Regimi fiscali
Coefficienti di redditività 2026: la tabella per codice ATECO e come trovare il tuo
Il coefficiente decide quanta parte dei tuoi incassi diventa reddito: dal 40% all’86%, per gruppi di attività. Ma la tabella si legge ancora con il codice ATECO 2007, non con quello nuovo in uso dal 2025, e per alcuni mestieri la differenza è di 27 punti.
Il coefficiente di redditività in 30 secondi
Nel regime forfettario non dichiari quanto hai guadagnato davvero: lo stabilisce la legge al posto tuo. Il coefficiente di redditività è la percentuale dei tuoi incassi che diventa reddito; il resto è considerato costo, a forfait, e i costi veri non contano più. Il conto è sempre lo stesso:
- 1Incassato dell’anno × coefficiente
Conta quello che hai incassato nell’anno, non quello che hai fatturato: il forfettario ragiona per cassa, anche per chi fa impresa. Il risultato è il reddito lordo.
- 2Meno i contributi previdenziali versati
Sono l’unica spesa che si sottrae: i contributi obbligatori che hai pagato nell’anno. Se superano il reddito lordo, la parte che avanza si deduce dagli altri redditi soggetti a IRPEF, per esempio da uno stipendio o da una pensione.
- 3Moltiplicato per l’aliquota: 15%, o 5% per un’attività nuova
L’imposta sostitutiva prende il posto di IRPEF, addizionali e IRAP. Il 5% vale per l’anno di inizio e i quattro successivi, se hai i requisiti della nuova attività.
Un coefficiente del 78% quindi non vuol dire pagare il 78% di tasse: vuol dire che su 100 € incassati 78 diventano reddito, e su quei 78, tolti i contributi, si paga il 15% o il 5%. I coefficienti li fissa la legge (l’allegato 4 della L. 190/2014) per gruppi di attività, non l’Agenzia delle Entrate codice per codice. E c’è un dettaglio che conta: la tabella si legge con il codice ATECO 2007, anche se dal 2025 è in vigore una nuova classificazione, l’ATECO 2025. Se la tua attività è tra le più comuni, il coefficiente lo trovi tra i codici più cercati; altrimenti segui i tre passi.
La tabella 2026: i nove gruppi
La tabella in vigore è l’allegato 4 della L. 190/2014, riscritto dalla legge di bilancio 2019 (L. 145/2018, art. 1, comma 10). Il nuovo testo si applica dal 1° gennaio 2019: ha tolto le soglie di ricavi diverse da gruppo a gruppo, ma non ha toccato le percentuali, che erano già queste nel 2016 e valgono anche per il 2026. Nove gruppi, dal 40% all’86%, con i codici della classificazione ATECO 2007.
| Gruppo di settore | Coefficiente | Codici ATECO 2007 |
|---|---|---|
| Industrie alimentari e delle bevande | 40% | 10–11 |
| Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 40% | 45, 46.2–46.9, 47.1–47.7, 47.9 |
| Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 40% | 47.81 |
| Commercio ambulante di altri prodotti | 54% | 47.82, 47.89 |
| Costruzioni e attività immobiliari | 86% | 41, 42, 43, 68 |
| Intermediari del commercio | 62% | 46.1 |
| Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 40% | 55, 56 |
| Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi | 78% | 64–66, 69–75, 85, 86–88 |
| Altre attività economiche | 67% | tutti gli altri codici (01–03, 05–09, 12–33, 35–39, 49–53, 58–63, 77–82, 84, 90–99) |
Di norma bastano le prime due cifre del codice, la divisione. Solo nelle divisioni 46 e 47 ne servono di più: il 46.1 degli intermediari (62%) sta a parte rispetto al resto dell’ingrosso (40%), e tra gli ambulanti il 47.81 (alimentari e bevande, 40%) è separato dal 47.82 e dal 47.89 (altri prodotti, 54%). Ogni codice ATECO 2007 cade in un gruppo solo, quindi una risposta c’è sempre. Due valori che circolano e non esistono: un coefficiente dell’80% per i trasporti (la divisione 49 è tra le altre attività economiche, al 67%) e l’edilizia al 67% (le costruzioni sono all’86%).
