Regimi fiscali
Imposta sostitutiva del forfettario: chi ha il 5%, per quanti anni e quando si paga
Il 5% non dura cinque anni dalla data di apertura: vale per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, quindi chi apre a dicembre brucia un anno intero. E l’imposta sostitutiva prende il posto dell’IRPEF e delle addizionali, non dei contributi, non del bollo, non dell’IVA sugli acquisti in reverse charge.
Il 5% e il 15% in 30 secondi
Nel forfettario l’imposta sostitutiva è il 15% del reddito, o il 5% se l’attività è nuova, rispetta tre condizioni e, per l’Agenzia, è nel forfettario fin dal primo anno. Il 5% copre cinque periodi d’imposta, contando per intero l’anno di apertura. Si versa alle scadenze dell’IRPEF: saldo e prima rata d’acconto d’estate, seconda rata entro il 30 novembre.
Le tre condizioni: nei tre anni prima non hai esercitato un’attività d’impresa, professionale o artistica, nemmeno in società o nell’impresa familiare; la nuova attività non è il lavoro di prima, da dipendente o da autonomo, con un’altra veste; e se rilevi l’attività di qualcun altro, l’anno prima i suoi ricavi non hanno superato 85.000 €. Il 5% non si chiede all’apertura: lo attesti tu ogni anno, nel modello Redditi.
Per una persona fisica il periodo d’imposta è l’anno solare. Il primo anno non versi acconti dell’imposta sostitutiva; il secondo, però, al saldo del primo si somma l’acconto. I contributi previdenziali si pagano a parte: l’imposta sostitutiva non li sostituisce.
La base non è il fatturato: è il reddito che la legge calcola al posto tuo, cioè gli incassi dell’anno moltiplicati per il coefficiente di redditività del tuo codice ATECO, meno i contributi versati nell’anno. Coefficiente, tabella ed esempi in euro stanno nella guida ai coefficienti; requisiti e soglie in regime forfettario 2026.
Cinque anni solari, non cinque anni dall’apertura
Il 5% dura cinque periodi d’imposta. Lo dice l’art. 1, comma 65, della L. 190/2014, la legge che dal 2015 regola il forfettario: «Al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, l’aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento». Per una persona fisica il periodo d’imposta è l’anno solare, e il primo conta per intero anche se hai aperto a dicembre. Due attività aperte nel 2026, una il 15 gennaio e una il 20 dicembre:
| Anno | A gennaio | A dicembre |
|---|---|---|
| 2026 | 5%, 1° di 5 | 5%, 1° di 5 (12 giorni) |
| 2027 | 5% | 5% |
| 2028 | 5% | 5% |
| 2029 | 5% | 5% |
| 2030 | 5%, 5° e ultimo | 5%, 5° e ultimo |
| 2031 | 15% | 15% |
Per le due attività della tabella il 5% scade lo stesso giorno, il 31 dicembre 2030: la prima l’avrà usato per quasi cinque anni pieni, la seconda per quattro anni e dodici giorni.
I cinque periodi si contano dall’inizio dell’attività, non dall’ingresso nel forfettario: se hai aperto la partita IVA in un altro regime e ci passi dopo, il conto non riparte da capo. E per l’Agenzia i periodi che restano non sono al 5%: chi apre fuori dal forfettario, in contabilità semplificata o ordinaria, anche perché una causa di esclusione glielo impedisce, e ci entra dopo con la stessa attività non ha il 5% né per l’anno d’ingresso né per quelli che restano dei cinque. La previsione del 5%, scrive l’Agenzia, «è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfetario» (risposta a interpello n. 226 del 2024): il comma 65 non lo dice, è la sua lettura.
Nel 2016 la stessa Agenzia aveva trattato in un altro modo un caso diverso, ormai chiuso: con la circolare 10/E (§ 3.1.1) chiarì che chi aveva optato per il regime ordinario nel 2014 o nel 2015 poteva revocare la scelta dal 2016, per le modifiche della legge di stabilità 2016, e applicare il 5% per i periodi rimasti del quinquennio. Erano attività iniziate entro il 2015, con i cinque periodi chiusi al più tardi nel 2019: per chi oggi parte fuori dal forfettario vale la risposta del 2024.
Se hai letto «per i primi 5 anni di attività», è una formula breve, non quella della legge: la usava la circolare 10/E del 2016 e la ripete ancora oggi la scheda sul regime forfettario del sito dell’Agenzia. Le circolari successive sono più precise: la 9/E del 2019 dice «per i primi cinque periodi d’imposta», la 32/E del 2023 «nei primi cinque anni d’imposta», cioè anni solari, a partire da quello in cui l’attività è iniziata.
