Fatturazione
Reverse charge interno: quando si applica, quale codice N6 usare e come integrare la fattura
Nel reverse charge interno l’IVA la versa il cliente: il fornitore fattura con aliquota 0 e un codice da N6.1 a N6.9, il cliente integra la fattura e la registra due volte. I casi della legge, l’edilizia con ATECO 2025, il TD16 che non è obbligatorio, gli errori che costano e che cosa cambia nel 2027.
Il reverse charge interno in 30 secondi
Con il reverse charge interno, o inversione contabile, l’IVA non la versa chi vende ma chi compra. Vale solo fra due soggetti passivi IVA in Italia (imprese, professionisti ed enti, quando agiscono nella loro attività economica) e solo per i casi della legge: subappalti edili, pulizie e impianti negli edifici, rottami, oro, alcuni fabbricati, cellulari, elettronica ed energia. Serve a contrastare le frodi: l’IVA non passa dal fornitore, che potrebbe incassarla senza versarla.
- Il fornitore emette la fattura senza IVA: aliquota 0, un codice natura da N6.1 a N6.9 e la dicitura «inversione contabile».
- Il cliente integra la fattura con aliquota e imposta e la registra sia fra le vendite sia fra gli acquisti. Se detrae tutta l’IVA, il saldo è zero. Il documento TD16 è un modo per farlo, non un obbligo.
- Il codice: nell’edilizia N6.7 per pulizia, demolizione, impianti e completamento di edifici, anche senza subappalto; N6.3 per gli altri lavori in subappalto fra imprese edili. Gli altri sette codici sono nella tabella.
Fornitore o cliente estero? È un altro meccanismo con lo stesso nome: per gli acquisti vedi l’autofattura, per i servizi a clienti UE la fattura a cliente estero (natura N2.1).
Quando si applica il reverse charge e quando no
Per il reverse charge interno servono due condizioni insieme.
- L’operazione è fra quelle della legge: l’art. 17, commi 5 e 6, del DPR 633/72 e l’art. 74, commi 7 e 8 (rottami). I codici sono nella tabella qui sotto.
- Il cliente è un soggetto passivo IVA in Italia e compra per la sua attività: anche un professionista o un forfettario, se gli fai le pulizie dello studio o un impianto.
Quando non si applica, e quindi si fattura con le regole ordinarie:
- il cliente è un privato o un condominio, che non sono soggetti passivi IVA;
- il fornitore è forfettario o minimo: non applica mai il reverse, fattura con natura N2.2 e il cliente non integra nulla;
- il cliente è una pubblica amministrazione che compra per l’attività istituzionale, il caso più comune: IVA in fattura, che l’ente versa direttamente allo Stato con lo split payment. Il reverse vale solo se l’ente compra come soggetto passivo IVA, per un’attività commerciale, e allora niente split: per i servizi N6.7 la circolare 14/E del 2015 dell’Agenzia delle Entrate parla di acquisti fatti «nell’esercizio della propria attività economica»;
- nell’edilizia: la fornitura con posa in cui prevale il bene, il progetto e la direzione lavori, il contratto unico d’appalto col committente per costruire un edificio o per un restauro, un risanamento o una ristrutturazione edilizia; in subappalto fra imprese della sezione F, invece, il reverse resta, con N6.3 (vedi la sezione sull’edilizia).
Casi più rari, dalla stessa circolare: il reverse non si applica ai clienti esonerati dalla tenuta dei registri IVA, come i piccoli produttori agricoli e gli enti della legge 398/1991. E prevale sull’IVA per cassa e sul plafond degli esportatori abituali, che sulle operazioni in reverse non si usano.
I codici natura da N6.1 a N6.9: quale usare
Il codice natura dice al Sistema di Interscambio (SdI), il canale da cui passano le fatture elettroniche, perché la fattura non ha IVA. Per il reverse charge interno i codici sono nove: sotto ognuno c’è la descrizione ufficiale, senza il prefisso comune «inversione contabile –». Nell’ultima colonna c’è la norma del DPR 633/72 e, dopo la freccia, l’articolo del testo unico IVA che la sostituisce dal 1° gennaio 2027.