Allegato 2 o allegato 4? Nel PDF dell’Agenzia la tabella porta in testa «Allegato 2 (articolo 1, comma 10)» e subito sotto «ALLEGATO 4 (articolo 1, comma 64)»: è l’allegato con cui la legge di bilancio 2019 ha sostituito l’allegato 4 della L. 190/2014. Stessa tabella, due numeri.
I codici più cercati, uno per uno
Per le attività più comuni tra i forfettari trovi il coefficiente, il codice ATECO 2025 e il codice ATECO 2007 da cui deriva: è quest’ultimo a decidere la percentuale, e il perché lo spiega la sezione successiva. Dove il passaggio ha diviso un codice 2007 in più codici nuovi, indichiamo quello che corrisponde all’attività descritta. I dati vengono dalle tavole di raccordo dell’ISTAT aggiornate a luglio 2026: le tabelle che collegano i codici ATECO 2025 a quelli della classificazione precedente, e viceversa. Se il tuo mestiere non è in tabella, il coefficiente lo trovi in tre passi.
| Attività | Coeff. | ATECO 2025 | ATECO 2007 (decide) |
|---|---|---|---|
| Affittacamere, case e appartamenti per vacanze | 40% | 55.20.42 | 55.20.51 |
| Agente di commercio di vari prodotti (senza un settore prevalente) | 62% | 46.19.00 | 46.19.01 |
| Agente immobiliare (non piattaforma online) | 86% | 68.31.00 | 68.31.00 |
| Ambulante di abbigliamento (al banco) | 54% | 47.71 o un 47.71.xx (per prodotto) | 47.82.01 |
| Ambulante di frutta e verdura | 40% | 47.21.01 | 47.81.01 |
| Architetto | 78% | 71.11.09 | 71.11.00 |
| Autotrasportatore di merci | 67% | 49.41.00 | 49.41.00 |
| Avvocato | 78% | 69.10.10 | 69.10.10 |
| Bar | 40% | 56.30.01 | 56.30.00 |
| Bed and breakfast | 40% | 55.20.41 | 55.20.51 |
| Blogger | 67% | 90.11.02 | 90.03.09 |
| Carrozziere | 40% | 95.31.20 | 45.20.20 |
| Commercialista | 78% | 69.20.01 | 69.20.11 |
| Consulente aziendale | 78% | 70.20.09 | 70.22.09 |
| Consulente del lavoro | 78% | 69.20.04 | 69.20.30 |
| Consulente informatico | 67% | 62.20.10 | 62.02.00 |
| Estetista | 67% | 96.22.09 | 96.02.02 |
| Fisioterapista | 78% | 86.95.00 | 86.90.21 |
| Formatore | 78% | 85.59.20 | 85.59.20 |
| Fotografo | 78% | 74.20.19 | 74.20.19 |
| Geometra | 78% | 71.12.30 | 71.12.30 |
| Giardiniere | 67% | 81.30.00 | 81.30.00 |
| Giornalista | 67% | 90.11.01 | 90.03.01 |
| Grafico | 78% | 74.12.09 | 74.10.29 |
| Hosting e servizi cloud | 67% | 63.10.10 | 63.11.30 |
| Idraulico | 86% | 43.22.05, 43.22.07 | 43.22.01 |
| Impresa di pulizie | 67% | 81.21.00 | 81.21.00 |
| Infermiere | 78% | 86.94.01 | 86.90.29 |
| Influencer marketing | 78% | 73.11.03 | 73.11.02 |
| Ingegnere | 78% | 71.12.10 | 71.12.10 |
| Insegnante di lingue | 78% | 85.59.10 | 85.59.30 |
| Istruttore di pilates | 78% | 85.51.01 | 85.51.00 |
| Marketing e pubblicità | 78% | 73.11.02 | 73.11.02 |
| Meccanico | 40% | 95.31.10 | 45.20.10 |
| Muratore | 86% | 43.91.00 | 43.39.01 |
| Operatore shiatsu (non sanitario) | 67% | 86.99.01 | 96.09.09 |
| Parrucchiere e barbiere | 67% | 96.21.00 | 96.02.01 |
| Personal trainer, insegnante di yoga | 78% | 85.51.09 | 85.51.00 |
| Programmatore | 67% | 62.10.00 | 62.01.00 |
| Psicologo | 78% | 86.93.00 | 86.90.30 |
| Pubbliche relazioni e comunicazione | 78% | 73.30.09 | 70.21.00 |
| Ristorante | 40% | 56.11.11 | 56.10.11 |