Aprire a dicembre non costa solo un anno di 5%. Per restare nel forfettario l’anno dopo, gli incassi dell’anno di apertura vanno «ragguagliati ad anno» (comma 54), cioè riportati a un anno intero, e poi confrontati con gli 85.000 €: possono bastare poche settimane di incassi anche modesti, riportati a un anno, per superare la soglia e uscire dal regime già dall’anno successivo. La legge non dice come si fa quel conto e non risultano chiarimenti dell’Agenzia: se hai aperto in corso d’anno e hai già incassato, fallo fare al commercialista. La soglia dei 100.000 €, quella che fa uscire nell’anno stesso, invece non si ragguaglia: contano gli incassi effettivi. E se all’apertura sai già che le somme dell’anno, ragguagliate, supereranno gli 85.000 €, per l’Agenzia il forfettario non si applica nemmeno nell’anno di inizio (circolare 32/E del 2023, § 4.3). Senza il forfettario dal primo anno, per la stessa Agenzia, il 5% non c’è per nessuno dei cinque periodi, nemmeno se nel regime entri dopo (risposta a interpello n. 226 del 2024).
Dal 2027 i commi 54-89 dell’articolo 1 della L. 190/2014 sono abrogati e il regime si sposta negli articoli da 232 a 243 del nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026): il 5% e le sue tre condizioni stanno all’articolo 235, comma 2. Cambia la norma da citare, non il conto.
Le tre condizioni del 5%, una per una
Il 5% spetta solo se valgono tutte e tre. La legge le scrive in poche righe; i criteri per applicarle l’Agenzia li ha riassunti nella circolare 10/E del 2016. In più, per l’Agenzia, il forfettario va applicato fin dal primo anno (vedi sopra).
a) Nessuna attività tua nei tre anni precedenti
Nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività non si deve aver esercitato «attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare»: non solo in proprio, quindi, ma anche da socio di una società di persone o di uno studio associato, o da collaboratore di un’impresa familiare. Conta l’attività svolta davvero, non la quota posseduta: per l’Agenzia il limite non scatta «in caso di partecipazione ad una società inattiva» (circolare 10/E del 2016), e per il socio accomandante di una S.a.s. va verificato se nel triennio ha gestito la società o si è limitato a conferire il capitale (circolare 17/E del 2012, a cui la 10/E rinvia). Il lavoro da dipendente qui non conta: pesa solo nella seconda condizione, se la nuova attività ne è la semplice prosecuzione.
E il triennio non si conta per anni d’imposta. Per la circolare 10/E, quando la norma richiama i tre anni precedenti, «intende riferirsi al triennio calcolato secondo il calendario gregoriano, e non al periodo d’imposta né all’anno solare», cioè da data a data. L’esempio è della stessa circolare: chi avvia una nuova attività ad aprile 2016 rispetta questa condizione se ha chiuso la precedente entro marzo 2013. Con le date di oggi, chi apre a ottobre 2026 e ha chiuso la vecchia attività a marzo 2023 la rispetta già, senza aspettare il 2027 come accadrebbe contando per anni d’imposta.
b) La nuova attività non è la vecchia con un’altra veste
La legge esclude dal 5% la «mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo». L’unica eccezione che prevede è il periodo di pratica obbligatoria per esercitare un’arte o una professione: il praticantato non ti toglie il 5%.
Conta la sostanza, non la forma: aprire con un codice ATECO diverso non basta a rendere nuova l’attività. Per l’Agenzia «è indispensabile valutare se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative». E la circolare ritiene che «la prosecuzione rilevi anche quando la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per cause indipendenti dalla volontà del dipendente»: nemmeno un licenziamento, quindi, salva il 5% di chi rifà lo stesso lavoro per lo stesso mercato. Il 5% si salva, invece, quando per la circolare la prosecuzione non c’è: se l’attività o il mercato sono diversi da prima, oppure quando «la precedente attività abbia il carattere di marginalità economica», cioè lavoro a termine o di collaborazione per non più di metà del triennio, diciotto mesi.
c) Se rilevi l’attività di un altro, contano i suoi ricavi
Il caso è quello di chi subentra in un’attività già avviata, per esempio rilevando un negozio o uno studio: i ricavi di chi la esercitava, nell’anno prima di quello in cui subentri, non devono superare 85.000 €, il limite del comma 54. Se il passaggio avviene in corso d’anno, per quell’anno si sommano i suoi ricavi e i tuoi: nel linguaggio della circolare, quelli del «dante causa», chi cede, e quelli dell’«avente causa», chi subentra. Se insieme superano 85.000 €, dall’anno dopo il 5% finisce: il contribuente, scrive la circolare, «sarà obbligato ad uscire dal regime di favore a decorrere dall’anno successivo», senza precisare se intende il solo 5% o il forfettario intero.