| Codice | Cosa copre | Norma |
|---|---|---|
| N6.1 cessione di rottami e altri materiali di recupero | Rottami di metalli, carta da macero, pallet recuperati, rame e alluminio greggi | art. 74, c. 7 e 8 → art. 139, c. 7 e 8 |
| N6.2 cessione di oro e argento ai sensi della legge 7/2000 nonché di oreficeria usata ad OPO | Oro da investimento imponibile per opzione, oro e semilavorati da 325 millesimi in su (OPO: operatori professionali in oro) | art. 17, c. 5 → art. 64, c. 5 |
| N6.3 subappalto nel settore edile | Subappalto edile fra imprese della sezione F, per esempio gli scavi | art. 17, c. 6, lett. a) → art. 64, c. 6, lett. a) |
| N6.4 cessione di fabbricati | Fabbricato, o una sua parte, venduto a un soggetto passivo IVA, impresa o professionista, con opzione per l’IVA nell’atto | art. 17, c. 6, lett. a-bis) → art. 64, c. 6, lett. b) |
| N6.5* cessione di telefoni cellulari | Cellulari venduti dal grossista al negozio, mai al dettaglio | art. 17, c. 6, lett. b) → art. 64, c. 6, lett. e) |
| N6.6* cessione di prodotti elettronici | Console, tablet e laptop prima del dettaglio, CPU non ancora montate | art. 17, c. 6, lett. c) → art. 64, c. 6, lett. f) |
| N6.7 prestazioni comparto edile e settori connessi | Pulizia, demolizione, impianti e completamento di edifici: intonaci, tinteggiatura, pavimenti | art. 17, c. 6, lett. a-ter) → art. 64, c. 6, lett. c) |
| N6.8* operazioni settore energetico | Quote di emissione, certificati, gas ed energia al rivenditore | art. 17, c. 6, lett. d-bis), d-ter), d-quater) → art. 64, c. 6, lett. g), h), i) |
| N6.9 altri casi | Solo eventuali nuove tipologie di reverse interno, diverse da quelle degli altri N6: non logistica, non servizi a clienti UE (N2.1), non esportatori abituali (N3.5) | art. 17, c. 7 → art. 64, c. 7 |
* Per la legge vale per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2026, salvo proroga: lo stato al 23 ottobre 2026 è nella sezione sul 2027.
Per cellulari ed elettronica non c’è una soglia di importo, ma il reverse vale solo prima del dettaglio: il negozio che vende a una partita IVA applica l’IVA. Il codice N6 senza punto non esiste più dal 2021: lo SdI lo scarta (00445).
Logistica e trasporto merci: niente N6.9. Il reverse charge per i servizi alle imprese di logistica non è in vigore, perché manca l’autorizzazione UE. Esiste un regime facoltativo in cui la fattura ha l’IVA e la versa il cliente per conto del fornitore (circolare 14/E del 18 dicembre 2025): nessuna natura N6.
Reverse charge in edilizia: N6.3 o N6.7?
Nell’edilizia i codici sono due, e due sono le regole che li separano.
- N6.7, lett. a-ter), guarda la prestazione. Pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi a edifici, manutenzione compresa, vanno in reverse in ogni rapporto fra soggetti passivi: subappalto, appalto diretto, lavori per il contraente generale. Non conta che chi li fa sia un’impresa edile. E se un lavoro rientra in tutti e due i casi, vale N6.7.
- N6.3, lett. a), guarda il contratto. Copre gli altri servizi edili, manodopera compresa, solo nel subappalto: per un’impresa di costruzione o ristrutturazione, per l’appaltatore principale o per un altro subappaltatore, con tutte e due le parti nella sezione F (Costruzioni) dell’ATECO. Ne sono fuori anche i servizi al contraente generale che ha la totalità dei lavori.
