come si entra: SPID, CIE, CNS, e che cosa resta di Fisconline
La porta è una sola: l’area riservata del sito dell’Agenzia, da cui si aprono sia il cassetto fiscale sia Fatture e Corrispettivi. Per i servizi di fatturazione il provvedimento dell’Agenzia con le regole tecniche elenca quattro modi di entrare: «SPID, Carta di identità elettronica (CIE), credenziali Fisconline/Entratel, Carta Nazionale dei Servizi (CNS)».
Fisconline non è sparito, ma non è per tutti. Ai privati no: «l’Agenzia delle entrate dal 1° marzo 2021 non rilascia più credenziali Fisconline ai cittadini», dice la sua guida alla registrazione. Chi ha la partita IVA, anche da forfettario, può ancora chiederle e usarle accanto a SPID, CIE e CNS. Una data di fine l’Agenzia non la indica: a oggi scrive che la fisserà un decreto.
Una volta dentro, nelle guide dell’Agenzia i due servizi sono due voci dello stesso menu, Servizi → Consultazioni e Ricerca: Cassetto fiscale per il cassetto, Fatturazione Elettronica per il portale. Al portale arrivi anche dall’indirizzo diretto ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale, con le stesse credenziali.
La schermata dell’utenza di lavoro
Entrando nel portale può comparire una pagina che chiede per chi vuoi operare. Se hai una sola partita IVA e lavori per te, secondo la scheda di assistenza del portale non la vedi. Negli altri casi scegli fra Me stesso, Incaricato (operi per una società o un ente), Delega diretta (sei l’intermediario delegato da un cliente) e Tutore. Società ed enti entrano attraverso i «gestori incaricati» nominati dal rappresentante legale.
«Utenza di lavoro non autorizzata». L’Agenzia non documenta questo messaggio. Probabilmente vuol dire che con l’utenza scelta non hai quel servizio: controlla la voce scelta e, se entri per conto di altri, che l’incarico o la delega comprendano la consultazione delle fatture.
Dove sono le fatture: emesse, ricevute, messe a disposizione
Nella pagina iniziale del portale cerca il riquadro Consultazione: le fatture stanno alla prima voce.
- 1Apri «Fatture elettroniche e altri dati Iva»
È il servizio per cercare, vedere e scaricare le fatture passate dallo SdI. Non chiede adesioni: resta, a parte, quella alla conservazione.
- 2Scegli l’elenco
Sono tre: le fatture emesse, le ricevute e le messe a disposizione, cioè quelle che lo SdI non ha potuto recapitarti e che aspettano di essere aperte.
- 3Imposta il periodo
L’elenco mostra l’ultimo trimestre, o il periodo che scegli. La ricerca avanzata accetta anche partita IVA o codice fiscale della controparte.
- 4Apri la fattura dalla lente
Dalla lente in fondo alla riga vedi il dettaglio e scarichi il file. Le fatture consegnate hanno una spunta verde, quelle non consegnate e ancora da aprire un simbolo rosso.
Se conosci l’identificativo che lo SdI ha dato al file (IdSdI: sta nelle ricevute dello SdI), cerchi una fattura sola con Ricerca per Sdi/file. Secondo le schede di assistenza del portale, una ricerca non copre più di un trimestre, e fra le fatture ricevute c’è un filtro per codice fiscale: mostra quelle in cui il fornitore ha indicato solo il tuo codice fiscale. Le operazioni con l’estero hanno una sezione a parte.
Gli esiti delle fatture trasmesse si cercano alla seconda voce del riquadro, Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi, per intervalli di non più di sette giorni. Che cosa vuol dire ciascun esito lo spiega la guida alla prima fattura.
Fattura «messa a disposizione»: la ricevi quando la apri
Quando lo SdI non può consegnarti una fattura, la mette a tua disposizione nell’area riservata. A una partita IVA succede in due casi: non hai dato al fornitore né codice destinatario né PEC, e lui ha scritto 0000000; oppure il recapito è fallito, per esempio perché la PEC era piena. Con un codice che non esiste, invece, la fattura viene scartata: non è emessa.