Cosa l’imposta sostitutiva non sostituisce
Che cosa sostituisce lo dice il comma 64: è «un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive», cioè di IRPEF, addizionali e IRAP. Fuori da quell’elenco non sostituisce niente.
- I contributi previdenziali, per intero — e sono l’unica spesa che si deduce dal reddito forfettario. Ridotti del 35% solo con l’opzione da chiedere all’INPS, e solo per chi fa impresa (commi 76-77). Oltre a loro, dal reddito forfettario si sottraggono solo le perdite fiscali degli anni precedenti l’ingresso nel regime, nei limiti delle regole ordinarie (comma 68).
- Il bollo da 2 € sulle fatture con più di 77,47 € di importi non assoggettati a IVA. È un’altra imposta, dovuta sulla fattura e non sul reddito: come funziona lo spiega la guida alla fattura da forfettario.
- L’IVA del reverse charge. Su alcuni acquisti la legge sposta il debito dell’IVA dal fornitore a chi compra: è l’inversione contabile, o reverse charge. Succede, per esempio, con la pubblicità online o il software in abbonamento comprati da un fornitore estero, e con i beni comprati in altri Paesi UE oltre i 10.000 € di acquisti l’anno: i casi sono nella guida all’autofattura. Quell’IVA la versa il forfettario, «entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari» (comma 58), e non può recuperarla: è un costo, non un credito.
- Le ritenute su dipendenti e co.co.co. Sui compensi che paghi, per esempio a un professionista, da forfettario non fai ritenute. Restano però, dice il comma 69, quelle degli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973: sugli stipendi dei dipendenti e sui redditi che la legge assimila al lavoro dipendente, come i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.). Per loro sei sostituto d’imposta: trattieni l’IRPEF dallo stipendio o dal compenso e la versi tu.
Il caso dell’IRAP. Il comma 64 la nomina ancora. Ma dal 2022 l’IRAP «non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni» (L. 234/2021, art. 1, comma 8): il riferimento è senza oggetto. Dire che il forfettario fa risparmiare l’IRAP è sbagliato — come persona fisica non la pagheresti in nessun regime.
Le detrazioni che si perdono, e il reddito che conta comunque
Se hai solo il reddito del forfettario, perdi le detrazioni IRPEF per spese mediche, interessi del mutuo, ristrutturazioni e figli. Non sono rimborsi ma sconti sull’IRPEF, e il reddito forfettario non fa parte del reddito tassato con l’IRPEF: ha la sua imposta, calcolata a parte. Quelle detrazioni ti servono solo se hai anche altri redditi, come uno stipendio o una pensione, e solo fino all’IRPEF che quei redditi producono.
Lo dice la circolare 10/E del 2016: «Il contribuente potrà scomputare le detrazioni d’imposta complessivamente spettanti dall’imposta lorda emergente dal quadro RN, nel caso in cui percepisca altre categorie di reddito». Il quadro RN è la parte della dichiarazione dei redditi in cui si calcola l’IRPEF, e l’imposta lorda è l’IRPEF prima delle detrazioni. Per lo stesso motivo il forfettario non si confronta con il regime ordinario mettendo il 5% o il 15% accanto alle aliquote dell’IRPEF: nell’ordinario le detrazioni abbassano anche l’imposta sul reddito dell’attività, nel forfettario no.
Il rovescio è il comma 75: quando le norme guardano a requisiti reddituali «per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria», «si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario». Non solo ISEE, bonus e assegni: se hai anche uno stipendio o una pensione, il reddito forfettario si somma all’altro reddito quando si calcolano le detrazioni per lavoro dipendente o pensione e quelle per i familiari a carico, che scendono al crescere del reddito. Il reddito forfettario conta quando si tratta di stabilire se ti spetta qualcosa e in che misura, e non conta quando servirebbe a darti un’IRPEF da cui togliere le detrazioni. Se apri la circolare 10/E del 2016 troverai scritto il contrario per la detrazione da lavoro dipendente (§ 4.3.7): commentava il vecchio comma 75, che parlava solo dei familiari a carico ed è stato riscritto dalla legge di bilancio 2020 (L. 160/2019, art. 1, comma 692).
Quando si paga: saldo, acconti e codici tributo 1790, 1791 e 1792
Si paga alle stesse scadenze dell’IRPEF, perché lo dice la chiusa del comma 64: «Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche». In pratica, entro il 30 giugno versi il saldo dell’anno prima e la prima rata di acconto dell’anno in corso, entro il 30 novembre la seconda rata. Nel primo anno di attività non versi acconti dell’imposta sostitutiva: si calcolano sull’imposta dell’anno prima, che non c’è. Il saldo di quel primo anno, però, lo versi l’anno dopo, insieme alla prima rata di acconto del secondo anno. I codici tributo sono propri (circolare 10/E del 2016) e li trovi nella tabella più sotto.