| Tatuatore | 67% | 96.99.91 | 96.09.02 |
| Traduttore e interprete | 78% | 74.30.00 | 74.30.00 |
| Vendita online di merce propria | 40% | da 47.1 a 47.7 (per prodotto) | 47.91.10 |
| Videomaker | 67% | 59.11.00 | 59.11.00 |
| Web designer | 78% | 74.12.01 | 74.10.21 |
Tre righe vanno lette con attenzione. Il codice 2025 dell’agente immobiliare, il 68.31.00, comprende anche le piattaforme online di intermediazione immobiliare: nel 2007 stavano tra i servizi informatici, quindi se gestisci una piattaforma resti al 67%, non all’86%. Il codice dell’ambulante di abbigliamento è lo stesso del negozio: il 54% vale se vendi al banco, il 40% se hai un negozio. E per la vendita online il 40% viene dal 47.91.10 del 2007. Il codice 2025 indica il prodotto, non il canale: non dice se vendi online o al banco, e tocca a te tenerne conto.
Il programmatore è al 67%, non al 78%: la divisione 62, che comprende anche la consulenza informatica, sta tra le altre attività economiche. Sbagliare è facile: chi programma di solito lavora da professionista, ma il gruppo del 78% non comprende tutti i professionisti, solo le divisioni elencate in tabella. I codici n.c.a. (non classificati altrove) seguono la stessa regola di tutti: conta il gruppo in cui cade il codice 2007.
ATECO 2025: il codice nuovo non decide la percentuale
Dal 1° aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate usa la nuova classificazione ATECO 2025 (risoluzione 24/E dell’8 aprile 2025), e il Registro delle imprese ha ricodificato d’ufficio le imprese iscritte. La tabella dei coefficienti però è rimasta scritta in codici 2007, e la legge ha scelto di non tradurla. Finché non saranno approvati nuovi coefficienti costruiti sull’ATECO 2025, l’art. 1 del D.Lgs. 81/2025 fa applicare il coefficiente «individuato sulla base del codice corrispondente all’attività esercitata secondo la classificazione ATECO 2007».
Il modello Redditi lo rende esplicito. Nel quadro LM, la parte della dichiarazione che compila chi è nel forfettario, il codice 2025 va al rigo LM21, colonna 4; il codice che determina il coefficiente va al rigo LM22, colonna 1, ed è quello ATECO 2007. Una tabella ufficiale dei coefficienti in codici 2025 non esiste: quelle che trovi in rete sono elaborazioni private.
Il guaio è che i numeri nuovi possono ingannare. Nel passaggio sono cambiate quattro cose che toccano proprio i codici citati dalla tabella:
- la divisione 45 (vendita e riparazione di auto e moto) non esiste più: la vendita è finita nelle divisioni 46 e 47, le riparazioni nella 95;
- i numeri 47.8 e 47.9 sono stati riusati: nel 2007 erano il commercio ambulante e la vendita fuori dai negozi, oggi sono il commercio al dettaglio di autoveicoli e l’intermediazione (anche il 47.91.10, che nel 2007 era la vendita via internet, oggi è l’intermediazione nel commercio al dettaglio di articoli di seconda mano);
- il commercio al dettaglio si classifica per prodotto, non più per canale: non ci sono più codici per l’ambulante né un codice unico per la vendita online;
- sono nate classi di intermediazione in molti settori: chi vende per conto d’altri, senza diventare proprietario della merce, ha un codice suo.