Lo stesso fatto ha tre nomi. A chi emette arriva una ricevuta di impossibilità di recapito; dal tuo lato la fattura è messa a disposizione; nell’uso, e in TurboFattura, è una mancata consegna. In ogni caso la fattura è emessa e non va rifatta.
Che cosa fai tu che la ricevi. La apri, e presto. Per il provvedimento, «ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente», cioè da parte tua. Basta aprirla o scaricarla dall’elenco delle messe a disposizione: secondo le schede di assistenza del portale, da quel momento passa fra le ricevute. È da lì, aggiunge la guida dell’Agenzia, che per chi detrae l’IVA decorre la detraibilità. Come e quando registrarla, vedilo con il commercialista.
Se sei forfettario. Fino al 19 marzo 2024 per forfettari, minimi e piccoli agricoltori il provvedimento aveva una regola a parte: fattura ricevuta già alla messa a disposizione. Dal 20 marzo 2024 non c’è più: vale la regola di ogni partita IVA, e la fattura messa a disposizione si considera ricevuta quando la apri. È quanto risulta dal testo del provvedimento; l’Agenzia non l’ha spiegato in una guida, e una sua scheda di assistenza elenca ancora i forfettari a parte.
Che cosa deve fare chi emette. Avvisarti, e non è una cortesia: per il provvedimento «è tenuto tempestivamente a comunicare», e «per vie diverse dal SdI», che l’originale è a tua disposizione nell’area riservata. Può farlo anche con una copia. Se emetti tu, vedi quando si scrivono i sette zeri e che cosa succede se il codice è sbagliato.
Per non dipendere dal fornitore, registra sul portale un indirizzo telematico: lo SdI manderà lì le tue fatture, qualunque codice ci sia nel file.
Per quanto restano: i file del 2024, fino al 31 dicembre 2026
La regola è nel provvedimento: i file restano disponibili «sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI». Vale per emesse e ricevute.
| Ricevuto dallo SdI nel | Lo scarichi fino al |
|---|---|
| 2024 | 31 dicembre 2026 |
| 2025 | 31 dicembre 2027 |
| 2026 | 31 dicembre 2028 |
Conta l’anno in cui lo SdI ha ricevuto il file, non la data della fattura: a stare al testo, una fattura datata dicembre 2024 e trasmessa a gennaio 2025 resta fino al 31 dicembre 2027. Scaduto il termine restano consultabili solo i «dati fattura», cioè i dati fiscali senza la descrizione di che cosa è stato venduto o fatto: non sono la fattura. Per molti forfettari il 31 dicembre 2026 è la prima scadenza che pesa: nel 2024 la fattura elettronica è diventata obbligatoria per tutti loro.
Qui si confondono tre cose. La consultazione è il servizio con cui vedi e scarichi i file, nei tempi della tabella. La memorizzazione è l’archivio in cui l’Agenzia tiene i file fino all’ottavo anno successivo alla presentazione della dichiarazione di riferimento: serve ai controlli, non a te. La conservazione a norma è un obbligo tuo: non è automatica, e salvare i file sul computer non basta. La guida dell’Agenzia avverte: «La consultazione non deve essere confusa con la conservazione».
Che cosa fare entro dicembre. Scaricare i file del 2024, emessi e ricevuti. E aderire alla conservazione gratuita dell’Agenzia indicando da quando farla partire: non prima del 1° gennaio del secondo anno precedente quello dell’adesione. Per esempio, chi aderisce nel 2026 può risalire al 1° gennaio 2024; chi aderisce nel 2027 no. I passaggi sono nella guida alla conservazione.
La fattura elettronica oggi è regolata dall’articolo 1 del D.Lgs. 127/2015; dal 1° gennaio 2027 lo sarà dall’articolo 77 del testo unico IVA.
Scaricare le fatture: una sola, un periodo, e il PDF
Una fattura. Nel dettaglio della fattura le guide di assistenza dell’Agenzia indicano tre comandi: Download file fattura scarica il file XML, allegati compresi; Download meta-dati il file dei metadati; Visualizza file fattura mostra la fattura in forma leggibile, senza allegati.