Nel 2026 la scadenza di giugno è slittata, ma non per tutti. Il 30 giugno lo fissa l’art. 17 del D.P.R. 435/2001, che concede altri trenta giorni aggiungendo lo 0,40%. Chi esercita un’attività per cui è stato approvato un ISA, uno degli indici sintetici di affidabilità fiscale (il voto da 1 a 10 che il fisco dà a imprese e professionisti, attività per attività), e sta sotto il limite di ricavi di quell’indice, ha potuto versare «entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione», o nei trenta giorni successivi «maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo». Oggi la norma è l’art. 1-sexies del D.L. 63/2026, inserito dalla L. 113/2026 di conversione; la stessa proroga l’aveva disposta l’art. 6 del D.L. 89/2026, che molti citano, poi abrogato dalla stessa legge facendone salvi gli effetti. La norma nomina espressamente i forfettari, ma dentro quel perimetro: per loro, esclusi dagli ISA, conta l’attività, non l’applicazione degli indici, e il rinvio valeva solo se la loro attività ne aveva uno. Su una norma quasi identica l’Agenzia ha chiarito che vale per i forfettari «ricorrendo tali condizioni» (risoluzione 53/E del 2021). Il forfettario la cui attività non ha un indice è rimasto al 30 giugno, o al 30 luglio con lo 0,40%: è lo stesso perimetro che decide le rate dell’acconto, qui sotto.
Davanti c’è il 30 novembre 2026, un lunedì: la seconda rata. L’acconto è dovuto solo se l’imposta dell’anno precedente supera 51,65 €, ed è il 100% di quell’imposta — misura fissata per l’IRPEF dal D.L. 76/2013. Se prevedi un’imposta più bassa per l’anno in corso puoi versare il 100% di quella, ma se poi l’imposta risulta più alta del previsto, sulla parte di acconto che mancava paghi sanzione e interessi. Di norma l’acconto si divide in due. Quanto pesa ciascuna rata dipende dall’attività:
- 40% e 60% è la regola generale (art. 17, comma 3): prima rata il 40%, seconda il resto. Sotto 257,52 € di acconto si versa tutto a novembre — quella cifra, spiega l’Agenzia, è quella il cui 40% fa 103 €, la soglia che la prima rata deve superare perché l’acconto si divida in due.
- 50% e 50% se per la tua attività è stato approvato un ISA (art. 58 del D.L. 124/2019). Ai forfettari gli ISA non si applicano, ma per gli acconti conta che esistano, non che si applichino: la risoluzione 93/E del 2019 riferisce la regola ai contribuenti che esercitano un’attività con un ISA approvato, «prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA», e la estende espressamente ai forfettari. L’altra condizione, ricavi o compensi entro il limite fissato per quell’indice (5.164.569 €), per un forfettario è di fatto sempre rispettata. Con le rate a metà si versa tutto a novembre se l’acconto non supera 206 €, perché è lì che il 50% fa 103 €.
Quale delle due sia la tua dipende dal codice attività. L’elenco dei codici per cui è approvato un ISA cambia ogni anno per decreto ed è allegato alle istruzioni generali dei modelli ISA, sul sito dell’Agenzia delle Entrate; nel dubbio lo verifica il commercialista. Non è vero che i forfettari versino tutti metà e metà, anche se la scheda «Come si paga l’Irpef» dell’Agenzia li mette tutti tra chi paga in due rate di pari importo: la scheda semplifica, perché la risoluzione 93/E dà le rate a metà ai forfettari solo alle condizioni dette sopra. Senza indice approvato valgono il 40% e il 60%.
| Codice | Cosa versi | Quando, nel 2026 |
|---|---|---|
| 1792 | saldo dell’anno precedente | 30 giugno 2026, o 30 luglio con lo 0,40%; 20 luglio 2026 se la tua attività ha un ISA |
| 1790 | acconto, prima rata | con il saldo, alla stessa data |
| 1791 | acconto, seconda rata o unica soluzione | 30 novembre 2026 |
Li ha istituiti la risoluzione 59/E del 2015. Nel modello F24 «sono esposti nella sezione “Erario”», e come anno di riferimento va l’anno dell’imposta, non quello in cui paghi: 2025 per il saldo versato nel 2026, 2026 per i due acconti. Saldo e prima rata si possono rateizzare, la seconda rata no: rate mensili uguali entro il giorno 16, non oltre il 16 dicembre (art. 20 del D.Lgs. 241/1997). Non è una dilazione gratuita: sugli importi rateizzati si pagano gli interessi del 4% annuo, che si versano a parte con il codice tributo 1668. Le altre date fino a dicembre stanno nel calendario delle scadenze fiscali 2026.