| Caso | Esito | Perché |
|---|---|---|
| Scavi in subappalto per un’impresa edile | Sì: N6.3 | Subappalto, entrambe nella sezione F |
| Gli stessi scavi in appalto diretto col committente | No: IVA | Non è subappalto, e lo scavo non è fra i lavori N6.7 |
| Impianto elettrico in un capannone, contratto diretto con l’azienda | Sì: N6.7 | N6.7 vale anche nell’appalto diretto |
| Intonaci e tinteggiatura in subappalto | Sì: N6.7 | È completamento: N6.7 prevale su N6.3 |
| Pulizia degli uffici di uno studio professionale | Sì: N6.7 | Cliente soggetto passivo, anche se non edile |
| Pulizia di macchinari industriali | No: IVA | Non riguarda un edificio |
| Fotovoltaico sul tetto di un’impresa | Sì: N6.7 | È un impianto relativo all’edificio, se non è accatastato a sé (D/1 o D/10) e non è una fornitura con posa |
| Costruzione, restauro, risanamento o ristrutturazione edilizia con contratto unico d’appalto col committente | No: IVA | Il contratto non si scompone: IVA anche sui lavori N6.7, come gli impianti. Vale anche per dividere o unire unità immobiliari e per demolire e ricostruire |
| Manutenzione straordinaria con contratto unico col committente, per esempio facciata e impianti | In parte: N6.7 | Si scompone: facciata e impianti in reverse, il resto con l’IVA |
| Restauro di edifici storici in subappalto | No per N6.3: IVA | Codice 91.30.01, fuori dalla sezione F |
ATECO 2025: che cosa è cambiato
Dal 1° aprile 2025 i codici attività sono quelli di ATECO 2025. Per N6.3 conta la «sezione F della classificazione Ateco vigente»: lo ha chiarito l’Agenzia a Telefisco 2026, il 24 settembre 2026, rispondendo a un quesito. Così il restauro di edifici storici, passato al codice 91.30.01 della sezione S, non è più N6.3 e si fattura con l’IVA. È una risposta data a un convegno e pubblicata da ANCE, non una circolare.
Su N6.7 l’Agenzia non si è pronunciata. La circolare 14/E del 2015 individua queste prestazioni «unicamente» con i codici di ATECO 2007, anche quando chi le fa non è un’impresa edile. ANCE ne ricava che conta la prestazione, non il nuovo codice ATECO 2025: è la lettura di un’associazione, non dell’Agenzia. Con questa lettura la pulizia di un edificio resta N6.7 anche col codice 81.22.09. La muratura sugli edifici, che la circolare metteva fra il completamento, in ATECO 2025 è passata al gruppo 43.9: guardando alla prestazione resta N6.7, ma qui conviene sentire il commercialista.
Come si fa la fattura in reverse charge
Il tipo documento è quello di sempre: TD01, TD24 se differita, TD02 se è un acconto, che va in reverse anche lui. Cambiano i campi dell’IVA.
| Campo dell’XML | Cosa scrivere |
|---|---|
| AliquotaIVA, sulla riga e nel riepilogo | 0.00 |
| Natura | Il codice da N6.1 a N6.9, sulla riga e nel riepilogo |
| Imposta, nel riepilogo | 0.00 |
| RiferimentoNormativo | «inversione contabile», con l’articolo di legge se vuoi |
| EsigibilitaIVA | Mai «S»: con N6 lo SdI scarta (00420) |
| DatiBollo | Nessuno: il bollo non è dovuto |
L’annotazione «inversione contabile» è obbligatoria, l’articolo no: la legge ne chiede solo l’«eventuale» indicazione.
Niente bollo. L’operazione è soggetta a IVA, anche se la paga il cliente: una fattura con sole righe in reverse non è soggetta al bollo da 2 € (circolare 37/E del 2006). Se nella stessa fattura c’è una parte esente oltre 77,47 €, il bollo resta per quella: vedi la guida al bollo.
Righe in reverse e righe con IVA vanno distinte. Se un contratto comprende servizi in reverse e servizi ordinari, la circolare 14/E del 2015 chiede di scomporli: righe distinte, o fatture separate, ognuna con la sua natura o aliquota. Fa eccezione il contratto unico d’appalto col committente per costruire un edificio o per un restauro, un risanamento o una ristrutturazione edilizia: tutto con l’IVA. Lo stesso vale per dividere o unire unità immobiliari e per demolire e ricostruire. Gli altri lavori di manutenzione straordinaria, invece, si scompongono.
Hai ricevuto una fattura in reverse charge: integrazione e TD16
Se il fornitore ti fattura con una natura N6, l’IVA la devi tu. Integrare è obbligatorio; il modo lo scegli tu.
- 1Calcola aliquota e imposta
L’aliquota è quella propria dell’operazione: di solito il 22%, in alcuni lavori edili il 10% o il 4%. Il reverse non la cambia (risposta a interpello n. 41 del 2020): nel dubbio, chiedi al commercialista.
- 2Annota la fattura fra le vendite
Hai tempo fino alla fine del mese in cui l’hai ricevuta, o fino al 15° giorno dal ricevimento quando cade nel mese dopo. L’IVA entra comunque nella liquidazione del mese di ricevimento (art. 17, comma 5).