Un periodo. Lo scarico in blocco dal portale c’è da tempo: è la terza voce del riquadro Consultazione, Consultazioni e download massivi. Fai una richiesta, scegliendo fra fatture emesse, ricevute o messe a disposizione, e la risposta arriva dopo. Secondo la scheda di assistenza del portale ogni richiesta copre fino a 90 giorni e 20.000 fatture, se ne possono fare tre al giorno, e gli archivi pesano fino a 50 MB: per ogni fattura contengono il file XML e il file dei metadati. A marzo 2026 l’Agenzia ha aggiunto un criterio in più ai servizi usati dai gestionali e dagli intermediari: la data in cui lo SdI ha accolto il file.
Chiedere in blocco le «messe a disposizione» le apre tutte. Per l’Agenzia anche lo scarico vale come presa visione: le fatture non recapitate comprese nell’archivio risultano ricevute.
Il PDF. Un PDF pronto da scaricare le guide dell’Agenzia non lo prevedono: il portale ti dà l’XML, che è il documento che vale, e una vista leggibile. Il PDF lo ricava dall’XML un gestionale: in TurboFattura lo scarichi accanto all’XML.
«Non trovo una fattura nel cassetto fiscale»: i controlli
Dal controllo più rapido al più lento.
- 1Sei nel servizio giusto?
Nel cassetto fiscale le fatture non ci sono: si cercano in Fatture e Corrispettivi.
- 2Guarda fra le messe a disposizione
Se lo SdI non ha potuto recapitartela e non l’hai ancora aperta, è nell’altro elenco, non fra le ricevute.
- 3Allarga la ricerca
Una ricerca copre un trimestre: prova quello prima e quello dopo. Se il fornitore ha indicato solo il tuo codice fiscale, usa il filtro per codice fiscale.
- 4Controlla l’anno
Nel 2026, se lo SdI l’ha ricevuta prima del 2024, il file non si scarica più: chiedine copia al fornitore, o cercala nella PEC su cui era arrivata.
- 5Se entri per conto di altri, controlla la delega
Secondo le schede di assistenza, da delegato i file li vedi solo se la delega comprende la consultazione e acquisizione delle fatture.
- 6Chiedi al fornitore se è stata scartata
Una fattura scartata dallo SdI, per il provvedimento, si considera non emessa: non è in nessun elenco, e il fornitore deve correggerla e trasmetterla di nuovo.
- 7Dai tempo allo SdI
Fra invio e consegna, scrive l’Agenzia, i tempi vanno «da pochi minuti ad un massimo di 5 giorni». Dopo quanto una fattura compaia negli elenchi, l’Agenzia non lo indica.
Far entrare il commercialista: la delega unica
Al commercialista non dai le tue credenziali: gli conferisci una delega ai servizi online dell’Agenzia. L’Agenzia ormai ammette un modo solo: dall’8 dicembre 2025 le deleghe si attivano con la delega unica, per via telematica.
- Che cosa deleghi. Qui servono la consultazione del cassetto fiscale e la «consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici».
- A chi. A intermediari abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, CAF), e a non più di due.
- Quanto dura. Fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la conferisci: una delega del 2026 scade il 31 dicembre 2030. Puoi revocarla quando vuoi.
Come la attivi tu. Nell’area riservata apri Il tuo profilo, poi Deleghe → Intermediari e, nel riquadro Delega unica ai servizi online, Nuova delega. Inserisci il codice fiscale del commercialista, spunti i servizi e confermi: la delega è subito attiva, se lui ha accettato le condizioni d’uso. In alternativa la comunica lui, con un file firmato da te: per chi ha la partita IVA valgono la firma digitale e la firma con la CIE. Senza l’una né l’altra, e senza SPID, vedi le domande in fondo.
Attenzione alle modifiche. «La comunicazione dei dati di una delega sostituisce integralmente quella comunicata in precedenza», avverte l’assistenza dell’Agenzia: se aggiungi un servizio, indica di nuovo anche quelli che c’erano, altrimenti li perdi.
Le deleghe vecchie, attivate con le procedure di prima, valgono fino alla loro scadenza e comunque non oltre il 28 febbraio 2027. Che cosa il delegato non vede: nel cassetto, le tue scelte per il 2, 5 e 8 per mille e alcuni avvisi riservati per ora al contribuente.