Il primo anno al 15% va preparato. In quell’anno (il 2031, per chi ha aperto nel 2026) l’acconto si commisura ancora all’imposta del quinto anno, che era al 5%, e di solito è più basso di quanto dovrai davvero. La differenza la paghi come saldo nell’estate dell’anno dopo, insieme alla prima rata di acconto, che a quel punto si calcola sull’imposta al 15%: conviene metterla da parte durante l’anno.
Se il 5% non ti spettava
Il 5% non si chiede: si attesta, barrando una casella del quadro LM, la parte del modello Redditi che compila chi è nel forfettario. L’imposta, dicono le istruzioni, è «pari al 15 per cento (ovvero pari al 5 per cento, nel caso sia stata barrata la casella di rigo LM21, colonna 3)».
Se quell’attestazione è infedele, la prima conseguenza è la differenza: per gli anni in cui hai applicato il 5% e che l’Agenzia può ancora accertare, l’imposta si ricalcola al 15%, con gli interessi e la sanzione per dichiarazione infedele dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 471/1997: il 70% della maggiore imposta, con un minimo di 150 €, per le violazioni dal 1° settembre 2024; dal 90 al 180% per quelle precedenti. È la stessa sanzione che la guida ai coefficienti spiega per il codice sbagliato, insieme alla dichiarazione integrativa con cui rimediare se te ne accorgi prima tu.
In più il comma 74 prevede un aumento scritto per questo regime: quando l’indicazione infedele riguarda i requisiti dei commi 54 e 57 o le tre condizioni del 5%, le sanzioni «sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato». L’aumento è legato al reddito, non all’aliquota: se l’errore è solo sul 5%, il reddito resta quello dichiarato e, a stare al testo, l’aumento non scatta. Il D.Lgs. 471/1997 resta in vigore fino al 31 dicembre 2026: dal 1° gennaio 2027 le sanzioni, e con loro l’aumento del 10%, passano nel testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024). Cambia la norma da citare, non la misura.
Le tre condizioni si guardano all’avvio dell’attività, non anno per anno: se mancavano, il 5% non è mai spettato, per nessuno dei cinque periodi, non solo per l’anno che l’Agenzia ha controllato. Questo, da solo, non ti fa uscire dal regime, perché il comma 74 lega la cessazione ai commi 54 e 57, non al 65: resti nel forfettario, al 15%. Per questo le condizioni vanno verificate con il commercialista prima di barrare la casella la prima volta.
Sui periodi che restano, due casi l’Agenzia li ha già chiariti. Chi rileva un’attività in corso d’anno e, sommando ai suoi i ricavi del cedente, in quell’anno supera gli 85.000 € perde il 5% dall’anno dopo (lettera c, circolare 10/E del 2016). E chi apre in regime ordinario, anche perché una causa di esclusione gli impediva il forfettario, e ci entra in un anno successivo con la stessa attività non ha il 5% né per l’anno d’ingresso né per quelli che restano dei cinque (risposta a interpello n. 226 del 2024, vista sopra). Il caso di chi esce dal forfettario durante i cinque periodi e poi rientra, invece, la legge non lo regola espressamente e le letture non coincidono: lì la domanda al commercialista va fatta prima di barrare di nuovo la casella.
Il forfettario in TurboFattura
Diciamolo subito: TurboFattura non calcola né il coefficiente né l’imposta sostitutiva, e non sa se hai diritto al 5%. Quel conto si fa in dichiarazione. Quello che fa è tenere giuste le fatture e sorvegliare la soglia.
- Con il regime forfettario nel profilo, ogni fattura esce con il codice RF19 e le righe nascono senza IVA, con natura N2.2; se ci metti l’IVA, la fattura non parte.
- Il bollo da 2 € si aggiunge da sé oltre 77,47 € di importi non assoggettati a IVA, e scegli tu se addebitarlo. La ritenuta d’acconto, che sui compensi del forfettario non si applica, non ti viene proposta.
- La soglia di 85.000 e 100.000 € è misurata per cassa, sulla data di pagamento degli incassi che registri. Se il profilo dice regime forfettario, widget, banner ed email di avviso ci sono in tutti i piani, prova compresa. Il widget «Soglia forfettario» però nella dashboard di partenza non c’è: lo aggiungi dal pulsante «Aggiungi widget» in fondo alla dashboard. Il banner compare quando gli incassi dell’anno arrivano all’85% di 85.000 €, le email partono dal 70%.