Se leggi il codice 2025 sulla tabella come se fosse un codice 2007, in alcuni mestieri sbagli la percentuale:
| Attività | Coefficiente giusto | Codice ATECO 2025 | Se lo leggi sulla tabella (sbagliato) |
|---|---|---|---|
| Meccanico, carrozziere, gommista, autolavaggio | 40% (ex 45.20) | 95.31 | 67% |
| Ambulante di abbigliamento, calzature, fiori, casalinghi | 54% (ex 47.82, 47.89) | 47.12, 47.5, 47.7… | 40% |
| Negozio di ricambi auto | 40% (ex 45.32) | 47.82.00 | 54% |
| Intermediario nella compravendita di veicoli e ricambi | 40% (ex 45.11.02 e simili) | da 46.18.41 a 46.18.45 | 62% |
| Gestione di uno studio di yoga, pilates o tai chi | 78% (ex 85.51) | 93.13.01 | 67% |
L’ambulante e lo studio di yoga sono i casi più insidiosi, perché l’errore ti fa pagare meno e non te ne accorgi: chi applica il 40% al posto del 54%, o il 67% al posto del 78%, dichiara meno reddito del dovuto e rischia la sanzione per dichiarazione infedele. Se hai letto che l’indice del commercio ambulante è stato eliminato, la notizia riguarda gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale), già passati all’ATECO 2025: ai forfettari non si applicano, e per te il 54% resta.
Trova il tuo coefficiente in tre passi
- 1Recupera i tuoi codici
Il posto più sicuro è l’ultima dichiarazione dei redditi, perché lì le istruzioni chiedono il codice ATECO 2007: lo trovi nel quadro LM, al rigo LM22, colonna 1. Se sei iscritto al Registro delle imprese da prima di aprile 2025, la visura camerale può riportare sia il codice nuovo sia quello precedente, ma il doppio codice è previsto solo per un periodo transitorio: se nella tua c’è solo il nuovo, affidati alla dichiarazione o risali al 2007 come nel passo 2. Il cassetto fiscale (Consultazioni, Anagrafica) e il certificato di attribuzione della partita IVA mostrano il codice registrato in Anagrafe tributaria, che può essere 2007 o 2025: i codici delle due classificazioni hanno lo stesso formato e alcuni esistono in tutte e due con significati diversi. Per capire quale hai, confronta la descrizione dell’attività accanto al codice con quella dello stesso numero nella tavola di raccordo dell’ISTAT del passo 2, tra i codici ATECO 2022 (cioè 2007): se il numero lì non c’è, o ha una descrizione diversa, è un codice 2025.
- 2Se hai solo il codice 2025, risali al 2007
Chi ha aperto prima di aprile 2025 ha già il suo codice 2007: se descrive ancora quello che fai, è quello. Chi ha aperto dopo parte dal codice 2025 e lo cerca nella tavola di raccordo dell’ISTAT, nella direzione ATECO 2025 → ATECO 2022. L’ATECO 2022 non è una terza classificazione: è l’ATECO 2007 aggiornato, e gli aggiornamenti hanno toccato solo le ultime due cifre del codice, che la tabella non legge mai. Se tutti i codici 2007 collegati cadono nello stesso gruppo, hai finito.
- 3Se cadono in gruppi diversi, decide come lavori
Un codice 2025 può nascere da attività 2007 con coefficienti diversi: negozio o banco al mercato, merce tua o vendita per conto d’altri. La legge guarda l’attività esercitata: scegli il codice 2007 che la descrive davvero, poi leggi il gruppo nella tabella. Nel dubbio parlane con il commercialista; su un caso incerto l’unica risposta vincolante è quella che l’Agenzia dà a un interpello, cioè a una domanda scritta che le presenti sulla tua situazione concreta.
Mai per somiglianza del numero. Dal 2025 lo stesso numero può indicare un’attività diversa: il 47.82 era l’ambulante di abbigliamento e oggi è il negozio di ricambi auto, il 93.11.10 era la gestione di stadi e oggi è la gestione di piscine. Il codice 2007 si cerca per descrizione dell’attività, non per assonanza.