- 3Annotala anche fra gli acquisti
Così detrai. Se detrai tutto, il saldo è zero; se detrai solo in parte, per esempio col pro-rata, o non puoi detrarre, versi la differenza.
| Ricevuta il | Annoti entro | Liquidazione |
|---|---|---|
| 5 ottobre | 31 ottobre | ottobre |
| 28 ottobre | 12 novembre | ottobre |
| 3 novembre | 30 novembre | novembre |
Quando una fattura è «ricevuta». Per la fattura elettronica conta la data in cui lo SdI te l’ha consegnata. Se non ha potuto farlo e l’ha messa a disposizione nella tua area riservata, conta il giorno in cui la apri: lo spiega la guida al cassetto fiscale.
Il TD16 è facoltativo
Il TD16 è un documento che mandi allo SdI e che lo SdI recapita solo a te. Per la guida dell’Agenzia alla compilazione delle fatture, con il TD16 il cliente «può effettuare attraverso lo SDI l’integrazione della fattura». In alternativa integri a mano e conservi la fattura come dice la circolare 26/E del 2022, ma allora l’operazione non compare nelle bozze dei registri IVA precompilati dall’Agenzia. Se quelle bozze ti servono, la guida consiglia di mandare il TD16 entro la fine del mese in cui è datato.
| Campo | Cosa scrivere |
|---|---|
| TipoDocumento | TD16 |
| CedentePrestatore | Il fornitore che ti ha fatturato |
| CessionarioCommittente | Tu, con la partita IVA (senza: scarto 00475) |
| Data | La data di ricezione della fattura, o un’altra data dello stesso mese |
| Numero | Da una numerazione dedicata (consigliata) |
| Riepilogo | Imponibile della fattura, aliquota e imposta calcolate da te, stessa natura N6: natura e aliquota diversa da zero stanno insieme solo nel TD16 |
| DatiFattureCollegate | Numero, data e identificativo SdI (IdSdI) della fattura ricevuta |
Per la serie dedicata vedi i sezionali di numerazione; tutti i codici da TD16 a TD29 sono nella mappa dell’autofattura.
Esempio: subappalto di scavi da 10.000 euro
Una ditta di movimento terra fa gli scavi in subappalto per un’impresa edile che costruisce un capannone. Lavorano tutte e due nella sezione F e lo scavo non è un lavoro N6.7: quindi natura N6.3. L’impresa liquida l’IVA ogni mese.
| Passo | Importi e date |
|---|---|
| Fattura del subappaltatore | 10.000 €, aliquota 0, N6.3, «inversione contabile»: totale 10.000 € |
| Pagamento dell’impresa | 10.000 € al fornitore, non 12.200 € |
| Ricezione dallo SdI | Consegnata il 28/10/2026 |
| Integrazione al 22% | Imposta 2.200 €: fra le vendite entro il 12/11/2026, con riferimento a ottobre, e fra gli acquisti |
| Liquidazione di ottobre | 2.200 € a debito, 2.200 € a credito: sul versamento del 16/11/2026 pesa zero |
| TD16, se lo usa | Data 28/10/2026, 10.000 € più 2.200 €, N6.3, IdSdI della fattura |
- Con il pro-rata all’80% l’impresa detrae 1.760 € e versa 440 €.
- Se fosse forfettaria, con fattura datata, ricevuta e pagata a ottobre, verserebbe 2.200 € con F24 entro il 16 febbraio 2027, senza detrarli.
Forfettari: niente reverse sulle tue fatture, IVA da versare sugli acquisti
Sulle tue fatture il reverse non c’è, neppure in subappalto edile: per la circolare 14/E del 2015 non si applica a chi è nel regime forfettario, né ai minimi. La fattura esce senza IVA con natura N2.2 e regime RF19, più il bollo da 2 € sopra 77,47 €, come spiega la guida alla fattura del forfettario. Il tuo cliente non integra nulla.
Sugli acquisti in reverse, invece, l’IVA la devi. Se un fornitore ti fattura con natura N6, integri la fattura e versi l’imposta, senza detrarla: quell’IVA non la copre l’imposta sostitutiva.
Quando versi. Per gli acquisti in reverse, oggi versi entro il 16 del secondo mese dopo il trimestre: per ottobre-dicembre, il 16 febbraio. Lo fissa la lett. e-bis) del comma 58, L. 190/2014, che però cita solo l’art. 17: per i rottami (N6.1), che stanno nell’art. 74, verifica col commercialista se vale il termine mensile del comma 60, cioè il 16 del mese dopo l’operazione. Si versa con F24; per il codice tributo fatti guidare dal commercialista. Altri dettagli nella guida all’autofattura. Dal 2027 la regola passa all’art. 234, comma 1, lett. f), del testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026).