- Gli incassi li registri su ogni fattura, anche a rate, in tutti i piani, e widget e avvisi contano solo quelli: un pagamento ricevuto e non registrato non lo vedono. Restano fuori anche i corrispettivi, compresi quelli che tieni in TurboFattura, e le fatture che non hai in TurboFattura: per la soglia di legge contano, quindi, se ne hai, il totale lo fai tu.
Tre cose che non fa. Non sa quando hai aperto la partita IVA, quindi confronta gli incassi con il limite pieno di 85.000 €, senza ragguaglio: se hai aperto in corso d’anno, il widget può dirti «sereno» quando, ragguagliato, il limite l’hai già superato, gli avvisi partono solo quando gli incassi si avvicinano agli 85.000 € e l’anno dopo nessun avviso ti dice che sei fuori dal regime. Quel conto fallo con il commercialista. Non conta i tuoi cinque periodi d’imposta: il 31 dicembre del quinto mettilo a calendario tu, perché il giorno dopo comincia il primo anno al 15%. E non emette le integrazioni e le autofatture del reverse charge: sugli acquisti in inversione contabile il documento e il versamento dell’IVA li gestisci fuori da TurboFattura, con il commercialista; quando servono a un forfettario lo spiega la guida dedicata. Prova TurboFattura gratis per 14 giorni, senza carta.
Domande frequenti
Quando scade esattamente il mio 5%?
Il 31 dicembre del quinto anno solare, contando come primo quello in cui hai iniziato l’attività, anche se ne restavano pochi giorni. Se hai aperto in un qualunque giorno del 2026, il 15 gennaio come il 20 dicembre, il 5% copre 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, e dal 1° gennaio 2031 l’aliquota diventa il 15%. Il comma 65 conta periodi d’imposta, cioè anni solari, non anni dalla data di apertura. Vale se applichi il forfettario fin dal primo anno: per l’Agenzia chi parte in regime ordinario e ci entra dopo non ha il 5%, nemmeno per gli anni che restano.
Ho chiuso e riaperto la partita IVA: ricominciano i cinque anni?
Possono ricominciare dall’anno della riapertura, ma solo se la nuova attività rispetta di nuovo tutte e tre le condizioni del comma 65. La prima esclude chi ha esercitato attività artistica, professionale o d’impresa nei tre anni precedenti la riapertura, contati data a data e non per anni d’imposta, come precisa la circolare 10/E del 2016: chi riapre il 15 ottobre 2026 deve aver chiuso la precedente attività prima del 15 ottobre 2023. Se riapri prima che siano passati tre anni, il 5% non c’è. Se ne sono passati di più, restano da verificare le altre due condizioni, e la seconda vale anche per il lavoro autonomo che facevi: riprendere la stessa attività con la stessa clientela può essere considerato «mera prosecuzione», e allora il 5% non spetta.
Ero dipendente e ora faccio lo stesso lavoro per clienti nuovi: ho il 5%?
Dipende da quanto sono nuovi i clienti. La seconda condizione vieta la mera prosecuzione del lavoro che facevi da dipendente, e per l’Agenzia «è indispensabile valutare se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative». Se il lavoro è lo stesso, decide il mercato: clienti nuovi nello stesso mercato di prima vogliono dire continuità, quindi niente 5%, e la circolare non fa eccezione per chi ha perso il posto senza volerlo, per esempio con un licenziamento. Se il mercato è diverso, la continuità non c’è. E non c’è, qualunque sia il mercato, se il lavoro di prima era marginale: contratti a termine o di collaborazione per non più della metà del triennio prima dell’inizio, cioè diciotto mesi.
Il primo anno non si pagano tasse?
Si pagano, ma l’anno dopo. Durante il primo anno non versi l’imposta sostitutiva: niente acconti, perché si calcolano sull’imposta dell’anno prima e quell’imposta non c’è. Il conto arriva l’estate dell’anno dopo, quando versi il saldo del primo anno e, se è dovuta, la prima rata di acconto del secondo; a novembre tocca alla seconda rata. È il doppio versamento del secondo anno. Se sei nella Gestione separata dell’INPS, quella dei professionisti senza una cassa propria, c’è un secondo effetto: i contributi si deducono nell’anno in cui li versi, e quelli del primo anno si versano l’anno dopo. Nell’anno di apertura c’è quindi poco o niente da dedurre, e a parità di incassi e di aliquota l’imposta del primo anno è più alta di quella degli anni seguenti.
Posso scaricare le spese mediche?