Più attività con coefficienti diversi
Se svolgi due attività che stanno in gruppi diversi, per esempio consulenza e vendita online, non scegli un coefficiente: ne usi due. Ognuno si applica agli incassi della sua attività e i redditi si sommano. La soglia degli 85.000 € invece guarda la somma degli incassi di tutte le attività.
| Attività | Reddito lordo | Calcolo |
|---|---|---|
| Consulenza aziendale | 23.400 € | 30.000 € × 78% |
| Vendita online | 4.000 € | 10.000 € × 40% |
| Totale | 27.400 € | 40.000 € incassati |
Il risultato giusto è 27.400 €. Le scorciatoie sbagliano in tutte e due le direzioni: il 78% su tutto darebbe 31.200 € e ti farebbe pagare di più, il 40% su tutto 16.000 €, cioè meno del dovuto. Il 78% su tutto è quello che dà la regola dell’attività prevalente, che circola in rete: qui prevale la consulenza, e il suo coefficiente finirebbe anche sulle vendite. Ma la prevalente non decide il coefficiente di tutto l’incassato: serve a scegliere quale codice indicare quando più attività stanno nello stesso gruppo.
Nel quadro LM le attività dello stesso gruppo vanno su un rigo solo, con il codice della prevalente e gli incassi sommati; ogni gruppo diverso ha il suo rigo, da LM22 a LM27. I contributi si sottraggono una volta sola, dal reddito totale. Da forfettario non devi tenere una contabilità separata, ma per compilare quei righi devi sapere quanto hai incassato in ciascuna attività: tieni fatture e incassi riconducibili all’una o all’altra.
Attenzione ai contributi. Una seconda attività d’impresa può portarti l’iscrizione alla gestione commercianti o artigiani dell’INPS, che ha un contributo minimo annuo anche se l’attività rende poco: nel 2026 sono 4.611,64 € per i commercianti. Prima di aggiungere il codice, fai il conto con il commercialista.
Dal coefficiente a quanto paghi: quattro esempi
Il coefficiente da solo non dice quanto paghi: contano anche i contributi, che si deducono. Quattro profili con i numeri del 2026 e l’imposta al 15% (tra parentesi il 5% delle nuove attività). Le ipotesi: contributi a regime, cioè stesso reddito anche l’anno prima, così quelli versati nell’anno coincidono con quelli dovuti; nessuna cassa professionale; nessuna riduzione.
| Profilo | Imposta + INPS | Reddito lordo | Contributi INPS | Imposta 15% (5%) |
|---|---|---|---|---|
| Programmatore, 40.000 € incassati, 67% | 9.958,75 €, il 24,9% dell’incassato | 26.800,00 € | 6.986,76 € (Gestione separata 26,07%) | 2.971,99 € (990,66 €) |
| Consulente aziendale, 40.000 €, 78% | 11.593,76 €, il 29,0% dell’incassato | 31.200,00 € | 8.133,84 € (Gestione separata 26,07%) | 3.459,92 € (1.153,31 €) |
| Venditore online, 50.000 €, 40% | 7.167,92 €, il 14,3% dell’incassato | 20.000,00 € | 4.903,44 € (commercianti) | 2.264,48 € (754,83 €) |
| Agente di commercio, 60.000 €, 62% | 13.326,90 €, il 22,2% dell’incassato | 37.200,00 € | 9.114,00 € (commercianti; esclusi i contributi ENASARCO, la previdenza integrativa obbligatoria degli agenti) | 4.212,90 € (1.404,30 €) |
Tre cose da leggere in questa tabella. A parità di incassi il programmatore paga meno del consulente, perché la legge presume che abbia più costi (il 33% contro il 22%); il codice però non si sceglie per pagare meno, si sceglie per descrivere il lavoro. Il venditore online sembra pagare pochissimo, ma i suoi 50.000 € comprendono la merce: il 40% esiste proprio perché il commercio ha costi alti, e il forfettario conviene quando i tuoi costi veri sono più bassi di quelli presunti. Infine, in tutti e quattro i casi i contributi pesano più dell’imposta.
Artigiani e commercianti in forfettario possono chiedere all’INPS una riduzione del 35% dei contributi (art. 1, comma 77, della L. 190/2014). Per il venditore online scendono a 3.189,84 €, ma l’imposta sale a 2.521,52 €, perché c’è meno da dedurre. E meno contributi vogliono dire meno pensione. Nella Gestione separata, invece, i contributi del primo anno si pagano l’anno dopo: nell’anno di apertura c’è poco o niente da dedurre, e l’imposta è più alta di quella a regime.