Non confonderla con la delega di accesso a TurboFattura (dal piano Professional): fa entrare il commercialista nel tuo account, non nei servizi dell’Agenzia.
Le fatture ricevute in TurboFattura
Diciamolo subito: TurboFattura non legge il sito dell’Agenzia. Non entra nel tuo cassetto fiscale né in Fatture e Corrispettivi: le fatture le riceve dallo SdI, come destinatario.
- Ricezione. Il codice destinatario di TurboFattura è X7XLMCR: le fatture che lo SdI consegna a quel codice le trovi nella pagina Fatture, scheda Ricevute. Se lo registri sul portale come indirizzo telematico, lo SdI lo usa qualunque codice scriva il fornitore: se lasci TurboFattura, cambialo.
- PDF, XML e IdSdI. Di una fattura ricevuta scarichi l’XML e, se è ordinaria, il PDF leggibile; nel dettaglio c’è l’IdSdI, il numero con cui ritrovarla sul portale.
- Le fatture che emetti. Lo stato Non consegnata è la mancata consegna: la fattura è emessa e tocca a te avvisare il cliente. Con Invia via email gliela mandi.
Che cosa non arriva. Le fatture «messe a disposizione» sul portale, quelle recapitate alla tua PEC e quelle ricevute prima di usare TurboFattura. Le carichi a mano da Impostazioni → Importa Dati: l’import accetta i file XML delle fatture ordinarie, anche firmati (.p7m), e archivi ZIP fino a 25 MB. I file scaricati tienili: l’import non è una copia di sicurezza. Lo ZIP dello scarico in blocco non l’abbiamo provato. Sappiamo che può arrivare a 50 MB, il doppio del nostro limite, e che di ogni ZIP l’import legge al massimo 2.000 file, metadati compresi: questi non sono fatture, quindi li segnala come errori e li lascia fuori, senza fermare il resto.
Altre tre cose che TurboFattura non fa. Non prende dal sito dell’Agenzia F24, dichiarazioni, CU né elenchi del bollo. Non ti garantisce che il suo elenco delle ricevute coincida con quello dell’Agenzia: confrontali ogni tanto, e quella che manca cercala sul portale. E archivia le fatture, ma non le conserva a norma: la differenza conta. Prova TurboFattura gratis per 14 giorni, senza carta.
Domande frequenti
Le fatture elettroniche si vedono nel cassetto fiscale?
Nel servizio che si chiama «Cassetto fiscale» no. La guida ai servizi dell’Agenzia dedica un paragrafo al cassetto e un altro alle fatture, e scrive che chi ha la partita IVA le consulta «nel portale “Fatture e Corrispettivi”»: riquadro «Consultazione», voce «Fatture elettroniche e altri dati Iva». I due servizi stanno dietro lo stesso accesso, e molti chiamano cassetto fiscale tutta l’area riservata; è capitato anche all’Agenzia, in un documento tecnico del 2026. Nel cassetto vero trovi dichiarazioni, versamenti, rimborsi e comunicazioni; delle fatture c’è solo il QR-Code con il tuo indirizzo telematico. La mappa è nella tabella sopra.
Devo aderire a un servizio per consultare le fatture?
No. Dal 20 marzo 2024 l’adesione al servizio di consultazione non esiste più, né per le partite IVA né per i privati: l’ha tolta il provvedimento dell’Agenzia dell’8 marzo 2024, dopo che il D.L. 145/2023 aveva cancellato dal D.Lgs. 127/2015 le parole «su richiesta». Se leggi che senza adesione si vedono solo i dati di sintesi, è una pagina scritta prima. L’adesione che resta nel portale è un’altra: quella al servizio gratuito di conservazione a norma, che va fatta apposta. Che differenza c’è fra vedere una fattura e averla in conservazione lo trovi nella sezione sui tempi.
Posso scaricare le fatture in PDF?