Solo se hai anche altri redditi soggetti a IRPEF, come uno stipendio o una pensione, e solo fino all’imposta che quei redditi producono. Le detrazioni sono sconti sull’IRPEF, e il reddito forfettario non fa parte del reddito tassato con l’IRPEF: ha la sua imposta, calcolata a parte. Con il solo forfettario non c’è un’IRPEF da cui toglierle, e le perdi. Lo dice la circolare 10/E del 2016: il contribuente può scalare le detrazioni dall’imposta lorda del quadro RN, cioè dall’IRPEF, «nel caso in cui percepisca altre categorie di reddito». Attenzione all’asimmetria: per ISEE, bonus e requisiti di reddito il reddito forfettario conta comunque, perché lo dice il comma 75. Il meccanismo è spiegato nella sezione sulle detrazioni.
- Normattiva — L. 190/2014, art. 1, commi 54-89 (regime forfetario), testo vigente: c. 54 (soglia di 85.000 € ragguagliati ad anno), c. 58 (IVA del reverse charge e indetraibilità), c. 64 (aliquota del 15%, deduzione dei contributi e dell’eccedenza, rinvio alle regole di versamento IRPEF), c. 65 (il 5% per il periodo d’imposta di inizio e i quattro successivi, con le tre condizioni), c. 67 (niente ritenuta d’acconto sui ricavi e compensi), c. 68 (perdite fiscali degli anni anteriori al regime), c. 69 (ritenute, eccezione per gli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/1973), c. 71 (uscita dal regime dall’anno successivo, o dall’anno stesso oltre 100.000 €), c. 74 (aggravante del 10% sulle sanzioni), c. 75 (il reddito forfetario conta per la spettanza e per la misura di deduzioni, detrazioni e benefici legati a requisiti reddituali; testo riscritto dalla L. 160/2019, art. 1, comma 692), c. 76-77 e 83 (contribuzione ridotta del 35%, solo per chi fa impresa e su domanda all’INPS)
- Normattiva — D.Lgs. 471/1997, art. 1, comma 2: dichiarazione infedele, sanzione del 70% della maggiore imposta con un minimo di 150 € per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (art. 5 del D.Lgs. 87/2024); prima, dal 90 al 180%
- Normattiva — D.Lgs. 173/2024, testo unico delle sanzioni tributarie, art. 102, come modificato dall’art. 4, comma 1, del D.L. 200/2025 (conv. L. 26/2026): si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027; da quella data l’art. 101 abroga il D.Lgs. 471/1997 e l’art. 27, comma 3, ne riprende invariata la sanzione per l’infedele dichiarazione
- Normattiva — D.Lgs. 173/2024, art. 69-viciessemel, inserito dal D.Lgs. 141/2026: dal 1° gennaio 2027 è qui l’aumento del 10% del comma 74, anche per le condizioni del 5% richiamate dall’art. 235, comma 2, del nuovo testo unico delle imposte sui redditi
- Normattiva — L. 234/2021 (bilancio 2022), art. 1, comma 8: dal periodo d’imposta 2022 l’IRAP non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni
- Normattiva — D.P.R. 435/2001, art. 17: saldo entro il 30 giugno, differimento di trenta giorni con lo 0,40%, acconto in due rate del 40% e del 60% e soglia dei 103 € sulla prima rata
- Normattiva — D.L. 124/2019, art. 58: due rate di acconto ciascuna del 50% per i soggetti con indici sintetici approvati, sotto il limite dell’indice
- Normattiva — D.L. 76/2013, art. 11, comma 18: la misura dell’acconto IRPEF è fissata al 100%
- Normattiva — D.Lgs. 241/1997, art. 20: rateazione in rate mensili di uguale importo, entro il giorno 16 di ciascun mese e in ogni caso entro il 16 dicembre dell’anno di presentazione della dichiarazione
- Normattiva — L. 113/2026, di conversione del D.L. 63/2026: l’art. 1-sexies differisce al 20 luglio 2026 i versamenti di chi esercita attività per cui sono stati approvati gli ISA ed è sotto il limite di ricavi dell’indice, forfetari compresi (comma 2), con lo 0,80% nei trenta giorni successivi; l’art. 1, comma 2, abroga il D.L. 89/2026 facendone salvi gli effetti
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 117/2026, nuovo testo unico delle imposte sui redditi (S.O. n. 26 alla GU n. 152 del 3 luglio 2026): dal 1° gennaio 2027 il regime forfetario sta negli artt. 232 e seguenti, con aliquote e condizioni del 5% all’art. 235