Se il tuo codice è sbagliato
La legge aggancia il coefficiente all’attività esercitata: i codici che usi devono descriverla, e se uno non la descrive è quello a dover cambiare, non il lavoro. Se ti accorgi che non torna:
- prima capisci quale codice è sbagliato, perché sono due e si correggono in modo diverso: quello registrato all’Agenzia si corregge con la variazione, da fare sempre in codici ATECO 2025 (risoluzione 24/E del 2025), e la variazione non tocca il coefficiente; il codice ATECO 2007 del rigo LM22, colonna 1, l’unico che decide il coefficiente, non passa dalla variazione e si corregge in dichiarazione: nella prossima e, per quelle già presentate, con l’integrativa;
- comunica la variazione entro 30 giorni dal cambiamento (art. 35 del DPR 633/1972): con il modello AA9/12 se sei un professionista non iscritto al Registro delle imprese, con la pratica ComUnica (la Comunicazione Unica alla Camera di commercio) se hai un’impresa, anche individuale;
- non serve nessuna comunicazione se cambia soltanto quale delle attività già dichiarate è la prevalente;
- per le dichiarazioni già presentate con il coefficiente sbagliato c’è la dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8, del DPR 322/1998), che funziona nei due sensi: per versare il dovuto, con il ravvedimento, o per recuperare quanto hai pagato in più.
Se invece l’errore lo trova l’Agenzia e hai dichiarato meno del dovuto, è una dichiarazione infedele: la sanzione è il 70% della maggiore imposta, con un minimo di 150 €, per le violazioni dal 1° settembre 2024 (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 471/1997). E un coefficiente sbagliato si porta dietro anche i contributi INPS, che si calcolano sullo stesso reddito.
Cosa cambia dal 2027
Dal 1° gennaio 2027 il forfettario lascia la L. 190/2014 ed entra nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026), agli articoli 232-243. La tabella diventa l’allegato D del testo unico: stessi nove gruppi, stessi coefficienti, stessi codici ATECO 2007. Anche la regola del codice 2007 passa nel testo unico (art. 235, comma 6, come corretto dal D.Lgs. 141/2026), finché non arriveranno i coefficienti costruiti sull’ATECO 2025, che oggi non hanno una data. Cambia quindi la norma da citare, non il conto.
Il forfettario in TurboFattura
Diciamolo subito: TurboFattura non calcola il tuo coefficiente né l’imposta sostitutiva. Quel conto lo fai tu, o il tuo commercialista, in dichiarazione. Quello che fa è tenere in ordine i due ingredienti che servono: fatture giuste e incassi registrati. Come lavora con il regime lo trovi nelle pagine per i forfettari e per i freelance; qui sotto, in breve.
- Con il regime forfettario nel profilo, ogni fattura porta il codice RF19 nel file XML e le righe nascono senza IVA, con Natura N2.2 (operazioni non soggette). Se per errore metti l’IVA su una riga, la fattura non parte. Il codice ATECO che puoi salvare nel profilo, invece, è facoltativo e non finisce nel file XML: per fatturare non devi cambiarlo.
- Quando la fattura supera 77,47 €, rivalsa INPS compresa, l’imposta di bollo da 2 € si aggiunge da sola, e scegli tu se addebitarla al cliente. Se sei iscritto alla Gestione separata puoi attivare nelle impostazioni la rivalsa INPS del 4%, che in fattura compare senza IVA. La ritenuta d’acconto invece non si applica ai compensi del forfettario (L. 190/2014, art. 1, comma 67), e TurboFattura non te la propone.
- Su ogni fattura registri quanto e quando incassi, anche a rate. È il dato che conta: il coefficiente si applica a quello che incassi nell’anno, non al fatturato.
- Dal piano Professional esporti le fatture dell’anno per il commercialista. L’elenco segue la data della fattura e non riporta gli incassi: una fattura emessa a dicembre e incassata a gennaio sta nell’anno di emissione, quindi le date di incasso gliele passi tu.