Note di credito e correzioni
- Il fornitore storna con una nota di credito TD04 senza IVA e con la stessa natura N6 della fattura.
- Il cliente che aveva integrato col TD16 rettifica con un altro TD16 con importi negativi, non con un TD04: lo dice la guida dell’Agenzia. Nel campo delle fatture collegate vanno gli estremi della nota ricevuta. Se l’errore è nel suo TD16, ne manda uno nuovo, positivo o negativo, collegato a quello sbagliato. Chi aveva integrato a mano integra a mano anche la nota di credito, con l’imposta in negativo.
- IVA addebitata per errore su un’operazione che andava in reverse: il fornitore può correggere con una nota di credito entro un anno dall’operazione (art. 26, comma 3). Se la fattura resta così, vale la sanzione della tabella qui sotto.
Errori e sanzioni
Le sanzioni sono nell’art. 6 del D.Lgs. 471/1997.
| Caso | Comma | Sanzione |
|---|---|---|
| Il cliente non integra o non registra | c. 9-bis | Da 500 a 10.000 €, più il 70% dell’IVA che non avrebbe potuto detrarre, per esempio col pro-rata |
| …e l’operazione non risulta nemmeno dalla contabilità | c. 9-bis | 5% dell’imponibile, minimo 1.000 € |
| Il fornitore addebita l’IVA invece del reverse e la registra fra le vendite | c. 9-bis.1 | Da 250 a 10.000 € al cliente, col fornitore solidale; detrazione salva |
| Reverse applicato quando andava l’IVA, e il cliente ha integrato e registrato la fattura | c. 9-bis.2 | Da 250 a 10.000 € al fornitore, col cliente solidale; detrazione salva |
| …e il cliente non l’ha fatto | c. 1 | Al fornitore 70% dell’IVA, minimo 300 €, oltre all’imposta |
| Reverse su operazioni esenti, non imponibili, non soggette o inesistenti | c. 9-bis.3 | Si tolgono debito e detrazione; per le inesistenti 5%, minimo 1.000 € |
| Il fornitore non documenta o non registra | c. 2 | 5% dei corrispettivi |
Valgono per le violazioni dal 1° settembre 2024 (D.Lgs. 87/2024). Dal 1° gennaio 2027 passano all’art. 31 del testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024), con gli stessi importi: i commi 1 e 2 mantengono il numero, quelli da 9-bis a 9-bis.3 diventano i commi da 11 a 14. In caso di frode consapevole le regole sono più severe. Molti errori si sanano con il ravvedimento: chiedi al commercialista.
Se il fornitore non fattura o sbaglia, regolarizzi tu entro 90 giorni dalla scadenza entro cui la fattura andava emessa o, se è irregolare, da quando è stata emessa: per la guida dell’Agenzia mandi un TD20 con l’imponibile e la natura N6 e, a seguire, un TD16 con l’imposta. Il TD20 non viaggia da solo.
Scarti dello SdI: 00445 (N6 senza punto), 00420 (N6 con esigibilità S), 00475 (TD16 senza la partita IVA del cliente).
Dal 1° gennaio 2027: che cosa cambia
Stesse regole, nuovi articoli
Dal 1° gennaio 2027 le norme del DPR 633/72 lasciano il posto al testo unico IVA (D.Lgs. 10/2026): il reverse charge interno passa all’art. 64, i rottami all’art. 139, con le lettere della tabella dei codici. Le descrizioni delle nature N6 non citano articoli, quindi non dovrebbero cambiare; se nel RiferimentoNormativo citi l’articolo, sarà l’art. 64 (per i rottami, N6.1, l’art. 139). Gli altri riferimenti nella tabella del testo unico.