Dal portale scarichi il file XML, con gli eventuali allegati, e puoi aprire una vista leggibile della fattura, senza allegati: nelle guide di assistenza dell’Agenzia sono i comandi «Download file fattura» e «Visualizza file fattura». Un PDF pronto da scaricare quelle guide non lo prevedono. Non è una grande mancanza: il documento che vale è l’XML, e il PDF è solo un modo comodo di leggerlo. Se ti serve una copia leggibile da stampare o da girare a qualcuno, la ricava dall’XML un gestionale; in TurboFattura la scarichi dalla scheda Ricevute, con i limiti che diciamo sopra.
Sono forfettario: per me cambia qualcosa?
Stesso portale e stesse regole di ogni partita IVA. Dal 1° gennaio 2024 la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari, quindi le tue fatture, emesse e ricevute, stanno in Fatture e Corrispettivi come quelle di chiunque altro, e i file che lo SdI ha ricevuto nel 2024 si scaricano fino al 31 dicembre 2026. Una cosa è cambiata per le fatture che ricevi senza aver dato un codice o una PEC: fino al 19 marzo 2024 per forfettari, minimi e piccoli agricoltori la fattura si considerava ricevuta già alla messa a disposizione; il provvedimento dell’8 marzo 2024 ha tolto quella regola («La lettera d) del punto 3.4 è soppressa») e da allora vale quella generale: la fattura messa a disposizione si considera ricevuta quando la apri. È quello che risulta dal testo; l’Agenzia non l’ha spiegato in una guida.
Ho ricevuto una fattura come privato, col solo codice fiscale: dove la trovo?
Nell’area riservata del sito dell’Agenzia, nella sezione «Le tue fatture»: dal menu «Servizi», poi «Consultazioni e Ricerca» e «Fatturazione Elettronica», oppure scrivendo «fatturazione» nel campo di ricerca dei servizi. Entri con SPID, CIE o CNS, senza adesioni, e i file restano fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui lo SdI li ha ricevuti. Non sei obbligato a passare dal sito: chi emette la fattura deve consegnarti una copia, su carta o in formato elettronico, salvo che tu ci rinunci. E non puoi far guardare il commercialista o il CAF al posto tuo: per l’Agenzia «Tale servizio non è delegabile ad un intermediario». Se hai anche la partita IVA, nel portale la ricerca delle fatture ricevute ha un filtro per codice fiscale che, secondo la scheda di assistenza, mostra proprio queste fatture.
Posso delegare il commercialista senza SPID, CIE o firma digitale?
Su carta la delega non si attiva più: «Non è possibile presentare il modello di Delega Unica con modalità cartacea allo sportello o via PEC», risponde l’assistenza dell’Agenzia, e nessun ufficio può attivarla al posto tuo. Per chi non ha la partita IVA esiste una firma elettronica che passa dall’intermediario; a chi ha la partita IVA quella strada è chiusa. Se non hai nemmeno la CNS, ti resta un modo solo per non passare dall’identità digitale: le credenziali dell’Agenzia, cioè Fisconline, che una partita IVA può ancora chiedere. Con quelle entri nell’area riservata, inserisci la delega e la confermi con il PIN. L’alternativa è farti lo SPID: poi la delega la attivi tu in pochi passaggi.