Due avvertenze. Il totale dell’anno fallo sommando gli incassi secondo la loro data: la scheda Incassi del Report raccoglie le fatture per anno di emissione, quindi una fattura del 20 dicembre 2026 pagata il 10 gennaio 2027 lì risulta incassata nel 2026, mentre per il coefficiente conta nel 2027. E se hai attività in gruppi diversi, TurboFattura non divide fatture e incassi per attività: il conto degli incassi di ciascuna, che ti serve per il quadro LM, lo tieni tu.
Domande frequenti
Un coefficiente del 78% vuol dire pagare il 78% di tasse?
No. Vuol dire che il 78% di quello che incassi diventa reddito: su 40.000 € incassati, il reddito lordo è 31.200 €. Da lì togli i contributi versati e applichi il 15%, o il 5% se l’attività è nuova, per l’anno di inizio e i quattro successivi. Con l’aliquota al 15% e i contributi della Gestione separata, tra imposta e INPS se ne va circa il 29% dell’incassato (circa il 23% con l’aliquota al 5%): il conto completo è negli esempi.
Ho un codice ATECO 2025: come trovo il mio coefficiente?
Non leggendo il codice nuovo sulla tabella. Fino a nuovi coefficienti vale il codice ATECO 2007 dell’attività che svolgi (art. 1 del D.Lgs. 81/2025): lo trovi nell’ultima dichiarazione dei redditi (quadro LM, rigo LM22, colonna 1) e, se sei iscritto al Registro delle imprese, nella visura camerale, finché accanto al codice nuovo riporta anche quello precedente. Se hai aperto la partita IVA da aprile 2025 in poi e hai solo il codice nuovo, lo ricavi a ritroso dalla tavola di raccordo dell’ISTAT, seguendo i tre passi della guida. Un carrozziere, per esempio, oggi ha il 95.31.20, ma deriva dal 45.20.20 e resta al 40%, non al 67%.
Svolgo due attività con coefficienti diversi: quale applico?
Tutti e due: ognuno sugli incassi della sua attività, poi sommi i redditi. 30.000 € di consulenza al 78% e 10.000 € di vendite online al 40% fanno 27.400 € di reddito lordo. La soglia degli 85.000 € si calcola invece sulla somma degli incassi.
Il coefficiente cambia se ho più spese, o con gli anni?
No. Dipende solo dal gruppo della tua attività e lo fissa la legge: le spese vere non contano, tranne i contributi previdenziali obbligatori, che deduci. Le percentuali sono le stesse almeno dal 2016 e restano tali nel testo unico che si applica dal 2027; cambieranno solo con i nuovi coefficienti costruiti sull’ATECO 2025, che oggi non hanno una data.
La rivalsa INPS del 4% e il bollo riaddebitato contano negli incassi?
Sì, tutti e due. La maggiorazione del 4% che addebiti al cliente come iscritto alla Gestione separata fa parte dei compensi: lo dicono le istruzioni del modello Redditi, nella parte sul regime di vantaggio a cui rinviano anche per il forfettario. Quindi si moltiplica per il coefficiente come il resto e, proprio perché è un compenso, conta anche per la soglia degli 85.000 €. Anche i 2 € di bollo che riaddebiti in fattura sono un compenso per l’Agenzia (risposta n. 428 del 2022): entrano nel conto del coefficiente e, per la stessa ragione, contano per la soglia.
Il mio codice è un n.c.a. (non classificato altrove): che coefficiente ha?
Quello del suo gruppo, come tutti gli altri. Il 96.09.09 (altri servizi alla persona, da cui deriva il 96.99.99) e l’82.99.99 (altri servizi alle imprese) sono al 67%; il 74.90.99 (altre attività professionali, da cui deriva il 74.99.99) è al 78%. Attenzione al percorso inverso: alcune attività che nel 2007 stavano in un n.c.a. oggi hanno un codice in un’altra divisione. Lo shiatsu, per esempio, oggi sta nell’86.99.01, che letto sulla tabella sembrerebbe al 78%. Ma l’86.99.01 nasce da due codici 2007 con coefficienti diversi: il 96.09.09, al 67%, e l’86.90.42 (altri servizi sanitari n.c.a.), al 78%. Decide quello che descriveva davvero la tua attività: per lo shiatsu non sanitario è il 96.09.09, al 67%.