Cellulari, elettronica, energia: il reverse charge dopo il 2026
Per N6.5, N6.6 e N6.8 la legge (art. 17, comma 8, e dal 2027 art. 64, comma 8) dice che il reverse vale per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2026. Il 1° ottobre 2026 la Commissione UE ha proposto di consentirlo fino al 30 giugno 2030 (COM(2026) 515): servono il voto unanime del Consiglio e poi una legge italiana. Al 23 ottobre 2026 non c’è né l’uno né l’altra. Senza proroga, le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2027 avrebbero l’IVA in fattura. Conta quando l’operazione è effettuata, che non sempre coincide con la data della fattura. Per cellulari ed elettronica (N6.5, N6.6) è di regola la consegna o la spedizione. Per gas ed energia forniti con continuità (N6.8) e per i servizi è di regola il pagamento. Se però prima arrivano la fattura o un pagamento, anche parziale, conta la loro data per quell’importo. Così una fattura differita di gennaio per cellulari consegnati a dicembre resterebbe in reverse. L’energia fornita a dicembre, se a dicembre non è stata né fatturata né pagata, avrebbe invece l’IVA.
Il reverse charge in TurboFattura
In TurboFattura la natura si sceglie riga per riga dal menu Aliquota IVA, nel gruppo Reverse charge, con tutti e nove i codici da N6.1 a N6.9. La scegli tu: N6.3 è «Reverse charge subappalto edile», N6.7 «Reverse charge comparto edile (pulizia, demolizione, impianti, completamento edifici)». Cercando «edile» nel menu escono tutte e due, cercando «inversione» le nove N6. Il nome non basta per decidere: un impianto o una tinteggiatura in subappalto sono N6.7, non N6.3, e gli altri casi sono nella sezione sull’edilizia.
- Se salvi un servizio nel catalogo prodotti con la sua natura N6, la riga la riprende.
- Da forfettario, nei minimi o in franchigia la riga parte con N2.2 e le N6 del menu sono spente, con una nota che rimanda a N2.2. Una N6 già presente, per esempio da una fattura duplicata, blocca il salvataggio, anche in bozza. Le note di credito e di debito le accettano, con un avviso, perché seguono la fattura che rettificano.
- Se il cliente non ha la partita IVA in anagrafica, una riga N6 dà un avviso nei controlli prima dell’invio, senza bloccarti: a un privato o a un condominio va l’IVA; se è un’impresa, aggiungi la partita IVA all’anagrafica.
- Righe in reverse e righe con IVA stanno nella stessa fattura. Nell’XML ogni natura e ogni aliquota hanno il loro riepilogo, e in quello della N6 TurboFattura scrive da solo «Inversione contabile - …» con la descrizione del codice. Nel riepilogo dell’editor, nell’anteprima e nel PDF di cortesia l’importo compare sotto «Operazioni inversione contabile», con accanto il codice N6 usato. Senza bollo, se le righe sono tutte in reverse.
- Non ti lascia combinare reverse charge e split payment (00420). Con un cliente PA lo split payment si accende da solo: se l’ente compra per un’attività commerciale e l’operazione è in reverse, spegnilo dall’interruttore Split Payment (Scissione Pagamenti) nei Dati Pubblica Amministrazione, e metti in un’altra fattura le eventuali righe con IVA, che restano in split payment; se compra per l’attività istituzionale, il reverse non si applica.
- Se usi N6.5, N6.6 o N6.8 su una fattura datata dopo il 31 dicembre 2026, ti avvisa prima dell’invio senza bloccarti: con una differita la natura può essere giusta (vedi la sezione sul 2027). Dal 2027 il RiferimentoNormativo non va aggiornato: TurboFattura ci scrive la descrizione del codice, senza articolo, e non ha un campo per aggiungerlo.
Che cosa non fa. Non emette il TD16, né il TD20 per regolarizzare: l’integrazione e la regolarizzazione vanno fatte fuori, di solito col commercialista. Quando ti arriva una fattura N6 ricevi lo stesso avviso di ogni altra fattura, senza un segnale sul reverse charge, e TurboFattura non calcola l’IVA da integrare: la fattura sta in Fatture → Ricevute se lo SdI la consegna al codice destinatario di TurboFattura, o se carichi tu l’XML da Impostazioni → Importa Dati, e il codice N6 si vede aprendo l’anteprima. Al commercialista la mandi dalla voce Commercialista del menu (dal piano Professional): il pacchetto sceglie le fatture per data del documento, non di ricezione, quindi una fattura di fine mese che arriva dopo l’invio automatico del suo mese non entra nemmeno in quello successivo, e va mandata a parte. Per i cantieri c’è la pagina sulle imprese edili. Prova TurboFattura gratis per 14 giorni, senza carta.
Domande frequenti
Chi paga l’IVA con il reverse charge?