- Agenzia delle Entrate — circolare 17/E del 30 maggio 2012, § 2.2.1, a cui la 10/E del 2016 rinvia per le condizioni del 5%: conta anche l’attività svolta da socio di società di persone o da collaboratore di impresa familiare; il presupposto è lo svolgimento effettivo (socio accomandante, società inattiva)
- Agenzia delle Entrate — circolare 10/E del 4 aprile 2016: § 3.1.1 (nel 2016, chi aveva optato per il regime ordinario nel 2014 o nel 2015 poteva revocare l’opzione e applicare il 5% per il periodo che residuava del quinquennio), § 4.3.7 (commenta il vecchio comma 75, che valeva solo per i familiari a carico: superato dalla L. 160/2019), § 4.4 (detrazioni dall’imposta lorda del quadro RN; acconti e saldo ai termini IRPEF con i codici della ris. 59/E), § 5 (triennio sul calendario gregoriano, società inattiva, mera prosecuzione, marginalità economica, cumulo dei ricavi del dante causa nell’anno della cessione e uscita dall’anno successivo)
- Agenzia delle Entrate — circolare 9/E del 10 aprile 2019: § 4.4 (il 5% per i primi cinque periodi d’imposta)
- Agenzia delle Entrate — circolare 32/E del 5 dicembre 2023: § 1.3 (i primi cinque anni d’imposta) e § 4.3 (la soglia dei 100.000 € non si ragguaglia ad anno; chi sa già di superare gli 85.000 € ragguagliati non applica il regime nemmeno nell’anno di inizio)
- Agenzia delle Entrate — risposta a interpello n. 226 del 22 novembre 2024: per l’Agenzia l’aliquota del 5% spetta solo a chi inizia l’attività applicando fin dall’origine il regime forfetario; chi la avvia in regime ordinario (nel caso, in contabilità semplificata), anche per una causa di esclusione, ed entra nel regime dopo con la stessa attività non la applica né per l’anno d’ingresso né per i periodi che residuano del quinquennio
- Agenzia delle Entrate — risoluzione 59/E dell’11 giugno 2015: istituzione dei codici tributo 1790, 1791 e 1792 e regole di compilazione dell’F24
- Agenzia delle Entrate — risoluzione 93/E del 12 novembre 2019: le due rate del 50% spettano a chi esercita un’attività per cui sono stati approvati gli ISA, anche se non li applica, e dichiara ricavi o compensi entro il limite dell’indice; ricorrendo queste condizioni valgono anche per i forfetari, imposta sostitutiva compresa
- Agenzia delle Entrate — risoluzione 53/E del 5 agosto 2021: sulla proroga dei versamenti dell’art. 9-ter del D.L. 73/2021, che nominava già i forfetari, il rinvio vale per chi esercita attività con ISA approvati «prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA» e, «ricorrendo tali condizioni», per chi applica il regime forfetario
- Agenzia delle Entrate — risposta n. 428 del 12 agosto 2022: l’imposta di bollo è dovuta sulle fatture quando la somma supera 77,47 € e non è soggetta a IVA (art. 13 della Tariffa, parte I, del D.P.R. 642/1972)
- Agenzia delle Entrate — istruzioni al modello REDDITI PF 2026, fascicolo 1 (agg. 28 maggio 2026): termini di versamento, soglia dei 257,52 € per il versamento unico dell’acconto, rata del 50% per i soggetti ISA, rateazione con interessi del 4% annuo e codice tributo 1668, elenco dei codici con ISA approvato allegato alle istruzioni generali ISA; quadro RN, righi RN1 colonna 1, RN6 e RN7: il reddito forfetario (rigo LM38) si aggiunge al reddito complessivo per calcolare le detrazioni per familiari a carico, per lavoro dipendente e per pensione
- Agenzia delle Entrate — istruzioni al modello REDDITI PF 2026, fascicolo 3 (agg. 13 maggio 2026): quadro LM sezione III — la casella del 5% al rigo LM21 colonna 3 e i contributi versati nel periodo d’imposta al rigo LM35; cause di esclusione dagli ISA: ricavi oltre 5.164.569 € e regime forfetario
- Agenzia delle Entrate — scheda «Come si paga l’Irpef» (agg. 12 marzo 2026): acconto dovuto se l’imposta dichiarata supera 51,65 €, pari al 100% di quell’imposta o di quella inferiore prevista, versamento unico sotto 257,52 € e due rate del 40% e del 60% da quella soglia in su; la scheda mette poi tutti i forfetari, insieme ai soggetti ISA, tra chi versa in due rate di pari importo con versamento unico fino a 206 €, senza la condizione dell’indice approvato che la risoluzione 93/E richiede
- Agenzia delle Entrate — scheda «Regime forfetario - Che cos’è» (agg. 21 luglio 2026): ripete la formula breve del 5% «per i primi cinque anni di attività»