- Normattiva — L. 190/2014, art. 1, commi 54-89 (regime forfetario), testo vigente: c. 54 (soglia di 85.000 €), c. 55 (più attività: si sommano ricavi e compensi), c. 64 (coefficiente, aliquota del 15%, contributi dedotti), c. 65 (aliquota del 5%), c. 67 (niente ritenuta d’acconto), c. 76-77 e 83 (riduzione contributiva del 35% per le imprese, su domanda)
- Gazzetta Ufficiale — L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), S.O. n. 62 alla GU n. 302 del 31/12/2018: art. 1, c. 10 e allegato 2, la tabella dei coefficienti in vigore
- Agenzia delle Entrate — la tabella dei coefficienti in PDF (allegato 2 della L. 145/2018, che sostituisce l’allegato 4 della L. 190/2014)
- Normattiva — D.Lgs. 81/2025, art. 1: il coefficiente si individua con il codice ATECO 2007 fino ai nuovi coefficienti ATECO 2025
- Agenzia delle Entrate — Istruzioni Redditi Persone fisiche 2026, fascicolo 3, quadro LM, sezione III (righi LM21-LM27 e LM34-LM35, pagg. 43-46) e rigo LM2 (pag. 41) per la rivalsa del 4%
- Agenzia delle Entrate — Risoluzione n. 24/E dell’8/4/2025: adozione della classificazione ATECO 2025
- Agenzia delle Entrate — Circolare n. 10/E del 4/4/2016 (regime forfetario), § 4.3: la tabella dei coefficienti in vigore nel 2016, con le stesse percentuali di oggi
- Agenzia delle Entrate — Circolare n. 9/E del 10/4/2019 (regime forfetario), § 4.3: più attività e criterio di cassa
- Agenzia delle Entrate — Circolare n. 11/E del 18/7/2025: ISA e classificazione ATECO 2025
- Agenzia delle Entrate — Risposta n. 428 del 12/8/2022: bollo dovuto sulle fatture senza IVA oltre 77,47 € (art. 13 della Tariffa del DPR 642/1972); se il forfettario lo riaddebita, è un compenso
- ISTAT — Classificazione ATECO: documenti, tavole di raccordo ATECO 2025 ↔ ATECO 2022 e tabella operativa (aggiornamento 2026)
- ISTAT — Nota informativa congiunta con Camere di commercio e Agenzia delle Entrate dell’11/12/2024: ATECO 2025 dal 1° aprile 2025, ricodifica d’ufficio nel Registro delle imprese, visura con i codici nuovi e precedenti per un periodo transitorio
- Agenzia delle Entrate — Certificato di attribuzione della partita IVA: attesta i dati associati alla partita IVA, compresi attività e codice ATECO
- INPS — Circolare n. 8 del 3/2/2026: Gestione separata, aliquote e massimale 2026
- INPS — Circolare n. 14 del 9/2/2026: artigiani e commercianti, contributi 2026
- INPS — Circolare n. 35 del 19/2/2016: la riduzione del 35% dei forfettari vale anche sui contributi entro il minimale; il contributo di maternità (7,44 € annui) resta dovuto
- Normattiva — L. 662/1996, art. 1, c. 212: la rivalsa del 4% della Gestione separata
- Normattiva — DPR 633/1972, art. 35: dichiarazione di inizio, variazione e cessazione attività
- Normattiva — DPR 322/1998, art. 2, c. 8: la dichiarazione integrativa
- Normattiva — D.Lgs. 471/1997, art. 1: sanzioni per la dichiarazione infedele
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 117/2026, testo unico delle imposte sui redditi (S.O. n. 26 alla GU n. 152 del 3/7/2026): artt. 232-243 e allegato D, che si applicano dal 1/1/2027 (art. 377)
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 141/2026 (S.O. n. 28 alla GU n. 181 del 6/8/2026), art. 2, c. 1, lett. oo): correzione dell’art. 235 del testo unico