Il cliente, se è un soggetto passivo IVA in Italia e l’operazione è fra quelle previste dalla legge. Il fornitore fattura senza IVA, con una natura N6 e la dicitura «inversione contabile»; il cliente integra la fattura con aliquota e imposta e la registra fra le vendite e fra gli acquisti. Se detrae tutto, il saldo è zero. I casi sono nella tabella dei codici.
Il TD16 è obbligatorio nel reverse charge interno?
No. Obbligatoria è l’integrazione della fattura, nei termini dell’art. 17. Il TD16 è uno dei modi per farla: per la guida dell’Agenzia il cliente «può» trasmetterlo allo SdI, e conviene se vuoi le bozze dei registri IVA precompilati. In alternativa integri la fattura a mano e la conservi.
Che differenza c’è fra N6.3 e N6.7?
N6.3 è il subappalto nel settore edile, lett. a): vale solo nel subappalto e se tutte e due le imprese lavorano nella sezione F dell’ATECO. N6.7 copre pulizia, demolizione, impianti e completamento di edifici, lett. a-ter): vale anche nell’appalto diretto e, se un lavoro rientra in tutti e due i casi, prevale su N6.3. Gli scavi in subappalto sono N6.3; un impianto elettrico, anche in subappalto, è N6.7. Altri casi nella tabella dell’edilizia.
Ho ricevuto una fattura in reverse charge: cosa devo fare?
Calcola l’imposta con l’aliquota propria dell’operazione, di solito il 22%. Annota la fattura fra le vendite entro la fine del mese in cui l’hai ricevuta o, se è più tardi, entro 15 giorni dal ricevimento, sempre nella liquidazione di quel mese; poi annotala fra gli acquisti per detrarre. Il TD16 è facoltativo. C’è un esempio con i numeri.
Il reverse charge si applica se il cliente è un privato, un condominio o una PA?
Al privato no: l’IVA va in fattura. Al condominio nemmeno, perché non è un soggetto passivo IVA; però, sui lavori e servizi in appalto resi da un’impresa, pulizie comprese, trattiene la ritenuta del 4%. Con la PA dipende: il reverse vale solo se l’ente compra per un’attività commerciale, e allora niente split payment; per l’attività istituzionale, IVA in fattura e split payment.
Sono forfettario: devo applicare il reverse charge?
Sulle tue fatture no, neanche in subappalto edile: usi la natura N2.2 con il regime RF19, e il cliente non integra nulla. Quando compri in reverse, invece, integri la fattura e versi l’IVA senza detrarla: per gli acquisti in reverse oggi entro il 16 del secondo mese dopo il trimestre, con F24 (per i rottami il termine è incerto). Per il codice tributo fatti guidare dal commercialista (vedi la sezione sui forfettari).
- Normattiva — DPR 633/1972, art. 17, testo vigente: c. 5 (oro; fattura senza addebito d’imposta con l’annotazione «inversione contabile» e l’eventuale indicazione della norma; integrazione del cessionario e termini di annotazione), c. 6 (lettere a, a-bis, a-ter, b, c, d-bis, d-ter, d-quater; a-quater e a-quinquies subordinate all’autorizzazione UE), c. 7 (altre operazioni per decreto), ottavo comma (lettere b, c, d-bis, d-ter e d-quater: operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2026)
- Normattiva — DPR 633/1972, art. 74, commi 7 e 8, testo vigente: rottami, cascami, carta da macero, pallet recuperati e metalli non ferrosi
- Normattiva — DPR 633/1972, art. 17-ter, c. 1: la scissione dei pagamenti non si applica quando l’ente è debitore d’imposta
- Normattiva — DPR 633/1972, art. 26, commi 3 e 10: note di variazione, anno di tempo per correggere l’imposta addebitata per errore, variazioni dei cessionari debitori d’imposta
- Normattiva — D.Lgs. 471/1997, art. 6, testo vigente: c. 2 (cedente), c. 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3 (sanzioni dell’inversione contabile, misure per le violazioni dal 1° settembre 2024)
- Normattiva — L. 190/2014, art. 1, c. 58 lett. e-bis) (versamento trimestrale dei forfettari sugli acquisti in inversione contabile dell’art. 17) e c. 60 (operazioni di cui il forfettario è debitore)