- Normattiva — D.Lgs. 127/2015, art. 1, testo vigente: fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio; c. 3 (le fatture ai consumatori finali sono rese disponibili dai servizi telematici dell’Agenzia, la copia la consegna chi emette e il consumatore può rinunciarvi); c. 5-bis (i file sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento); nelle note all’articolo, l’obbligo per tutti i forfettari dal 1° gennaio 2024 (art. 18, c. 3, del D.L. 36/2022)
- Normattiva — D.L. 145/2023, art. 4-quinquies, comma 4: toglie dal comma 3 dell’art. 1 del D.Lgs. 127/2015 le parole «su richiesta»; era la norma da cui, per l’Agenzia, dipendeva l’adesione al servizio di consultazione
- Normattiva — D.Lgs. 10/2026, testo unico IVA: si applica dal 1° gennaio 2027 (art. 171); da quella data la disciplina dell’art. 1 del D.Lgs. 127/2015 passa all’art. 77
- Normattiva — D.Lgs. 1/2024, art. 21, in vigore fino al 31 dicembre 2026: la delega unica agli intermediari; c. 3, scadenza al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita, salvo revoca. Dal 1° gennaio 2027 la norma passa, con lo stesso comma 3, all’art. 46 del testo unico adempimenti e accertamento (D.Lgs. 141/2026)
- Normattiva — D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), art. 64, comma 3-bis: sarà un decreto a fissare la data da cui imprese e professionisti accedono solo con SPID, CIE e CNS
- Agenzia delle Entrate — provvedimento 24 novembre 2022, n. 433608, testo coordinato con le modifiche dell’8 marzo 2024: punto 1.2 (i «dati fattura»), 2.4 (la fattura scartata si considera non emessa), 3.3 e 3.4 (recapito, codice 0000000, messa a disposizione nell’area riservata, obbligo di avviso di chi emette), 4.3, 4.4, 4.6 e 4.7 (data di ricezione: presa visione per chi ha la partita IVA, messa a disposizione per il consumatore), 8.1 (file disponibili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte dello SdI, poi i soli dati fattura), 8.2 (accesso con SPID, CIE, credenziali Fisconline/Entratel, CNS), 10.1 (consumatori finali)
- Agenzia delle Entrate — provvedimento 24 novembre 2022, n. 433608, testo originario: la lettera d) del punto 3.4 (regime di vantaggio, forfettari e produttori agricoli) e il punto 4.7 com’erano fino al 19 marzo 2024
- Agenzia delle Entrate — provvedimento 8 marzo 2024, n. 105669: dal 20 marzo 2024 soppressi la lettera d) del punto 3.4 e il punto 9 (adesione al servizio di consultazione); la consultazione è aperta a tutti senza accordo di servizio
- Agenzia delle Entrate — provvedimento 2 ottobre 2024, n. 375356 (delega unica), testo in PDF: punto 4.1 (servizi delegabili), 4.2 (solo a intermediari, con due eccezioni), 5.1 (al massimo due intermediari), 5.4 (scadenza al 31 dicembre del quarto anno successivo), 13.1 (deleghe precedenti)
- Agenzia delle Entrate — provvedimento 20 maggio 2025, n. 225394: per chi ha la partita IVA la delega si firma anche con la CIE; le deleghe attivate con le vecchie procedure valgono non oltre il 28 febbraio 2027 (prima: 30 giugno 2026)
- Agenzia delle Entrate — provvedimento 7 agosto 2025, n. 321918, testo in PDF: punto 1.1 (funzioni disponibili dall’8 dicembre 2025) e punto 1.4 (da quella data il conferimento delle deleghe si comunica solo con le modalità della delega unica)
- Agenzia delle Entrate — guida «La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate» (dicembre 2025): cap. 2 (ricevuta di impossibilità di recapito, presa visione e detraibilità dell’IVA, tempi dello SdI fino a 5 giorni) e cap. 3 (riquadro «Consultazione»: «Fatture elettroniche e altri dati Iva», i tre elenchi, «Ricerca per Sdi/file», «Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi», «Consultazioni e download massivi»; la consultazione non è la conservazione)
- Agenzia delle Entrate — guida «I Servizi dell’Agenzia delle entrate», cap. 9 «Consulta i tuoi dati fiscali»: par. 9.1, il cassetto fiscale e le sue tre sezioni; par. 9.2, le fatture elettroniche («Le tue fatture» per il consumatore, il portale «Fatture e Corrispettivi» per l’operatore IVA). Sulla durata della consultazione il paragrafo dice «emissione»: fa testo il provvedimento, che dice «ricezione da parte del SdI»
- Agenzia delle Entrate — guida «I Servizi dell’Agenzia delle entrate», cap. 12 «I servizi per gli intermediari fiscali», par. 12.3: i servizi delegabili e le due strade per il portale (indirizzo diretto o voce «Fatturazione elettronica» dell’area riservata)