- Normattiva — D.Lgs. 10/2026, testo unico IVA: si applica dal 1° gennaio 2027; art. 64 (inversione contabile, c. 8 con la scadenza del 31 dicembre 2026 per le lettere e-i), art. 65 (scissione dei pagamenti), art. 139, c. 7 e 8 (rottami)
- Normattiva — D.Lgs. 173/2024, testo unico delle sanzioni tributarie, art. 31, commi 11-14: le sanzioni dell’inversione contabile, applicabili dal 1° gennaio 2027 dopo il rinvio del D.L. 200/2025
- Normattiva — D.L. 200/2025, art. 4, c. 1: rinvia al 1° gennaio 2027 l’applicazione del testo unico delle sanzioni tributarie
- Normattiva — D.Lgs. 117/2026, testo unico delle imposte sui redditi, art. 234: dal 2027 il regime forfettario, con il versamento dell’IVA da inversione contabile al c. 1, lett. f)
- EUR-Lex — Direttiva 2006/112/CE, artt. 199 e 199-bis: il reverse charge nell’edilizia (permanente) e quello per cellulari, elettronica ed energia (temporaneo)
- Consiglio dell’Unione europea — documento ST 13970/26 del 2 ottobre 2026, con la proposta della Commissione COM(2026) 515 del 1° ottobre 2026: proroga degli artt. 199-bis e 199-ter fino al 30 giugno 2030 (proposta, non adottata alla data di verifica del 23 ottobre 2026)
- Agenzia delle Entrate — Specifiche tecniche della fattura elettronica, versione 1.9.1 (utilizzabili dal 15 maggio 2026): descrizioni dei codici natura da N6.1 a N6.9 e controlli 00400, 00401, 00420, 00445, 00475
- Agenzia delle Entrate — Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro, versione 1.10 (1° aprile 2025): TD16 facoltativo e campo per campo, nota di credito integrata con TD16 negativo, regolarizzazione con TD20 e TD16, N2.2 per i forfettari, uso del codice N6.9
- Agenzia delle Entrate — provvedimento 24 novembre 2022, n. 433608, testo coordinato: punti 4.5 e 4.6, data di ricezione della fattura elettronica e presa visione di quella messa a disposizione
- Agenzia delle Entrate — circolare 37/E del 29 dicembre 2006: subappalto edile e sezione F, appalto diretto, cessione con posa in opera, fatture in reverse charge escluse dal bollo per alternatività
- Agenzia delle Entrate — circolare 11/E del 16 febbraio 2007, § 5.1: correzione dell’imposta addebitata per errore con nota di variazione
- Agenzia delle Entrate — circolare 59/E del 23 dicembre 2010: cellulari, solo nella fase distributiva che precede il dettaglio
- Agenzia delle Entrate — risoluzione 36/E del 31 marzo 2011: le vendite dei dettaglianti restano fuori dal reverse anche verso partite IVA
- Agenzia delle Entrate — circolare 14/E del 27 marzo 2015: lett. a-ter) (prestazione, edifici, codici ATECO come strumento, prevalenza sulla lett. a, contratto unico d’appalto di costruzione, restauro, risanamento o ristrutturazione, preparazione del cantiere esclusa), energia, PA e split payment (§ 4), IVA per cassa, forfettari (§ 7), plafond e contratti misti
- Agenzia delle Entrate — circolare 37/E del 22 dicembre 2015: lett. a-ter), manutenzione e riparazione, fotovoltaico, esclusioni
- Agenzia delle Entrate — circolare 13/E del 2 luglio 2018, § 3.1: integrazione della fattura elettronica ricevuta in reverse charge
- Agenzia delle Entrate — risposta a interpello n. 41 del 2020: l’aliquota agevolata non ha a che vedere con il meccanismo dell’inversione contabile
- Agenzia delle Entrate — circolare 26/E del 13 luglio 2022: conservazione dei documenti, richiamata dalla Guida per l’integrazione fatta a mano
- Agenzia delle Entrate — risoluzione 24/E dell’8 aprile 2025: ATECO 2025 operativa ai fini fiscali dal 1° aprile 2025
- Agenzia delle Entrate — circolare 14/E del 18 dicembre 2025: logistica, lett. a-quinquies non efficace e regime opzionale con IVA in fattura
- Risposta dell’Agenzia delle Entrate a un quesito di Telefisco 2026 (24 settembre 2026) su reverse charge e sezione F di ATECO 2025, nel testo pubblicato da ANCE (non è un documento dell’Agenzia)
- ANCE — articolo del 7 ottobre 2026 sui chiarimenti dati a Telefisco su reverse charge in edilizia e nuovi codici ATECO 2025