- Agenzia delle Entrate — scheda del servizio «Cassetto fiscale»: che cosa contiene, il QR-Code per la fatturazione elettronica, che cosa gli intermediari delegati non possono consultare
- Agenzia delle Entrate — pagina «Le comunicazioni emesse a seguito del controllo automatico»: le lettere di compliance sulle liquidazioni periodiche IVA sono pubblicate sia nel cassetto fiscale, sezione «L’Agenzia scrive», sia in «Fatture e Corrispettivi»
- Agenzia delle Entrate — pagina «Come accedere ai servizi online dell’Agenzia delle entrate»: SPID, CIE e CNS per tutti; professionisti, imprese e persone fisiche titolari di partita IVA possono ancora chiedere e usare le credenziali dell’Agenzia, fino alla data che fisserà un decreto
- Agenzia delle Entrate — pagina «Il servizio di conservazione a norma»: all’adesione si può indicare una data anteriore, non precedente al 1° gennaio del secondo anno prima di quello dell’adesione
- Agenzia delle Entrate — FAQ sulla fatturazione elettronica, categoria «Consultazione fatture»: durata della consultazione; per il consumatore finale il servizio non è delegabile a un intermediario
- Agenzia delle Entrate — guida «La delega unica per l’utilizzo dei servizi online» (agosto 2026): conferimento e attivazione, firme ammesse, durata, revoca con effetto immediato, deleghe precedenti
- Agenzia delle Entrate — «Istruzioni per i Servizi Massivi di Trasmissione e Scarico file», versione 1.5 (16 marzo 2026): la novità è la richiesta per data di accoglienza da parte dello SdI; lo scarico di archivi con fatture messe a disposizione vale come presa visione, e il documento chiama cassetto fiscale il posto in cui stanno
- Agenzia delle Entrate — pagina «Servizi massivi SDICoop»: il servizio è per chi ha già un canale accreditato allo SdI in cooperazione applicativa
- Agenzia delle Entrate, Assistenza ai servizi online — categoria «Cassetto Fiscale»: i contenuti del servizio (anagrafica, dichiarazioni, CU, atti registrati, versamenti, rimborsi, comunicazioni, crediti e contributi)
- Agenzia delle Entrate, Assistenza ai servizi online — categoria «Fatturazione Elettronica»: chi ha la partita IVA accede al portale «Fatture e Corrispettivi» per i servizi a lui riservati
- Agenzia delle Entrate, Assistenza ai servizi online — guida «Consultazioni» del cassetto fiscale (agg. 25 settembre 2025): percorso «Servizi», «Consultazioni e Ricerca», «Cassetto fiscale»; anagrafica, dichiarazioni degli ultimi 11 anni, versamenti F24 e quietanze
- Agenzia delle Entrate, Assistenza ai servizi online — guida «Crediti e contributi» (agg. 22 settembre 2025): utilizzo dei crediti IVA in compensazione per le ultime tre annualità
- Agenzia delle Entrate, Assistenza ai servizi online — guida «Consultare le fatture elettroniche» (agg. 24 settembre 2025): percorso «Servizi», «Consultazioni e Ricerca», «Fatturazione Elettronica»; i comandi «Download file fattura», «Download meta-dati» e «Visualizza file fattura»
- Agenzia delle Entrate, Assistenza ai servizi online — «Guida per registrarsi ai servizi dell’Agenzia»: dal 1° marzo 2021 niente più credenziali Fisconline ai cittadini; società ed enti accedono attraverso i gestori incaricati
- Agenzia delle Entrate, Assistenza ai servizi online — «Guida per accedere all’area riservata»: accesso con credenziali Fisconline ed Entratel, gestori e operatori incaricati
- Agenzia delle Entrate, Assistenza ai servizi online — guida e FAQ «Deleghe – Intermediari» (agg. 5 agosto 2026): percorso «Il tuo profilo», «Deleghe», «Intermediari», «Nuova delega»; servizi delegabili; una nuova comunicazione sostituisce la precedente; PIN di conferma per chi entra con Fisconline/Entratel; niente carta, sportello o PEC
- Agenzia delle Entrate — portale di assistenza «Fatture e Corrispettivi» (schede senza data, raggiungibili dalla pagina iniziale): accesso al portale e scelta dell’utenza di lavoro; fatture ricevute e fatture passive messe a disposizione (ricerca per trimestre, filtro per codice fiscale, presa visione all’apertura o allo scarico); «Consultazioni e download massivi» (richieste e risposte, limiti, contenuto degli archivi)
- Agenzia delle Entrate — portale «Fatture e Corrispettivi»: la pagina di accesso